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05/05/2026

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Il Dl 62/2026 ripropone tre categorie di esonero contributivo già presenti nel decreto Coesione del 2024, ora riformulate con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. L’articolo 5 del decreto cancella contestualmente la proroga Milleproroghe (che era rimasta inattuata), semplificando — almeno in linea di principio — il quadro normativo di riferimento.
Esonero contributivo al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo tra 12 e 24 mesi, con un massimale di 650 euro mensili per dipendente (elevato a 800 euro per lavoratrici residenti in zona ZES).
Esonero al 100% per un periodo tra 12 e 24 mesi, fino a 500 euro mensili per dipendente (elevato a 650 euro per assunzioni in unità produttive ubicate in zona ZES).
Esonero al 100% per 24 mesi, con un massimale di 650 euro mensili per dipendente. Condizione: il datore di lavoro non deve occupare più di 10 lavoratori e l’assunzione deve avvenire in zona ZES.
Una delle novità trasversali a tutte e tre le tipologie è il requisito dell’incremento occupazionale netto, comune a tutti gli esoneri.
L’articolo 7, comma 2, del Dl 62/2026 subordina il riconoscimento degli esoneri all’applicazione del trattamento economico complessivo definito dai CCNL comparativamente più rappresentativi del settore. I datori che applicano un CCNL diverso possono integrare il trattamento e accedere comunque agli aiuti. A partire dall’entrata in vigore della legge di conversione, le posizioni inserite nella piattaforma SIISL dovranno riportare il codice CCNL applicato e la retribuzione corrispondente alla qualifica del lavoratore.
Le agevolazioni si rivolgono a soggetti considerati svantaggiati ai sensi della normativa comunitaria: questa scelta rende gli aiuti compatibili con il mercato interno e non richiede autorizzazione preventiva dell’UE.
Non sono previsti decreti attuativi: spetterà all’INPS il monitoraggio dei fondi e la definitiva operatività degli esoneri.
Chi ha effettuato assunzioni a partire dal 1° gennaio 2026 — senza ancora conoscere i presupposti delle nuove misure — potrà accedere solo agli esoneri da ultimo introdotti, con le relative condizioni. Il sovrapporsi di disposizioni successive (decreto Coesione, legge di Bilancio, Milleproroghe, Dl 62/2026) rende indispensabile muoversi con cautela e affidarsi a una consulenza specializzata per evitare errori applicativi.
Il decreto non prevede espressamente la cumulabilità tra le diverse tipologie. Si consiglia di verificare caso per caso con il proprio consulente del lavoro, tenendo conto delle condizioni specifiche di ogni esonero.
Chi ha assunto dal 1° gennaio 2026 potrà applicare i nuovi esoneri ricorrendone i presupposti, ma dovrà attenersi alle condizioni e alle regole introdotte dall’attuale decreto, non a quelle precedenti.
L’operatività definitiva dipende dall’INPS, cui spetta il monitoraggio dei fondi. Non sono previsti decreti attuativi specifici, ma è necessario attendere le istruzioni dell’Istituto.
Sì. I datori che applicano un CCNL non rientrante tra quelli comparativamente più rappresentativi devono integrare il trattamento economico per accedere agli aiuti.
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