Rassegna Fiscale

Aumenta il potere d’acquisto Ma corre il carrello della spesa

1 Luglio 2025 | Corriere della Sera - Andrea Ducci - Pag. 40

A giugno l’inflazione è salita all’1,7%, segnando un +0,2% rispetto al mese di maggio. Nell’ultimo mese è cresciuto anche il carrello della spesa che, come evidenzia l’Istat, sale al 3,1%, con una crescita dello 0,4% su base mensile. A far lievitare il costo della vita sono stati soprattutto i prezzi dei beni alimentari, mentre nel comparto energetico viene registrato un ulteriore raffreddamento dei prezzi, che su base tendenziale evidenziano un calo del 2,5%, dopo la flessione del 2% nel mese di maggio. Le tariffe del settore energetico hanno beneficiato della diminuzione dei prezzi dei beni regolamentati, l’energia elettrica nel mercato tutelato e il gas di rete per uso domestico, sebbene in aumento, mostrano infatti un +22,7%, ossia un calo di quasi sette punti rispetto al +29,3% di maggio. Per effetto dell’incremento delle plusvalenze la pressione fiscale è al 37,3%. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Il carrello della spesa fa risalire l’inflazione’ – pag. 5)

Test di vitalità per le perdite dopo ogni ingresso nel gruppo

1 Luglio 2025 | Il Sole 24 Ore - A.Germani, E.Reich e F.Vernassa - Pag. 42

La nuova normativa rivede i criteri di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti), per contrastare l’uso delle cosiddette “bare fiscali”. Il fulcro è la distinzione tra perdite infragruppo (maturate dentro un gruppo) e omologate (validate secondo test di vitalità e limiti patrimoniali). Le perdite non omologate sono soggette a limiti più stringenti. Il Dm del 27 giugno 2025 specifica che le perdite infragruppo devono derivare da periodi in cui le società erano già nel gruppo. Le perdite omologate circolano liberamente solo se il gruppo non cambia, altrimenti servono nuovi test. Le perdite eccedenti il patrimonio netto si considerano prioritariamente non omologate e vengono falcidiate. Le regole si coordinano anche con il consolidato fiscale, rendendo le perdite riattribuite non omologate. Il sistema appare complesso e poco coerente con l’obiettivo della semplificazione normativa.

Affrancamento delle riserve anche in compensazione

1 Luglio 2025 | Il Sole 24 Ore - Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli - Pag. 43

Scaduto il primo termine del 30 giugno per il pagamento dei saldi d’imposta 2024 e delle varie imposte sostitutive connesse, l’attenzione si sposta sulle prossime scadenze. Poiché l’articolo 14 del Dlgs 192/2024 prevede il pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva ‘entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024’, pur nel silenzio del decreto e della relazione accompagnatoria, non dovrebbero esserci problemi nel passare alla cassa: entro il 21 luglio prossimo (senza maggiorazione) per i soggetti Isa che nel 2024 non hanno superato il limite di ricavi/compensi; entro il 30 luglio (con la maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti diversi dai precedenti; entro il 20 agosto (con la maggiorazione) per i soggetti ISA di cui al primo punto; entro il 1°settembre (con la maggiorazione) per le società in questione con termine ordinario di versamento al 31 luglio. 

Infissi, pompe di calore e ibridi Parte la comunicazione Enea 2025

1 Luglio 2025 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour - Pag. 44

Da ieri è operativo il portale aggiornato che consentirà di trasmettere all’Enea i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa ordinario. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, portati dalla circolare n. 8/E/2025 sulla legge di Bilancio 2025, sono stati decisivi. Dunque, chi ha effettuato i lavori nei primi mesi del 2025 e chi ha installato una pompa di calore o un infisso o, ancora, un sistema ibrido dovrà contare i 90 giorni per la comunicazione dal 30 giugno. La data da cerchiare sul calendario è il 29 settembre perché il 28 cade di domenica. L’Enea ricorda che il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 30 giugno 2025 per gli interventi ‘conclusi tra il 1°gennaio 2025 e la data odierna di messa online del portale’. Stessa situazione per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

