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22/04/2026

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Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il quadro normativo sulla sicurezza sul lavoro si è aggiornato in modo significativo. Le novità riguardano la formazione obbligatoria per il datore di lavoro, i tempi di aggiornamento per i preposti, i patentini per le attrezzature e i corsi per i lavori in ambienti confinati.
Di seguito i quattro punti fondamentali che richiedono la vostra attenzione.
Per la prima volta, anche chi gestisce l’azienda è tenuto a frequentare un corso specifico. Il percorso formativo ha una durata minima di 16 ore e riguarda le conoscenze necessarie per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente).
Scadenza: 24 maggio 2027.
Chi ricopre il ruolo di preposto dovrà aggiornarsi con maggiore frequenza. Il ciclo di aggiornamento passa da ogni 5 anni a ogni 2 anni.
Chi non ha seguito corsi di aggiornamento negli ultimi due anni dovrà regolarizzare la propria posizione entro il 24 maggio 2026 (19 maggio, secondo le FAQ del Ministero).
L’obbligo di abilitazione specifica è stato esteso ad altre categorie di macchine e attrezzature. Sono ora inclusi nell’obbligo:
Chi utilizza queste attrezzature senza la relativa abilitazione dovrà provvedere entro il 24 maggio 2026 (19 maggio, secondo le FAQ del Ministero).
Per le attività svolte in aree circoscritte e non progettate per la permanenza continua, la formazione diventa più strutturata: 12 ore totali, suddivise in:
4 ore di formazione teorica sulla normativa applicabile.
8 ore di formazione operativa, con esercitazioni su:
| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| 24 maggio 2026 (19 maggio, secondo le FAQ del Ministero) | Regolarizzazione corsi arretrati per preposti e patentini attrezzature |
| 24 maggio 2027 | Completamento della nuova formazione obbligatoria per il datore di lavoro |
Nonostante i termini di legge offrano un margine operativo, una gestione programmata degli interventi formativi consentirà di recepire le novità con continuità, senza dover affrontare situazioni di urgenza a ridosso delle scadenze.
Il datore di lavoro che ha già seguito corsi di sicurezza in passato deve rifarli? Sì. La formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è un nuovo obbligo specifico, distinto dai percorsi formativi precedenti. Il corso da almeno 16 ore dovrà essere completato entro il 24 maggio 2027.
Cosa succede se un preposto non aggiorna la formazione entro il 24 maggio 2026 (19 maggio, secondo le FAQ del Ministero)? Il preposto privo di aggiornamento risulta non in regola con gli obblighi di sicurezza sul lavoro. Questo espone l’azienda a potenziali sanzioni in caso di ispezione o infortunio sul lavoro.
I patentini già ottenuti per altre attrezzature restano validi? Sì, le abilitazioni già conseguite per le attrezzature precedentemente incluse nell’obbligo rimangono valide. Le novità riguardano esclusivamente le nuove categorie introdotte dall’Accordo del 2025: carroponti, macchine raccogli frutta e caricatori per movimentazione materiali (CMM).
Per qualsiasi chiarimento o per pianificare gli adempimenti formativi, lo Studio rimane a disposizione.
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