WHATSAPP E ASSENZA GIUSTIFICATA: LA SENTENZA CHE TUTELA I LAVORATORI

25/04/2026

Una recente sentenza del Tribunale di Udine ha stabilito che la comunicazione di un’assenza via WhatsApp può essere sufficiente a giustificarla, anche se l’azienda prevede l’uso esclusivo della posta elettronica. Un principio importante per datori di lavoro e lavoratori del settore turistico e non solo.

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WhatsApp come prova di assenza giustificata: cosa dice il Tribunale

Una recente pronuncia del Tribunale di Udine (sentenza n. 167/2026 del 13 aprile 2026) ha accolto il ricorso di una lavoratrice sanzionata per assenza ingiustificata, riconoscendo piena validità alla comunicazione effettuata tramite messaggistica WhatsApp.

 

Il caso: ferie prolungate e comunicazione via WhatsApp

La lavoratrice aveva richiesto un periodo di ferie per esigenze sanitarie. Dovendo prolungare l’assenza, non riuscendo a contattare la propria referente, aveva comunicato la necessità di restare assente a un sostituto tramite messaggi WhatsApp — anche audio — senza ricevere obiezioni.

L’azienda, nonostante la comunicazione avvenuta, aveva contestato i giorni di assenza come ingiustificati, comminando una sospensione di 2 giorni.

La decisione del Tribunale: sostanza prima della forma

Il giudice ha annullato la sanzione disciplinare, richiamando i principi sull’onere della prova in materia di provvedimenti disciplinari:

  • Al datore di lavoro spetta provare la condotta contestata (l’assenza in sé, nel caso specifico non contestata).
  • Al lavoratore spetta dimostrare elementi idonei a giustificare quella condotta.

I messaggi WhatsApp come prova sufficiente

Il Tribunale ha ritenuto che i messaggi scambiati con il referente aziendale fossero pienamente idonei a ingenerare nella lavoratrice la «incolpevole convinzione della liceità della condotta tenuta».

La nota interna “solo email” non è decisiva

L’azienda aveva invocato una direttiva interna che imponeva le comunicazioni esclusivamente via e-mail. Il Tribunale ha tuttavia chiarito che ciò che conta non è il rispetto formale della procedura, bensì il raggiungimento dello scopo di quella procedura: consentire all’azienda di organizzare per tempo le sostituzioni.

Nel caso in esame, la comunicazione WhatsApp aveva assolto esattamente questa funzione. Il rispetto della sostanza prevale, dunque, sul rispetto della forma.

Cosa cambia per datori di lavoro e lavoratori

Questa sentenza introduce un principio di grande rilevanza pratica:

  • Le comunicazioni tramite app di messaggistica istantanea (come WhatsApp) possono avere valore probatorio pieno in sede giudiziale.
  • Una nota interna procedurale non può essere utilizzata per sanzionare un lavoratore se lo scopo di quella procedura è stato comunque raggiunto.
  • Il comportamento del referente aziendale (che non ha sollevato obiezioni) contribuisce a determinare la legittimità o meno dell’assenza.

FAQ – Domande frequenti

Le comunicazioni WhatsApp hanno valore legale in ambito lavorativo? Sì. I messaggi WhatsApp – inclusi gli audio – possono costituire prova documentale in giudizio. La loro rilevanza viene valutata dal giudice caso per caso, in base al contenuto e al contesto dello scambio.

Un’azienda può sanzionare un dipendente per non aver seguito la procedura interna di comunicazione? Non automaticamente. Se il lavoratore ha raggiunto lo stesso risultato pratico previsto dalla procedura (ad esempio, avvisare in tempo l’azienda della propria assenza), la sanzione disciplinare può risultare sproporzionata o illegittima.

Cosa deve fare un lavoratore che non riesce a contattare il proprio referente? È opportuno documentare ogni tentativo di contatto e comunicare l’assenza al responsabile disponibile, conservando traccia scritta (messaggi, email, screenshot). Questo materiale potrà essere utilizzato a propria tutela in caso di contestazione disciplinare.

 

Per approfondimenti sulla gestione del rapporto di lavoro, sulle sanzioni disciplinari e sulla documentazione probatoria, il nostro studio è a disposizione.

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