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07/05/2026

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La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 18-21, L. 30.12.2025, n. 199) riconosce ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per: – lavoro notturno – prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi La somma non concorre alla formazione del reddito: viene erogata al lavoratore senza essere assoggettata a tassazione. ### Periodo di applicazione Il beneficio si applica esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2026.
Hanno diritto al trattamento integrativo speciale i lavoratori dipendenti del settore privato che operano in: – esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991): ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, locali notturni, stabilimenti balneari – comparto turistico in senso ampio, inclusi gli stabilimenti termali
Il lavoratore deve aver percepito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000, considerando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno, anche da più datori di lavoro e anche da settori diversi dal turismo.
Il beneficio viene riconosciuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) su richiesta scritta del lavoratore. Il lavoratore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) in cui attesta l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito nel 2025. ⚠️ Attenzione: l’autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva. In caso di informazioni non veritiere, l’agevolazione non sarà dovuta e verrà recuperata. Il datore di lavoro è tenuto a conservare tutta la documentazione ai fini di eventuali controlli.
Il datore di lavoro recupera le somme erogate tramite compensazione orizzontale nel modello F24, con il codice tributo 1702 (sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”).
Il datore eroga il trattamento a partire dalla prima retribuzione utile, includendo anche le quote riferite a mesi precedenti non ancora erogate. L’erogazione può avvenire anche oltre il 30 settembre 2026, purché entro il termine per le operazioni di conguaglio di fine anno. Il trattamento integrativo erogato deve essere indicato nella Certificazione Unica (CU) relativa al periodo d’imposta 2026.
I lavoratori dipendenti del settore privato occupati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nel comparto turistico (inclusi stabilimenti termali), con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a € 40.000.
Un’integrazione pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, non tassata, per le prestazioni rese dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.
Con una richiesta scritta al datore di lavoro, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) che attesta il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025.
Il periodo di riferimento termina il 30 settembre 2026, ma l’erogazione può avvenire anche successivamente, entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno.
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