Rassegna Fiscale

Bollette, rimodulati gli aiuti Giorgetti: bonus riscaldamento

24 Marzo 2023 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 22

Gli aiuti contro il caro-bollette scadranno a fine mese e il Governo lavora ad un pacchetto di misure che scatteranno dal 1°aprile. I nuovi sostegni saranno in parte confermati e in parte ridotti, per una spesa complessiva per il secondo semestre dell’anno di 4,9 miliardi. Nel decreto legge che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare martedì troviamo ancora il bonus sociale sulle bollette di luce e gas per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro e la conferma dell’azzeramento degli oneri di sistema sul gas e dell’Iva agevolata al 5% sempre sul gas. Ritornano, invece, gli oneri di sistema sulle bollette elettriche. Per le imprese, rimodulazione dei crediti d’imposta sulle bollette tenendo conto del forte calo dei prezzi di gas ed energia elettrica degli ultimi mesi. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha reso noto che nel testo figura anche una misura per alleggerire le spese del riscaldamento, dal prossimo 1°ottobre, nel caso in cui il prezzo del gas dovrebbe superare determinate soglie da stabilire.(Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Resta il bonus sociale a 4,5 milioni di famiglie’ – pag. 6)

Infissi e caldaie, i lavori avviati recuperano cessioni e sconti

24 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour e Giovanni Parente - Pag. 5

Modifiche al decreto legge n.11/2023. Per i lavori avviati prima della sua entrata in vigore sarà possibile fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura. Il Governo lavora per trovare una soluzione agli esodati del Superbonus. Intanto dovrebbero ripartire, già nei prossimi giorni, gli acquisti dei crediti d’imposta da parte delle banche per disponibilità che si aggirano su 5-6 miliardi di euro. Si complica il calendario per i contribuenti chiamati ad effettuare le comunicazioni relative al 2022. Entro oggi, infatti, sono tenuti a comunicare all’Enea l’asseverazione e, poi, entro fine anno inviare l’opzione alle Entrate, sulla base di regole che, tuttavia, sono ancora da definire. Così aumenta il rischio che molti saranno costretti ad accedere alla remissione in bonis, pagando la sanzione da 250 euro. Per infissi e caldaie stop alla cessione agganciata all’avvio dei lavori. Si potrà guardare al pagamento dell’acconto: se arrivato entro il 16 febbraio, restano cessioni e sconto.

Responsabilità delle società anche per i reati sulle accise

24 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi e Antonio Iorio - Pag. 32

Cambia il Dlgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e delle persone giuridiche. La legge delega di riforma del fisco, nella parte relativa alle sanzioni, introduce delle novità che comportano modifiche alla 231. Le novità riguarderanno: l’inserimento tra i reati fonte degli illeciti penali in materia di accise; la previsione di ulteriori sanzioni interdittive per i delitti doganali più gravi. L’articolo 18 della bozza di legge delega rivede il sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, relativo a imposte sui redditi, Iva e altri tributi indiretti. Tra questi ultimi sono interessati in particolare le accise e i tributi doganali. Aumentano le sanzioni interdittive societarie per i più gravi reati doganali ovvero per gli illeciti che comportano una evasione di diritti di confine superiori a 100 mila euro. Razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra sanzioni, ai fini del completo adeguamento al ne bis in idem.

Forfettari a 85 mila euro: l’ok della Ue fino al 2024 prepara la riforma

24 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Simona Ficola e Benedetto Santacroce - Pag. 32

Con la decisione di esecuzione 2023/664 il Consiglio della Ue autorizza l’Italia, con effetto retroattivo al 1°gennaio scorso, ad esentare dall’Iva i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera gli 85 mila euro. Secondo il Consiglio, infatti, la richiesta dell’Italia è in linea con la direttiva (Ue) 2020/285 che mira ad introdurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza del mercato interno. Il Consiglio Ue ha autorizzato così quanto disposto dalla manovra 2023 che ha aumentato da 65 mila a 85 mila euro la soglia di ricavi/compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste, ovvero del 5% per le nuove attività per i primi 5 anni, al ricorrere di precise  condizioni. Cresce, di fatto, la platea di chi rientra nel regime forfettario, ma per i quali resta ferma la facoltà di optare per il regime normale. 

