Rassegna Fiscale

Sulle frodi Iva nel mirino e-commerce e finte società

3 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 4

Lotta all’evasione. Nel mirino del Fisco sono finite le partite Iva per prevenire fenomeni di possibili illeciti. Più in generale le attenzioni riguardano le società fantasma (quelle apri e chiudi, per intenderci). Nel 2025 sono state più di 57 mila le posizioni stoppate di operatori a maggiore rischio. Quasi 7 partite Iva su dieci (il 69%) sono state chiuse, mentre solo 637 su 4.816 rappresentanti fiscali hanno presentato la dichiarazione sostitutiva e l’eventuale garanzia. Per colpire i finti operatori il Dlgs 13/2024 ha previsto una serie di paletti in merito all’esenzione Iva al momento dell’importazione della merce all’interno dell’Unione europea. In questa direzione va anche l’obbligo di una garanzia da 50 mila euro a carico degli operatori extra Ue che si avvalgono di rappresentanti fiscali per essere ammessi alla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. L’obbligo ha prodotto una tagliola per 2 mila partite Iva. 

L’economia sociale vara il piano: fisco e finanze a misura d’uomo

3 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore - Gabriele Sepio - Pag. 27

Dal Consiglio dei ministri arriva il via libera, formale, al Piano d’azione nazionale per l’economia sociale. Si tratta di un documento programmatico e non un articolato normativo. Di fatto si sostanzia in una serie di indicazioni che saranno suscettibili di attuazione attraverso i veicoli legislativi ordinari. Per il comparto è un cambio di paradigma perché non viene più considerato come una costellazione di soggetti da trattare caso per caso, ma un ecosistema riconosciuto come tale, con una logica di funzionamento e un peso macroeconomico difficile da ignorare. Per la prima volta, il Paese si dota di una strategia organica per un settore sempre più rilevante nel sistema economico e sociale. L’elemento più significativo del documento è la perimetrazione dei soggetti dell’economia sociale italiana. Gratuità e mutualità restano gli elementi attorno a cui ruota anche la nuova fiscalità del Terzo settore.

Dalla Cassazione limiti all’efficacia del pignoramento presso terzi

3 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - Pag. 29

Secondo l’orientamento più recente della Corte di cassazione, passati 60 giorni dalla notifica, il pignoramento presso terzi diventa automaticamente inefficace. Ne deriva che eventuali versamenti tardivi effettuati dal terzo pignorato in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione devono essere restituiti al contribuente. Nel caso fosse confermato anche in futuro, rischierebbe di rendere lo strumento del pignoramento presso terzi un’arma spuntata, proprio quando le ultime novità normative puntano ad un potenziamento dello strumento. Solo con l’autorizzazione del giudice è possibile andare oltre il termine.

Tassa rifiuti, il termine per chiedere il rimborso non parte dal pagamento

3 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore - Lu.Lo. - Pag. 29

Il termine di 5 anni per chiedere il rimborso della Tari decorre dalla data di accertamento del diritto, con sentenza passata in giudicato, e non dalla data del pagamento. A confermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20433/2026, che è stata originata da una controversia sulla tassa rifiuti ma ha stabilito un criterio interpretativo applicabile alla generalità dei tributi locali. Nel caso analizzato il contribuente aveva contestato la debenza della tassa rifiuti con riferimento a talune aree (asseritamente produttive di rifiuti speciali), promuovendo un contenzioso. I giudici del Palazzaccio hanno accolto le ragioni della parte privata, evidenziando che il termine per la richiesta di rimborso decorre dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

Plusvalenze estere, tax credit se la sostitutiva è un obbligo

3 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore - Nicola Borzomì, Fabrizio Cancelliere - Pag. 30

Con la sentenza n. 413/2026 la Cgt di Brescia ha stabilito che, nell’ambito della Convenzione Italia-Brasile, il credito d’imposta per le imposte pagate in Brasile sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni spetta anche quando in Italia tali redditi sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%, purché questa sia obbligatoria per legge. Secondo i giudici, l’esclusione del credito prevista dalla Convenzione riguarda solo i casi in cui il contribuente scelga volontariamente il regime sostitutivo. La decisione, in linea con i principi già affermati dalla Cassazione per i dividendi, estende tale orientamento anche alle plusvalenze e riconosce inoltre che la mancata indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi non impedisce di ottenere il rimborso in sede contenziosa. 