Sugar tax, arriva al traguardo la proroga fino al 1°gennaio 2026

1 Luglio 2025 | Il Sole 24 Ore - Benedetto Santacroce - Pag. 45

Slitta al 1°gennaio 2026 l’applicabilità della sugar tax. A disporlo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge Omnibus che prevede anche l’applicazione dell’aliquota del 5% per le cessioni di oggetti d’arte. Le due misure determinano rispettivamente una riduzione degli oneri impositivi connessi alla produzione e alla commercializzazione di bevande edulcorate e una maggiore competitività di tutti coloro che operano nel settore dell’arte. La sugar tax è fissata nella misura pari a 10 euro per ettolitro o 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. La proroga risponde all’esigenza di ridurre il carico impositivo sulle imprese e semplifica gli obblighi contabili e gestionali connessi. 

Niente cram down fiscale nel concordato fallimentare

1 Luglio 2025 | Il Sole 24 Ore - Filippo D’Aquino, Gianluca Minniti - Pag. 46

Si continua a discutere in merito all’applicabilità del cram down (omologazione forzosa) al concordato fallimentare, ossia se il tribunale possa imporre l’assenso dei creditori pubblici anche contro la loro volontà. Un caso recente (Tribunale di Milano, 12 giugno 2025) ha sollevato il tema, con un proponente che ha invocato in via analogica gli articoli 180 e 182-bis della legge fallimentare. La tesi si fondava su precedenti favorevoli e sulla necessità di superare l’opposizione sistematica delle Agenzie fiscali a proposte più convenienti della liquidazione. Tuttavia, i giudici milanesi hanno negato l’estensione analogica, ritenendo insussistente una lacuna normativa e ribadendo la diversità tra concordato fallimentare e strumenti di ristrutturazione. Le norme sul cram down sono state introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid e non sono compatibili con procedure già liquidatorie. Inoltre, il caso concreto riguardava un fallimento aperto da sette anni, senza più un’impresa da ristrutturare. La giurisprudenza (Cass. S.U. 8504/2021) ha escluso la continuità normativa tra vecchio e nuovo regime, confermando l’inapplicabilità del cram down al concordato endo-fallimentare tradizionale.

Commercio, vola il peso del fisco

1 Luglio 2025 | Italia Oggi - Cristina Bartelli - Pag. 22

Continua ad aumentare il carico fiscale sulle imprese italiane; in particolare cresce la pressione fiscale sul commercio al dettaglio online. A spingere verso l’alto l’imposizione è stata l’inflazione, che ha inciso trasversalmente su quasi tutti i settori. L’aumento generalizzato dei prezzi ha avuto un duplice effetto: da un lato ha accresciuto i ricavi delle imprese, che costituiscono la base imponibile per il calcolo delle imposte; dall’altro ha fatto lievitare i costi operativi, come quelli del personale e degli affitti. Il risultato è stato un incremento complessivo della tassazione, sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per quelle indirette. La fotografia emerge dalla seconda edizione dello studio ‘La fiscalità delle imprese in Italia’, condotto dalla Luiss Business School con il supporto di Amazon. Il rapporto aggiorna e amplia l’analisi sulla pressione fiscale effettiva e sulle caratteristiche strutturali e finanziarie delle principali aziende italiane. 

Web tax, Canada fa retromarcia

1 Luglio 2025 | Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 24

Dietrofront del Canada sulla Web tax. Il governo di Mark Carney ha annunciato l’abrogazione della web tax nazionale, che colpiva i giganti del web americani. Dopo il compromesso al G7 sulla global minimum tax, la tensione si sposta su web tax e dazi digitali. Il Canada, come detto, ha deciso di abrogare la propria web tax, allineandosi con gli USA, mentre l’UE difende le proprie normative digitali (DMA e DSA), dichiarando che non sono oggetto di negoziato. L’accordo G7 introduce il side-by-side system, che esenta le multinazionali USA dalle regole Ocse su IIR e UTPR, evitando conflitti con Washington. In cambio, gli USA ritirano la clausola 899 dell’Obbba, che minacciava ritorsioni fiscali fino al 20% contro le imprese estere. L’intesa, guidata dal Canada, riconosce come valida la minimum tax americana già in vigore (Gilti). L’obiettivo è bilanciare lotta all’elusione fiscale e sovranità nazionale. L’Italia, intanto, deve decidere se seguire l’esempio canadese. L’Ocse sostiene il compromesso come strumento per dare certezza alle imprese e proseguire il dialogo globale.

