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29/06/2026
Aggiornato al 29 giugno 2026
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Dal 1° luglio 2026 cambia la gestione del TFR per i nuovi assunti. La riforma, introdotta dall’art. 1, commi 201-205 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e che modifica il D.Lgs. 252/2005, trasforma l’adesione ai fondi pensione da scelta volontaria a opzione predefinita per i lavoratori del settore privato di prima occupazione. I lavoratori di prima occupazione avranno solo 60 giorni dall’assunzione (non più sei mesi) per scegliere la destinazione del proprio TFR. Se non esprimono una volontà entro tale termine, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare prevista dal contratto collettivo applicato; in assenza di accordi specifici, il fondo di destinazione residuale è il Fondo Cometa.
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Riforma TFR 2026: la guida rapida in un’infografica Silenzio-assenso a 60 giorni, obblighi del datore di lavoro, soglie Fondo Tesoreria e scadenze operative: tutto in un unico colpo d’occhio, pronto da scaricare gratis. |
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Il datore di lavoro è tenuto a consegnare l’informativa scritta contestualmente all’assunzione, relativa agli obblighi normativi e al meccanismo di adesione automatica. Per i neoassunti non di prima occupazione, l’azienda deve raccogliere un’autodichiarazione (Mod. TFR2) sulle scelte effettuate nei precedenti rapporti di lavoro.
Il nuovo meccanismo di adesione automatica non si applica a tutte le categorie di lavoratori. Restano fuori dall’automatismo:
Le direttive Covip del 19 giugno 2026 definiscono con precisione chi rientra nel meccanismo automatico:
La novità non è solo procedurale. L’adesione automatica non prevede il solo conferimento del TFR maturando, ma anche un contributo aggiuntivo a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro, nella misura stabilita dagli accordi collettivi applicati.
Eccezione per i redditi bassi: se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale, il lavoratore è esonerato dal versamento del proprio contributo.
Se il lavoratore non esercita la scelta entro 60 giorni, i versamenti partono dal mese successivo ma comprendono le quote dalla data di assunzione (effetto retroattivo). Durante i 60 giorni, il lavoratore è considerato provvisoriamente già aderente alla previdenza complementare, salvo sua indicazione contraria.
Per le aziende già tenute al versamento al Fondo Tesoreria INPS, questo meccanismo apre un problema di coordinamento non ancora del tutto risolto: nel periodo-finestra il TFR è provvisoriamente destinato alla previdenza complementare, anche se non ancora versato. Se il lavoratore rinuncia entro i 60 giorni, le quote sospese devono essere dirottate al Fondo Tesoreria a posteriori — ma né la norma né le FAQ ministeriali fissano ancora la procedura operativa. Si raccomanda di tracciare separatamente le quote del periodo-finestra e regolarle a conguaglio non appena disponibili le istruzioni INPS/Covip.
Entro i 60 giorni dall’assunzione, la scelta del lavoratore è reversibile. Una volta che la destinazione del TFR alla previdenza complementare si perfeziona – anche per effetto del silenzio – diventa invece irrevocabile. Resta invece sempre reversibile, in qualsiasi momento, la scelta di mantenere il TFR in azienda per chi non ha aderito a un fondo.
Contratto a termine inferiore a 60 giorni (situazione frequente nel settore turistico per il personale stagionale): il datore fornisce l’informativa all’assunzione, ma l’adesione automatica non si perfeziona perché il rapporto cessa prima della scadenza della finestra decisionale. Il TFR resta in azienda (o al Fondo Tesoreria, se ricorre la soglia dimensionale) ed è liquidato a fine rapporto. Per aderire alla previdenza complementare, il lavoratore deve attivarsi con adesione esplicita entro la durata del rapporto.
Lavoratori intermittenti (a chiamata): il datore fornisce comunque l’informativa, ma non procede ad alcun conferimento automatico. L’adesione è possibile solo in forma esplicita, con scelta diretta del fondo da parte del lavoratore.
Stagionale assunto il 1° luglio 2026 per 45 giorni: l’adesione automatica non si perfeziona (il rapporto cessa prima dei 60 giorni). Il TFR resta in azienda e viene liquidato a fine rapporto; se vuole aderire a un fondo, il lavoratore deve farlo esplicitamente durante il rapporto.
Lavoratore a chiamata assunto dal 1° luglio 2026: nessun conferimento d’ufficio; l’adesione è possibile solo su scelta esplicita del lavoratore.
Assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2026 in azienda con Fondo Tesoreria attivo: se il lavoratore aderisce a un fondo, ad esempio al 50° giorno del rapporto, l’adesione decorre retroattivamente dalla data di assunzione. È opportuno tracciare le quote del periodo-finestra versate al Fondo Tesoreria per regolarle a conguaglio non appena disponibili le istruzioni ufficiali. Entro i 60 giorni la scelta resta reversibile; dopo tale termine diventa irrevocabile.
Lavoratore assunto il 15 giugno 2026 (prima del 1° luglio) e ancora senza scelta espressa: si applica il vecchio regime del silenzio-assenso a sei mesi. In assenza di comunicazione, dal settimo mese il solo TFR maturando confluisce nel fondo di riferimento, senza contribuzione piena né effetto retroattivo.
I dipendenti già assunti entro il 30 giugno 2026 che non abbiano mai espresso una preferenza sulla destinazione del TFR devono comunicare la propria scelta entro il 31 dicembre 2026. In assenza di comunicazione, dal 1° gennaio 2027 il TFR confluirà automaticamente nel fondo collettivo aziendale.
Per questi lavoratori si applica il vecchio regime del silenzio-assenso a sei mesi (non 60 giorni), senza effetto retroattivo e senza contribuzione piena automatica. Le aziende devono attivarsi per individuare, tra i dipendenti in forza, chi si trova ancora in questa situazione e sollecitare la comunicazione nei tempi utili.
Dal 2026 viene superato il vecchio criterio “statico” basato sulla dimensione aziendale al momento dell’avvio dell’attività. L’obbligo di versare il TFR lasciato in azienda al Fondo di Tesoreria INPS si baserà sulla media annuale dei dipendenti dell’anno precedente, secondo il seguente calendario:
Le aziende che si avvicinano alle soglie devono monitorare con attenzione l’organico medio per anticipare l’eventuale obbligo di versamento.
A partire dal 31 ottobre 2026, fermo il requisito di due anni di iscrizione, il lavoratore che trasferisce la propria posizione a un fondo diverso – anche aperto o PIP – non perde più il contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL. In precedenza, questo contributo restava legato esclusivamente al fondo negoziale di provenienza. Le aziende devono essere pronte a gestire questa portabilità senza interruzioni nel versamento contributivo.
La riforma amplia le opzioni disponibili al momento del pensionamento. La quota di montante liquidabile in capitale resta al 50%: l’innalzamento al 60% inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2026 è stato superato dall’art. 16-ter del Decreto Legge Lavoro (DL 62/2026), introdotto in sede di conversione. Resta ferma una clausola di salvaguardia: è possibile liquidare il 100% in capitale quando la rendita calcolata su almeno il 70% del montante risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Accanto alla rendita vitalizia tradizionale, sono ora previste tre nuove formule con fiscalità agevolata:
Le adesioni tacite non confluiscono più nel comparto garantito, ma in linee life cycle, calibrate sull’età e sull’orizzonte temporale del lavoratore. È stata abrogata la possibilità di usare il montante complementare per la pensione anticipata contributiva.
Dal periodo d’imposta 2026, il tetto di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui.
| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| Contestualmente all’assunzione | Consegna informativa scritta al neoassunto; raccolta Mod. TFR2 per non prima assunzione |
| 1° luglio 2026 | Nuovo regime silenzio-assenso 60 giorni per neoassunti di prima occupazione (esclusi pubblico impiego, domestici e intermittenti) |
| 31 dicembre 2026 | Raccolta scelte dipendenti già in forza senza preferenza espressa |
| 1° gennaio 2027 | Conferimento automatico TFR al fondo collettivo per chi non ha scelto |
| 31 ottobre 2026 | Portabilità contributo datoriale verso fondi aperti/PIP |
| Periodo d’imposta 2026 | Nuovo tetto di deducibilità contributi: 5.300 euro annui |
Hai dubbi?
No. Le soglie indicate riguardano il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Gli obblighi informativi verso i dipendenti (consegna informativa, raccolta Mod. TFR2) si applicano a tutti i datori di lavoro indipendentemente dalle dimensioni.
Il mancato rispetto dell’obbligo informativo espone il datore di lavoro a responsabilità nei confronti del dipendente che non ha potuto effettuare una scelta consapevole. Si raccomanda di documentare sempre la consegna dell’informativa.
Si considera la media dei dipendenti occupati nell’anno precedente, includendo i contratti a termine e part-time con i criteri di computo applicabili. Per i dettagli contattare lo studio.
Durante il periodo-finestra il TFR è provvisoriamente destinato alla previdenza complementare, anche se non ancora versato. Se il lavoratore rinuncia entro i 60 giorni, le quote vanno dirottate al Fondo Tesoreria a posteriori. La procedura operativa non è ancora fissata da norma o FAQ: si raccomanda di tracciare separatamente le quote del periodo-finestra.
No. Per i contratti inferiori a 60 giorni l’adesione automatica non si perfeziona. I lavoratori intermittenti, i lavoratori domestici e il personale del pubblico impiego sono esclusi dall’automatismo; per gli intermittenti l’esclusione deriva dalle FAQ ministeriali e potrebbe essere rivista da un futuro decreto attuativo.
No. È reversibile solo entro i 60 giorni dall’assunzione. Una volta perfezionata la destinazione del TFR alla previdenza complementare — anche per silenzio — la scelta diventa irrevocabile. Resta invece sempre reversibile la decisione di mantenere il TFR in azienda.
No. L’adesione è “piena”: oltre al TFR maturando, scattano anche i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL. Unica eccezione: nessun contributo del lavoratore se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale.
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