Il beneficiario non può liquidare in anticipo la propria quota del trust

3 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore - Antonio Longo - Pag. 30

Con l’ordinanza n. 12518 dello scorso 4 maggio, relativa al caso di un trust regolato dalla legge del Jersey, la Corte di cassazione ha escluso il ‘diritto incondizionato’ del singolo beneficiario di un trust alla devoluzione (liquidazione anticipata) della propria quota quando l’atto istitutivo fissa una durata del vincolo e prevede soltanto anticipazioni discrezionali. Il caso sul quale si sono pronunciati i giudici di legittimità trae origine dalla domanda di alcuni beneficiari di un trust della durata di 25 anni, nel quale era stata conferita una partecipazione societaria successivamente alienata dal trust. Dopo una prima distribuzione parziale di una somma di denaro per ciascun beneficiario, i ricorrenti avevano chiesto la liquidazione del residuo, incontrando il rifiuto del trustee e il dissenso di uno dei beneficiari.

Transizione 5.0, credito nell’anno dell’ok del Gse

3 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luca De Stefani - Pag. 32

In due Faq pubblicate sul proprio sito internet l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta relativo a Transizione 5.0 e quello utilizzabile dai contribuenti c.d. ‘esodati’, per i quali la comunicazione del Gse è pervenuta nel 2026, dovranno essere dichiarati nel modello Redditi 2027 per il 2026, non essendo necessaria alcuna ‘prenotazione’ quest’anno nel modello relativo al 2025. L’Agenzia delle Entrate ha trattato il caso di un contribuente che ha effettuato investimenti agevolabili con il credito d’imposta Transizione 5.0, completandoli nel 2025. La comunicazione preventiva è stata trasmessa al Gse nel 2025, mentre quella di completamento del progetto è stata inviata nel 2026. Conseguentemente, la comunicazione del Gse, indicante l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante, è stata ricevuta nel 2026. 

Rottamazione 5, nuove rate

3 Luglio 2026 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 21

Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Rottamazione è on line e utilizzabile anche per la rottamazione 5 il servizio ContiTu che consente di scegliere gli avvisi/cartelle da pagare. I piani di pagamento della definizione agevolata sono quelli contenuti nella comunicazione delle somme dovute che il riscossore, in relazione alla rottamazione 5, ha inviato ai contribuenti nell’ultima settimana di giugno. Con ContiTu è possibile, dunque, rimodulare l’importo da corrispondere per singolo piano e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati. Per fare questo, il contribuente dovrà indicare le cartelle/avvisi che intende pagare e il sistema ricalcolerà l’importo dovuto. Il servizio consente di ridefinire i piani, ma non il numero delle rate che resta quello indicato nella domanda di adesione presentata lo scorso 30 aprile. 

Fisco e privacy, semaforo verde

3 Luglio 2026 | Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 22

Via libera del Garante privacy alla digitalizzazione del fisco. Nel 2025 l’Authority ha espresso parere favorevole ai principali provvedimenti delle Entrate: dall’estensione della dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti forfettari, alle nuove modalità di consultazione delle spese sanitarie ai fini dei controlli fiscali, fino all’acquisizione nell’Anagrafe tributaria dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici. È quanto emerge dalla Relazione annuale 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, presentata ieri alla Camera, che fotografa un anno di sostanziale via libera ai progetti di digitalizzazione del Fisco. L’unico rilievo riguarda un ammonimento dell’Ader per un episodio di comunicazione indebita di dati personali. 

Concordato con gli strascichi

3 Luglio 2026 | Italia Oggi - Giovanni Gambino - Pag. 23

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7005/2026, ha escluso la prededucibilità del compenso di un professionista che aveva svolto attività per una domanda di concordato preventivo presentata davanti a un tribunale incompetente e poi riproposta presso un altro giudice. I giudici hanno ribadito che la prededuzione presuppone un nesso di stretta continuità con una procedura effettivamente aperta, condizione assente nel caso di specie. Il semplice trasferimento della domanda a un diverso tribunale non rende le due procedure unitarie, soprattutto in mancanza di trasmissione degli atti e in presenza di un nuovo piano e di una nuova due diligence. Ne consegue che il credito del professionista resta di natura chirografaria. 