L’ammortamento al 6% obbliga a cambiare il piano

24 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali - Pag. 33

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 89458/2023, fornisce le disposizioni attuative della norma della manovra che prevede l’ammortamento maggiorato al 6% per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. Ma presuppone un comportamento contabile volto ad adeguare il piano di ammortamento per consentire la maggior deduzione fiscale, il che rende difficile la fruizione. La norma stabilisce la possibilità di beneficiare di questo maggior ammortamento per i periodi dal 2023 al 2027. L’ammortamento maggiorato, comunque non superiore al 6%, presuppone che si passi dal bilancio per la sua contabilizzazione. La maggiorazione è deducibile nell’ipotesi di modifica al piano di ammortamento civilistico operato nell’esercizio di prima applicazione dello stesso. Questo passaggio creerà verosimilmente i maggiori problemi applicativi.  Perché presuppone la modifica del piano di ammortamento. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Fabbricati ammortizzati al 6%’ – pag. 26)

Assegnazione beni ai soci al nodo regimi transitori

24 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Giorgio Gavelli e Marco Piazza - Pag. 34

La manovra 2023 ha riproposto l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Sarà necessario fare attenzione alla disciplina che regola la tassazione, in capo ai soci assegnatari, dell’eventuale imponibile emergente da tale operazione. Ricordiamo, infatti, che l’imposta sostitutiva versata dalla società ‘chiude qualsiasi debito tributario sia in capo alla società sia in capo al socio’, così come accade con l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 13% qualora oggetto di distribuzione siano riserve in sospensione d’imposta. Mentre per le riserve in sospensione l’importo imponibile per la società è quello eliminato contabilmente, per le altre riserve l’imposta sostitutiva si paga sulla differenza tra valore normale/catastale e costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato. Quindi, il socio assegnatario è chiamato a valutare l’effetto fiscale dell’operazione nei propri confronti su un importo coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto del bene ovvero, ma solo se inferiore all’importo, con il valore normale/catastale. L’effetto sul socio cambia a seconda che vengano attribuite riserve di utili o di capitale.

Interessi da sospensione, contrasto sulle vecchie rottamazioni

24 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Massimo Romeo - Pag. 34

Contrasto giurisprudenziale sulla rottamazione degli interessi da sospensione prima della versione quater. La manovra 2023 ha previsto una nuova rottamazione (la quater) dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1°gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il legislatore ha in sostanza replicato quanto previsto nelle precedenti versioni consentendo ai contribuenti di estinguere i carichi senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, di interessi di mora, ovvero di sanzioni e somme aggiuntive e delle somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive di notificazione della cartella di pagamento. Nelle vecchie versioni non si faceva riferimento alle somme a titolo di interessi, ma il perimetro veniva limitato ‘alle sanzioni comprese in tali carichi e agli interessi di mora’. In una recente pronuncia la Cgt di secondo grado della Lombardia ha detto che l’enunciato sopra riportato appare inequivoco dall’escludere la debenza dei soli interessi di mora e non anche quelli ‘da sospensione’. 

Investimenti pubblicitari, domande fino al 31 marzo per accedere al tax credit

24 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 36

C’è tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda ed accedere al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2023. Rispetto alla procedura del 2022 ci sono, però, delle novità di cui le imprese devono tener conto. Da quest’anno non si agevolano più gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali. È tornato, infatti, il ‘regime agevolativo ordinario’ secondo cui il credito d’imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online. Per accedere all’agevolazione è fondamentale l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. Possono accedere al bonus le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali.

Detrazione lunga per il 110%

24 Marzo 2023 | Italia Oggi - Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi - Pag. 22

Un emendamento alla legge di conversione del decreto n. 11/2023 sulla fruibilità delle cessioni dei crediti contiene un corposo pacchetto di provvedimenti tesi a ridefinire alcuni aspetti significativi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia. Si lavora alla possibilità di spalmare i crediti dei bonus edilizi alle cessioni o agli sconti in fattura fatti entro il 31 marzo 2023 e cresce il novero delle agevolazioni che possono godere di questa opzione. Sono compresi i crediti derivanti dagli interventi per abbattere le barriere architettoniche, il sisma bonus e il sisma bonus acquisti. Con la novità contenuta nell’emendamento si sposterebbe al prossimo 31 marzo la possibilità di fruire per 10 anni dei crediti d’imposta, compresi quelli trasferiti di recente. Questo agevolerebbe tutti quei soggetti che hanno ricevuto i crediti successivamente al 31 ottobre 2022 e che oggi si troverebbero nell’obbligo di utilizzo quinquennale del credito. 