Tcf, certificatori in 90 giorni

1 Luglio 2025 | Italia Oggi - Cristina Bartelli - Pag. 25

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha completato i regolamenti sul Tax control framework e la prossima settimana lo farà il Consiglio nazionale degli avvocati. Successivamente partirà un vero e proprio save the date per raccogliere le adesioni; per i corsi, però, sarà necessario attendere settembre e saranno curati dai due consigli, ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate. I regolamenti dei due ordini sono simili nel contenuto e indicano le procedure da seguire; entrambi pubblicheranno un modello di iscrizione che dovrà essere compilato dagli interessati. Ad una commissione paritetica il compito di valutare i requisiti di iscrizione per i certificatori del rischio fiscale. La procedura di iscrizione deve chiudersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Sui dinieghi sarà possibile presentare osservazioni. 

Concordato biennale al setaccio

1 Luglio 2025 | Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 27

Con la circolare n. 9/E/2025 l’Agenzia delle Entrate compie una vasta ed approfondita ricognizione sull’istituto del Concordato preventivo biennale. Dal documento di prassi amministrativa emergono controlli a 360°. Previsto il riscontro della veridicità delle informazioni fornite al Fisco per lo sviluppo delle proposte da parte dei contribuenti che hanno aderito al concordato fiscale. Nei confronti dei contribuenti che, invece, non hanno deciso di aderire al patto o che decadono dallo stesso, la circolare prevede una intensificazione delle attività di controllo. Durante i periodi di vigenza dell’accordo, non possono essere emessi avvisi di accertamento presuntivi ai fini delle imposte dirette e Iva e possono essere emessi avvisi di accertamenti analitici e induttivi ai fini delle imposte dirette, ma soltanto se conseguenti ad attività istruttorie e a condizione che determinano la decadenza dal concordato. 

Novità Fiscali

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’ENPAIA - Gestione separata dei Periti Agrari

27 Giugno 2025 |

Il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’art. 17 Dlgs n. 241/1997 si applicano anche all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).

Per consentire il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell’ENPAIA, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 20 giugno 2025, ha istituito le seguenti causali contributo:

  • ‘E140’ denominata ‘ENPAIA – Gestione Periti agrari – Acconto e saldo contributi annuali’;
  • ‘E141’ denominata ‘ENPAIA – Gestione Periti agrari – Riscatto periodi contributivi’;
  • ‘E142’ denominata ‘ENPAIA – Gestione Periti agrari – Ricostituzione periodi contributivi ante 1996’;
  • ‘E143’ denominata ‘ENPAIA – Gestione Periti agrari – Importi dovuti per estratti conti annuali’;
  • ‘E144’ denominata ‘ENPAIA – Gestione Periti agrari – Versamenti generici’.

Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° luglio 2025.

Istituzione del codice tributo per il versamento dei maggiori acconti dell’addizionale IRES per gli intermediari finanziari

27 Giugno 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E del 20 giugno 2025, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dei maggiori acconti dell’addizionale IRES per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 208/2015. 

I nuovi codici tributo sono: 

  • ‘2043’ denominato ‘Maggior acconto I rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari – art. 1, comma 20, legge 30 dicembre 2024 n. 207’; 
  • ‘2044’ denominato ‘Maggior acconto II rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari o maggior acconto in unica soluzione – art. 1, comma 20, legge 30 dicembre 2024 n. 207’.

Per il codice tributo ‘2043’, in caso di versamento a rate, il campo ‘rateazione/Regione/Prov./mese rif.’ è valorizzato nel formato ‘NNRR’, dove ‘NN’ rappresenta il numero della rata in pagamento e ‘RR’ indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con ‘0101’.

Novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al Superbonus

27 Giugno 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 in materia di:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • superbonus.

In particolare, vengono rimodulati i termini  di fruizione e le aliquote di detrazione; previsti regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite a prima casa. La circolare interviene, inoltre, sulla disciplina del superbonus, in merito ai requisiti necessari per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nel 2025 e sulla possibilità di ripartire in 10 anni le spese sostenute nel 2023. 

Continuano a trovare applicazione le misure non modificate relative alle detrazioni in esame.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

In materia di detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la legge di Bilancio 2025 ha esteso anche alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione, al 30%, dell’aliquota dell’agevolazione già prevista per le spese sostenute nel periodo 2028-2033. 

La circolare dispone che sono escluse dalla riduzione dell’aliquota di detrazione al 30% le spese relative a interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistenti con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali l’aliquota resta ferma al 50%.

 

Agevolazioni per gli interventi di Ecobonus, Sismabonus e bonus mobili

La legge di Bilancio ha prorogato le agevolazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, c.d. Ecobonus, in precedenza previste fino al 31 dicembre 2024, e modifica la percentuale di detrazione.

In particolare, per le spese documentate sostenute nel triennio 2025-2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, le aliquote di detrazione sono stabilite in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione sale al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute nel 2026 e 2027, nel caso in cui gli interventi siano realizzati dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento dell’unità immobiliare adibita a prima casa. 

Le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, quali, ad esempio, gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Il comma 55, lettera b) introduce, inoltre, una serie di modifiche all’articolo 16 del Dl 63/2013 in materia di detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili. Dispone, infatti, la sostituzione del comma 1 del richiamato articolo 16 in base al quale per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. 

La predetta detrazione, nel rispetto del medesimo massimale di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è elevata al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita a prima casa. 

In merito al Sismabonus acquisti, per usufruire dell’aliquota maggiorata prevista dal nuovo comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013, l’Agenzia chiarisce che le detrazioni del citato articolo 16 spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, per tutte le tipologie di interventi agevolati nelle seguenti misure: 

  • 36% per l’anno 2025 e 30% per gli anni 2026 e 2027;
  • 50% per l’anno 2025 e 36% per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita a prima casa. 

Le predette aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, come gli interventi che comportano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori o gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o, ancora, gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurne il rischio sismico eseguiti da imprese di costruzione che entro 30 giorni dal termine dei lavori provvedano alla vendita dell’immobile. 

Sempre il comma 55, lettera b) prevede una proroga della detrazione di cui all’articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013 (c.d. bonus mobili) per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla detrazione di 5 mila euro previsto per il 2024.

 

Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili

La legge di Bilancio 2025 ha escluso dall’Ecobonus e dal bonus recupero del patrimonio edilizio gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Tale disposizione è in linea con quanto stabilito dalla direttiva Ue 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. 

L’Agenzia delle Entrate indica in quali casi la proroga della detrazione non può essere applicata: 

  • con riferimento all’Ecobonus, gli interventi esclusi dagli incentivi fiscali riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. La detrazione è salva, invece, per i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili e per i generatori a biomassa e alla pompa di calore ad assorbimento a gas. Salvi anche i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro in quanto non  soggetti a limitazioni espressamente previste dalla norma;
  • con riferimento alle agevolazioni riconosciute dall’articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013 per il recupero del patrimonio edilizio, restano fuori dagli sconti d’imposta le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Sono, invece, agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione. L’Agenzia ritiene che, con riferimento al bonus recupero del patrimonio edilizio, siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle predette caldaie, previsti dall’art. 1-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir. 

Con riferimento al Superbonus, l’Agenzia ritiene che le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili siano escluse da tale detrazione. Qualora, prima del 1°gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentati a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio .

 

Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 la detrazione per gli interventi di Ecobonus e Sismabonus è elevata al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, se sostenute dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile adibito a prima casa. 

La maggiorazione spetta, pertanto, a patto che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e la stessa unità sia adibita ad abitazione principale. 

Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1°gennaio 2025, per i predetti interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente. 

Per abitazione principale il comma 3-bis dell’articolo 10 del Tuir intende quella nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente. 

Ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente.

Qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito a prima casa al termine dei lavori. 

In merito al ‘Sismabonus acquisti’ la misura della detrazione è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante nell’atto di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro per ciascun immobile. Ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata, si ritiene che l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione. 

Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputate al singolo condòmino,  ammessa alla detrazione.

Per le spese imputate a soggetti non titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote non maggiorate. Analogo chiarimento interessa le spese per gli interventi su parti comuni effettuate in condomini e in interi edifici di un unico proprietario. 

 

Le novità della legge di Bilancio in materia di Superbonus

La manovra 2025 modifica la disciplina del Superbonus, aggiungendo il comma 8 bis 2 il quale stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e della associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti: 

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. 

La legge di Bilancio introduce, inoltre, nel decreto Rilancio il nuovo comma 8-sexies, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa in deroga, da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia il 31 ottobre 2025). 

Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggior debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al periodo d’imposta 2024. 

Con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024, in merito agli interventi ammessi al Superbonus, la detrazione è sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importoNovità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al Superbonus.

Trattamento ai fini Iva delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica

27 Giugno 2025 |

Le prestazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico possono rientrare nella nozione di ‘cure mediche’ o di ‘prestazioni mediche (alla persona)’ solo a condizione che le stesse abbiano uno scopo terapeutico, nel senso di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42/E del 12 giugno 2025,  fornisce indicazioni sulla corretta applicazione dell’articolo 4-quater del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191. 

L’articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto Iva prevede l’esenzione Iva per ‘le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza’. Tale disposizione trova fondamento nella direttiva Iva 2006/112/CE che stabilisce l’esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche. 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte chiarito che è lo scopo terapeutico a determinare se una prestazione medica debba essere esentata dall’Iva. In particolare, la sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12, con specifico riferimento alle operazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti estetici, ha sostenuto che possono beneficiare dell’esenzione solo gli interventi effettuati con scopo terapeutico ovvero con lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura possibile, di guarire malattie.

La conseguenza di questo assunto è che le prestazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico non rientrano nell’esenzione e sono soggetti all’Iva ordinaria. Per godere dell’esenzione gli stessi devono avere uno scopo terapeutico, previa dimostrazione della finalità terapeutica della prestazione. 

Sul piano interno, la circolare 28 gennaio 2005 n. 4/E, avente ad oggetto prestazioni mediche esenti aveva dato applicazione all’articolo 10, comma 1, n. 18) del Decreto Iva limitatamente  alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.

Con l’introduzione dell’articolo 4-quater del decreto legge n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2023, la normativa italiana, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all’esenzione stabilendo che: dal 17 dicembre 2023 l’esenzione dall’Iva si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 

Le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, invece, continuano a beneficiare dell’esenzione a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute. 

Come anticipato, le nuove regole trovano applicazione dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 145/2023 ovvero, dal 17 dicembre 2023. In assenza dello scopo terapeutico, comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica, da apposita attestazione medica e, in caso di medicina estetica, da idonea documentazione, le relative prestazioni sono assoggettate all’Iva ordinaria. 

In merito alle prestazioni rese da medici anestesisti nell’ambito di interventi di chirurgia estetica, si ritiene in ogni caso applicabile il regime di esenzione senza necessità dell’attestazione medica o di altra documentazione che ne comprovi la natura terapeutica. Questo, in quanto l’anestesia tutela, mantiene e stabilizza le condizioni vitali del paziente, configurandosi sempre come prestazione sanitaria terapeutica. 

Per quanto attiene, poi, al rilascio dell’attestazione medica, non è possibile escludere a priori che lo stesso chirurgo o medico estetico che esegue l’intervento o il trattamento estetico possa farlo. Resta fermo che devono essere rispettate due condizioni: 

  • dall’attestazione deve emergere il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica o di medicina estetica, quale rimedio terapeutico;
  • la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell’intervento di chirurgia estetica o di medicina estetica. 

La risoluzione, infine, fa riferimento alle modifiche apportate all’articolo 4-quater, comma 2, del decreto legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023. Le modifiche rispondono all’esigenza di superare i dubbi interpretativi e chiarire che le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate prima del 17 dicembre 2023, alle quali sia stato applicato il regime di esenzione Iva, restano in regime di esenzione, indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica. 

Nel caso in cui le menzionate prestazioni abbiano scontato il regime ordinario di imponibilità ai fini Iva, non spetta il rimborso dell’Iva versata. 

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