TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO 2026: GUIDA COMPLETA

07/05/2026

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 è in vigore il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo: un bonus del 15% sulle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, completamente esentasse. Studio Baroldi illustra chi ne ha diritto, come richiederlo e come il datore di lavoro recupera le somme in F24.

Trattamento integrativo speciale turismo 2026

 

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Trattamento integrativo speciale turismo 2026: cos’è e come funziona

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 18-21, L. 30.12.2025, n. 199) riconosce ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per: – lavoro notturno – prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi La somma non concorre alla formazione del reddito: viene erogata al lavoratore senza essere assoggettata a tassazione. ### Periodo di applicazione Il beneficio si applica esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2026.

Chi ha diritto al beneficio

Hanno diritto al trattamento integrativo speciale i lavoratori dipendenti del settore privato che operano in: – esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991): ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, locali notturni, stabilimenti balneari – comparto turistico in senso ampio, inclusi gli stabilimenti termali

Limite reddituale

Il lavoratore deve aver percepito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000, considerando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno, anche da più datori di lavoro e anche da settori diversi dal turismo.

Come richiedere il trattamento integrativo

Il beneficio viene riconosciuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) su richiesta scritta del lavoratore. Il lavoratore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) in cui attesta l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito nel 2025. ⚠️ Attenzione: l’autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva. In caso di informazioni non veritiere, l’agevolazione non sarà dovuta e verrà recuperata. Il datore di lavoro è tenuto a conservare tutta la documentazione ai fini di eventuali controlli.

Come il datore di lavoro recupera le somme in F24

Il datore di lavoro recupera le somme erogate tramite compensazione orizzontale nel modello F24, con il codice tributo 1702 (sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”).

Erogazione e Certificazione Unica

Il datore eroga il trattamento a partire dalla prima retribuzione utile, includendo anche le quote riferite a mesi precedenti non ancora erogate. L’erogazione può avvenire anche oltre il 30 settembre 2026, purché entro il termine per le operazioni di conguaglio di fine anno. Il trattamento integrativo erogato deve essere indicato nella Certificazione Unica (CU) relativa al periodo d’imposta 2026.

FAQ — Domande frequenti sul trattamento integrativo turismo 2026

Chi ha diritto al trattamento integrativo speciale turismo 2026?

I lavoratori dipendenti del settore privato occupati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nel comparto turistico (inclusi stabilimenti termali), con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a € 40.000.

In cosa consiste il beneficio e per quale periodo è riconosciuto?

Un’integrazione pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, non tassata, per le prestazioni rese dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.

Come deve essere richiesto il trattamento dal lavoratore?

Con una richiesta scritta al datore di lavoro, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) che attesta il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025.

Entro quando deve essere erogato il trattamento?

Il periodo di riferimento termina il 30 settembre 2026, ma l’erogazione può avvenire anche successivamente, entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 

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