Fisco soft sulla previdenza

24 Marzo 2023 | Italia Oggi - Giulia Sirtoli - Pag. 24

Riforma fiscale. Cala la pressione fiscale sugli investimenti delle casse di previdenza. Il disegno di legge delega di riforma fiscale introduce l’imposizione sostitutiva sui redditi finanziari degli enti di previdenza obbligatoria. E non solo, perché si guarda anche alle casse di previdenza complementare, con aliquote agevolate sui rendimenti e secondo il principio di cassa. Sono le novità che potrebbero essere contenute nella delega fiscale, già approvata dal Governo se passasse positivamente il vaglio definitivo del Parlamento. Ieri il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato il testo, autorizzando la presentazione dello stesso alle Camere. Il disegno di legge, dunque, inizierà l’iter di approvazione a Montecitorio. 

Rottamazione 4 a effetto lampo

24 Marzo 2023 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 25

Ad una settimana dalla presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quater risulta pulita la ‘fedina fiscale’ dei contribuenti che possono ottenere il Durc e passare indenni le verifiche di inadempienza. La velocità di lavorazione dell’istanza, con i correlati e citati effetti, diviene fondamentale per i debitori che hanno rapporti con la Pa che richiede il Documento di regolarità contributiva per sottoscrivere o mantenere i contratti con le imprese ed è vincolata alle c.d. verifiche di inadempienza ovvero la preventiva interrogazione del riscossore prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5 mila euro. Entro il prossimo 31 luglio i debitori dovranno formalizzare l’intenzione di fruire del beneficio corrispondendo la prima o unica rata delle somme dovute. 

No all’art bonus sul contributo versato senza spontaneità

24 Marzo 2023 | Italia Oggi - Giulia Sirtoli - Pag. 25

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 266 pubblicata lo scorso 22 marzo, ha vietato l’art bonus al contributo versato senza spontaneità. Le porte del credito d’imposta che agevola i versamenti liberali sono infatti sbarrate per il fondatore di un ente che destini allo stesso delle somme. Ciò almeno nel caso in cui l’erogazione sia espressamente prevista – e in un certo senso, dunque, imposta – dallo statuto. In questo caso, infatti, viene meno il requisito della spontaneità, che necessariamente caratterizza una donazione per rendere applicabile il beneficio fiscale. L’Amministrazione finanziaria così nega il tax credit alla somma che il fondatore di un ente culturale destina al fondo di gestione sulla base di una previsione dello statuto che lo obbliga. 

Novità Fiscali

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali - manovra 2023

23 Marzo 2023 |

La legge di Bilancio 2023 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di mancia, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 ha istituito una serie di codici tributo:

  • ‘1067’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità’; 
  •  ‘1605’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versate fuori regione’; 
  • ‘1917’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versate fuori regione’; 
  •  ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle D’Aosta e versate fuori regione’ ; 
  • ‘1306’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versate in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento’. 

Legge di Bilancio e Tregua fiscale - Ulteriori chiarimenti interpretativi

23 Marzo 2023 |

Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate intende fornire ulteriori chiarimenti interpretativi alla c.d. ‘tregua fiscale’ alla luce dei quesiti formulati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

I chiarimenti si sommano alle indicazioni già fornite in materia con le circolari n. 1 e n. 2 del 2023.

Il documento di prassi amministrativa, attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomenti, interviene sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul ravvedimento speciale e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Le risposte del fisco investono anche la definizione agevolata delle liti tributarie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Infine, i chiarimenti investono la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni 

La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni trova applicazione anche in merito alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1°gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Le sanzioni nella misura del 3% vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato. 

Per determinare l’imposta residua al 1°gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva. 

Regolarizzazione delle irregolarità formali 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2019, ha riportato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni non è necessaria, e di quelle in cui, invece, risulta obbligatoria. Pertanto, la rilevanza della violazione formale ai fini delle attività di controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria. 

Non sono punibili le violazioni meramente formali. Viceversa sono formali le violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. 

Rappresenta una violazione meramente formale l’errata indicazione del codice ‘natura’, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta. Configura una violazione formale l’invio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema d’interscambio, ossia oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nelle liquidazioni Iva di competenza con relativo versamento dell’imposta. Analogamente costituiscono violazione formale l’omesso invio dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta. 

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è possibile avvalersi del ravvedimento speciale nell’ambito del regime fiscale previsto per i c.d. impatriati. 

In merito alla dichiarazione integrativa si precisa che nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità – si dovrà integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o sfavore, intervenute medio tempore. 

Possono avvalersi del ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purché non siano già state contestate. 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 

Gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Agli atti medesimi non si applica né l’istituto dell’adesione, né l’istituto dell’acquiescenza.

Dunque, nel caso di atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, non può essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione.

Tuttavia, le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale. 

Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. 

Definizione agevolata delle controversie tributarie 

In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie la circolare chiarisce che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1°gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite è necessario il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia. 

Con riferimento all’istituto della mediazione, la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e, pertanto, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni. 

Qualora alla data del 31 dicembre 2022 risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. La circolare ritiene che nel caso prospettato il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia. 

La definizione della lite ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, non impedisce al contribuente di accedere alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di Bilancio 2023. 

Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il socio o per la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato. 

Per le controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, la lite è definibile con il pagamento del 15% del valore della controversia. 

La presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non produce effetti vincolanti per l’adesione alla definizione.

L’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione 

La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di effettuare la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. L’art. 390 c.p.c. che disciplina la rinuncia al ricorso in Cassazione prevede che ‘la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale’. 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale 

Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale il documento di prassi amministrativa precisa che qualora al 1°gennaio 2023 sia decorso il termine ordinario per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale, l’intervenuta decadenza determina l’applicazione dell’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata, entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1°gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 

Con la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinte anche le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione. Il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. Per beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto a pagare le sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento. Nei casi in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso, presentando la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione. 

In merito alle ‘vecchie’ definizioni viene chiarito che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito. 

Tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesioni alle precedenti rottamazioni possono essere oggetto della ‘rottamazione-quater’ ma è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.

La manovra 2023 non considera, in realtà, una definizione agevolata delle rate relative alla rottamazione-ter, ossia la possibilità di essere riammessi alla stessa rottamazione-ter in caso di inefficacia conseguente al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Con la nuova definizione possono comunque essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali è compresa la ‘rottamazione-ter’, con riferimento al debito che residua da quanto già versato a seguito dell’adesione alla precedente rottamazione-ter. Anche in caso di adesione alla ‘rottamazione-quater’ per carichi precedentemente ricompresi nella ‘rottamazione-ter’, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento. 

È consentito avvalersi della definizione agevolata anche per i debiti  oggetto di dilazioni, con riferimento al residuo importo dovuto. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 

Scadenzario Fiscale

03 Mar 2023 (1)

1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2023
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

16 Mar 2023 (69)

1) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 pu¿ essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 pu¿ essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

5) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate dai soggetti deleganti

Chi: Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate fino al 31 gennaio dai soggetti deleganti
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 pu¿ essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

6) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati effettuate dai soggetti deleganti

Chi: Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati fino al 31 gennaio dai soggetti deleganti
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 pu¿ essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

7) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati dai soggetti deleganti

Chi: Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati fino al 31 gennaio dai soggetti deleganti
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

8) Tassa annuale vidimazione libri sociali

Chi: Società di capitali
Cosa: Versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA. La tassa è dovuta in misura forfetaria
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 pu¿ essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità Telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità Telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impinati fuori Regione 1601 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia 1901 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

27) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

28) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2022 ed operate nel mese di febbraio 2023, ai sensi dell'art.23, c. 3, D.P.R. 600/73
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

29) OICR: Versamento ritenute

Chi: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)
Cosa: Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1061 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero 1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti 1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti

30) Imprese di assicurazione: versamento ritenute

Chi: Imprese di assicurazione
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita

31) Imprese di assicurazione: versamento ritenute

Chi: Imprese di assicurazione
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita

32) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

33) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

34) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

36) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche. N.B.: Nella compilazione del modello F24EP per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM) e nel campo "riferimento B" è indicato l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2022 ed operate nel mese di febbraio 2023, ai sensi dell'art. 23, c. 3, D.P.R. 600/73
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

40) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

41) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

42) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

43) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

44) Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

45) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

46) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 602E - Versamento IVA mensile febbraio

47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

48) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2022

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

49) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

50) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

51) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

52) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).

53) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

54) CU 2023: Consegna agli interessati

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Consegna agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022
Modalità: Mediante invio postale o consegna diretta

55) CUPE: Consegna agli interessati

Chi: Sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione di utili e proventi equiparati derivanti da azioni o titoli (tra i quali rientrano: società ed enti emittenti titoli indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; casse incaricate del pagamento degli utili o altri proventi equiparati; intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.; rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a.; società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 58/1998)
Cosa: Consegna agli interessati della "Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" e delle ritenute effettuate nel 2022 (c.d. CUPE)
Modalità: Mediante invio postale o consegna diretta

56) CUPE: Consegna agli interessati

Chi: Sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione di utili e proventi equiparati derivanti da azioni o titoli (tra i quali rientrano: società ed enti emittenti titoli indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; casse incaricate del pagamento degli utili o altri proventi equiparati; intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.; rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a.; società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 58/1998)
Cosa: Consegna agli interessati della "Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" e delle ritenute effettuate nel 2022 (c.d. CUPE)
Modalità: Mediante invio postale o consegna diretta

57) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo

Chi: Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

58) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali

Chi: Enti previdenziali
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

59) Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata

Chi: Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale ¿tata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere indicati: a) i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta (c.d. CU) di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998; b) i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

60) Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

Chi: Amministratori di condominio
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

61) Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022

Chi: Iscritti agli Albi professionali dei veterinari; strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari
Cosa: Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2021 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portale

62) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2023 a.i. 2022 rilasciati ai propri sostituiti

Chi: Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative (in generale, sostituti d'imposta)
Cosa: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel

63) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

Chi: Imprese assicuratrici già obbligate alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società già obbligati alla Comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei seguenti dati riferiti all'anno precedente: a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991; b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. n. 605 del 1973
Modalità: Esclusivamente in via telematica, utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) e i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

64) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri

Chi: Soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone (Esercenti servizi di pompe funebri e attività connesse)
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

65) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie

Chi: Università statali e non statali
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese universitarie. Per ciascuno studente le università statali e non statali comunicano l'ammontare delle spese universitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno d'imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti. Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente da parte di enti, società, imprese e professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

66) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati

Chi: Asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblici e privati nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per ciascuno iscritto è comunicato l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno scolastico di riferimento
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

67) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati

Chi: Asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblici e privati nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per ciascuno iscritto è comunicato l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno scolastico di riferimento
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

68) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche

Chi: ONLUS di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. Per ciascun soggetto erogante, deve essere comunicato l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

69) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata

Chi: ONLUS di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale ¿tata ricevuta l'erogazione rimborsata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

20 Mar 2023 (2)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

2) Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Chi: Soggetti che intendono opporsi all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Cosa: Scade il termine per poter esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Utilizzando il modello denominato "Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata". Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650

24 Mar 2023 (0)

31 Mar 2023 (8)

1) Imposta sulle assicurazioni: versamento

Chi: Imprese di assicurazione
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio 2023 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio 2023
Modalità: Modello F24-Accise con modalità telematiche
Codice tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 3356 - imposta sulle assicurazioni RC auto - Province" 3357 - contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto" 3358 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia 3359 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento" 3360 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano" 3361 - contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota

2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

4) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2023
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità:  Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

6) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle eventuali rettifiche dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nell'anno precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle eventuali rettifiche dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nell'anno precedente (Articolo 5, comma 3, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94) al fine di rendere definitivi i dati dell'anno precedente per l'attività di controllo
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

7) Presentazione modello EAS

Chi: Enti associativi soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972
Cosa: Ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2022, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

8) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare

Chi: Ministero per i beni e le attività culturali
Cosa: Comunicazione al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno d'imposta 2022 e del relativo ammontare
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline

Lo Studio

Da oltre 40 anni

Lo STUDIO BAROLDI opera dall’inizio degli anni ‘80, prevalentemente nell’area Veneziana, ed in particolare nel Litorale del Cavallino, ed annovera tra i propri clienti consolidati le maggiori imprese presenti in questo territorio, specialmente del settore turistico, oltre ad aziende di altre aree nazionali e straniere.

L’organico dello Studio è attualmente composto da quindici persone, comprendenti quattro professionisti ragionieri commercialisti-economisti d’impresa, con abilitazione anche alla consulenza del lavoro.

Lo Studio ospita anche altri professionisti, tra i quali avvocati e notai ed è collegato con i migliori giuristi in materia di lavoro ed in materia tributaria.

Circolari dello Studio

Informazioni dallo Studio

I Servizi

Cosa offriamo

Consulenza tributaria e contabile

Amministrazione del personale

Consulenza del lavoro

Revisione Legale

Consulenza amministrazioni proprietà

Planning economico-finanziari

Consulenza ricambi generazionali

Successioni

Dove Siamo

La nostra sede

Studio Baroldi

Commercialisti e Revisori Contabili

via Fausta 71/A - Ca' Savio, Cavallino Treporti (VE)

Scrivici una email

Lavora con noi

Proponici la tua candidatura

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali