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12/06/2026
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Per il biennio 2026-2027, l’imposta sostitutiva sui premi di produttività — applicata in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali — è stata ridotta drasticamente dal 10% all’1%. Contestualmente, il limite massimo del premio che può beneficiare di questa tassazione agevolata è stato innalzato da 3.000 a 5.000 euro annui lordi.
Per beneficiare dell’aliquota agevolata devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
Il beneficio è riservato ai lavoratori che nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
Il premio deve essere di ammontare variabile e la sua corresponsione deve essere collegata a incrementi misurabili e verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione.
I criteri devono essere definiti nell’ambito di accordi collettivi aziendali o territoriali.
Una delle novità più rilevanti — confermata dalla Risoluzione n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate — riguarda l’applicazione uniforme del limite di 5.000 euro sia ai premi erogati in denaro sia a quelli convertiti in servizi di welfare.
La conversione in welfare offre vantaggi aggiuntivi: totale esenzione fiscale e contributiva sull’intero importo convertito. I servizi richiedibili includono:
È fondamentale distinguere correttamente le due categorie per non superare le soglie di esenzione:
Sì. La riduzione dell’aliquota è confermata per l’intero biennio 2026-2027.
In questo caso il lavoratore è escluso dal regime agevolato e il premio sarà assoggettato alla tassazione ordinaria IRPEF.
Sì. Il lavoratore può scegliere di convertire parzialmente o integralmente il premio in servizi di welfare, purché l’importo totale rimanga entro il limite di 5.000 euro.
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