Novità Fiscali

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

3 Luglio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, ha provveduto ad istituire nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali. L’istituzione delle nuove causali contributo è stata chiesta dall’Inps con le note n. 65628 del 15 maggio 2026 e n. 74538 del 16 giugno 2026. Le nuove causali contributo sono:

  • ‘EBOP’ denominata  ‘ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)’;
  • ‘SANL’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)’;
  • ‘EBON’ denominata ‘Ente Bilaterale (EBICON)’;
  • ‘EIMP’ denominata ‘Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)’;
  • ‘CARE’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)’.

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati

3 Luglio 2026 |

Con la risoluzione n. 25/E del 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24. In base all’articolo 38-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 l’Agenzia delle Entrate può emanare appositi atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, in tutto o in parte. I nuovi codici (per la loro conoscenza si rimanda al documento di prassi amministrativa) dovranno essere utilizzati per versare le somme dovute a seguito di conciliazione per recuperare i crediti non spettanti indebitamente utilizzati. 

In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.

Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni - Risposte a quesiti

3 Luglio 2026 |

Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito all’applicazione delle agevolazioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni previsto dalla legge di Bilancio 2026. 

Per i lavoratori dipendenti privati è stata introdotta un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026. 

Per il 2026 la manovra in parola prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. 

Il documento di prassi amministrativa fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 2/E/2026 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato il perimetro delle agevolazioni in discorso.

Il comma 7 della legge di Bilancio ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%. 

Tale imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria. 

Nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL siano riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, non previsti dalla contrattazione collettiva, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5%, prevista dalla manovra 2026, si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli Ccnl per la festività soppressa del 4 novembre. 

I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno in corso, un’imposta sostitutiva del 15%, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. Il giorno di riposo settimanale può essere diverso dalla domenica. L’imposta sostitutiva in commento si applica alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente. 

Nel caso di lavoro supplementare svolto dal lavoratore in regime di part-time verticale l’agevolazione trova applicazione solo in caso di lavoro nel giorno di riposo, mentre non si applica nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. 

La circolare precisa che l’imposta sostitutiva pari al 15%, prevista dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026, si applica all’intera retribuzione corrisposta al lavoratore anche per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.

Per quanto concerne le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che tali indennità remunerano una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 15%, prevista dalla legge di Bilancio 2026, si applica anche all’indennità di pernottamento, prevista dall’articolo 117 del CCNL Credito. 

Il documento di prassi amministrativa specifica che entrambe le imposte sostitutive, quella del 5% e del 15%, non trovano applicazione nell’ipotesi in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro.

Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati, nonché con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2024, ha precisato che il predetto regime si applica ai redditi prodotti in Italia. Gli incrementi retributivi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma. 

Scadenzario Fiscale

01 Lug 2026 (1)

1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/06/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2026.
Modalità:  Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

16 Lug 2026 (83)

1) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

2) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

8) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

9) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

10) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

12) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

13) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
Cosa:  Versamento 2 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

14) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca.
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

15) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti

Chi: Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
Cosa:  Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

16) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

17) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.
Cosa: Versamento, 2 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

18) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025
Cosa:  Versamento 5 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,32% mensile a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

19) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

20) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

21) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa:  Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

23) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

24) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

25) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

26) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025

Chi: Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2025 ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

27) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

28) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

29) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello REDDITI ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto di effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2026.
Cosa: Versamento 2 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa:  Versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa:  Versamento 2 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca.
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto di importo superiore ai 500 euro sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, effettuano il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno

63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa:  Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno

64) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 606E - Versamento IVA mensile giugno

65) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

66) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 5 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell'1,32% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

67) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno

68) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

71) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025
Cosa: Versamento 5 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,32% mensile a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

72) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

73) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025

Chi: Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2025 ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa:  Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello REDDITI ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto di effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2026.
Cosa:  Versamento 2 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa:  Versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti

Chi: Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

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Chi:
Cosa:
Modalità:

20 Lug 2026 (23)

1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

11) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

13) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata

Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva

14) IVA: versamento del saldo 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

15) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

16) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

17) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

18) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3812 - Irap - acconto - prima rata

19) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

20) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

21) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

22) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

23) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

30 Lug 2026 (23)

1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4033 - Irpef acconto - prima rata

3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:  Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

11) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch� delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

12) IVA: versamento del saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

13) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

14) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

15) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3812 - Irap - acconto - prima rata

16) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Chi: Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell''imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valido l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero. Tale importo è ridotto a euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 c.c., purché soddisfi le condizioni di cui al comma 1 art. 24-bis T.U.I.R
Modalità: Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24-ELIDE cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: NRPP - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR

17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

19) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Chi: Persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le modalità applicative del regime ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 sono illustrate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 prot. 167878
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1899 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - art. 24-ter del TUIR.

31 Lug 2026 (5)

1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa:  Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/07/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2026
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

4) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).

Chi: Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127
Cosa:  Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT). Per le nuove attivazioni, o in caso di variazione dei dati registrati, il collegamento deve essere effettuato tra il 6° e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS.
Modalità: Accedendo alle apposite funzionalità disponibili nell'area del portale web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite la procedura web "Documento Commerciale on line" nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico

5) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR

Chi: Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali
Cosa: Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Lo Studio

Prevenzione e competenza dal 1980

Lo Studio Baroldi è il punto di riferimento per imprese e professionisti che necessitano di consulenza fiscale, del lavoro e revisione legale a Venezia, Jesolo, Cavallino-Treporti e nelle province limitrofe.

Operativo dall’inizio degli anni ’80, vanta una consolidata esperienza nel settore turistico e ricettivo, assistendo le principali imprese del litorale veneziano e aziende di respiro nazionale ed internazionale.

Il team è composto da ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro e revisori legali, affiancati da avvocati, notai e giuristi specializzati in diritto del lavoro e diritto tributario.

Siamo professionisti di riferimento per licenze, gestione del personale e consulenza fiscale per strutture ricettive, B&B, affitti brevi, professionisti ed altre attività

Partner Il Sole 24 Ore Professional 2025 e 2026.

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Studio Baroldi consulenti del lavoro Venezia Jesolo Cavallino-Treporti

Circolari dello Studio

Informazioni dallo Studio

I Servizi

Commercialisti e consulenti del lavoro a Venezia, Jesolo e Cavallino Treporti

Consulenza tributaria e contabile

Contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali e IVA per imprese e professionisti. Ti affianchiamo nella pianificazione fiscale per ottimizzare il carico tributario.

Amministrazione del personale

Elaborazione buste paga, pratiche previdenziali e tutti gli adempimenti relativi ai dipendenti. La nostra consulenza previene contestazioni e sanzioni, tutelando l'azienda in ogni situazione ispettiva..

Consulenza del lavoro

Consulenza del lavoro a 360°: contratti, assunzioni, licenziamenti e vertenze sindacali. Amministrazione del personale, buste paga e pratiche previdenziali per aziende e professionisti.

Revisione Legale e di Sostenibilità

Revisione legale dei conti e revisione di sostenibilità per società di capitali e enti obbligati. Controllo indipendente e qualificato su bilanci, scritture contabili e reportistica ESG.

Licenze e consulenza per il settore turistico

Professionisti di riferimento per le licenze nel settore turistico a Venezia, Jesolo e Cavallino Treporti. Assistiamo strutture ricettive, B&B e affitti brevi in tutte le pratiche amministrative, fiscali e autorizzative.

Planning economico-finanziari

Piani economici, analisi di bilancio e valutazioni per investimenti, nuove attività o ristrutturazione aziendale.

Consulenza ricambi generazionali

Pianificazione e gestione del passaggio generazionale per imprese familiari. Tutela del patrimonio aziendale e familiare.

Successioni

Dichiarazioni di successione e pianificazione patrimoniale preventiva. Assistenza completa per privati e famiglie.

Dove Siamo

La nostra sede

Studio Baroldi

Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Revisori Contabili

via Fausta 71/A - Ca' Savio, Cavallino Treporti (VE)

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Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali