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23/06/2026
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| Con la presente circolare vi aggiorniamo sul quadro normativo relativo alla protezione dei lavoratori dal caldo estremo nell’estate 2026 e sugli strumenti operativi a disposizione. Il quadro si è consolidato rispetto alla stagione 2025: nuova Ordinanza regionale del Veneto e DVR con sezione rischio termico ora obbligatoria tutto l’anno. Il contenuto è aggiornato a giugno 2026. |
In poco più di dodici mesi si sono succeduti sei provvedimenti che hanno ridefinito obblighi e tutele per tutte le imprese con lavoratori esposti al caldo. La tabella seguente riepiloga la cronologia normativa completa.
| 1 LUG 2025 |
Ordinanza n. 34 – Regione Veneto Prima ordinanza estiva: divieto di lavoro all’aperto 12:30-16:00 nei giorni di rischio “alto” su Worklimate. Settori espliciti: agricoltura, florovivaismo, edilizia all’aperto, cave. Valida fino al 31 agosto 2025. |
| 2 LUG 2025 |
Protocollo Quadro Nazionale rischio caldo sul lavoro Firmato da Governo, sindacati e associazioni datoriali. Estende le tutele a tutti i settori con lavoratori all’aperto. Introduce la CIGO con causale climatica anche per i lavoratori stagionali. |
| 3 LUG 2025 |
Messaggio INPS n. 2130/2025 Istruzioni operative CIGO caldo: le due causali disponibili, documentazione richiesta, criteri di valutazione. I bollettini meteo vengono acquisiti d’ufficio dall’INPS. Ancora in vigore come riferimento operativo nel 2026. |
| 9 LUG 2025 |
D.M. n. 95/2025 – Recepimento ufficiale del Protocollo Il Ministero del Lavoro recepisce formalmente il Protocollo Quadro. Costituisce il riferimento giuridico vincolante per tutti i datori di lavoro con dipendenti all’aperto. |
| 17 GIU 2026 ▶ NUOVO |
Ordinanza n. 58/2026 – Regione Veneto Seconda stagione consecutiva: confermato il divieto 12:30–16:00. In vigore dal 17 giugno al 31 agosto 2026 – quasi due settimane di anticipo rispetto al 2025. Recepisce le “Linee di indirizzo” della Conferenza delle Regioni dell’11 giugno 2026 e la DGR n. 568/2026. |
| 22 GIU 2026 ▶ NUOVO |
Decreto Legge CIG in deroga – C.d.M. (in attesa di G.U.) Reintroduce la Cassa Integrazione in deroga per eccezionali ondate di calore, confermando il modello 2025. EONE confermato: nessun contributo addizionale, non erode il massimale delle 52 settimane. Istruzioni INPS attese a luglio 2026. |
| ⚠️ Attenzione – L’ordinanza non cita campeggi e turismo, ma gli obblighi si applicano comunque L’Ordinanza n. 58/2026 cita espressamente agricoltura, florovivaismo, edilizia all’aperto e cave. Campeggi, villaggi turistici, hotel, ristoranti e stabilimenti balneari non sono menzionati direttamente. Tuttavia il D.M. 95/2025 (Protocollo Quadro) e le Linee guida nazionali 2026 si applicano a tutti i datori di lavoro con lavoratori che svolgono attività fisica intensa all’aperto in condizioni di caldo altrettanto intenso, indipendentemente dal CCNL applicato (CCNL Campeggi, CCNL Federturismo, CCNL Pubblici Esercizi). |
Le figure professionali più coinvolte nelle strutture del settore aria aperta e del turismo balneare:
| ✓ Giardinieri e addetti al verde – attività intensa all’aperto, rientrano pienamente nel Protocollo Quadro nazionale |
| ✓ Addetti alla manutenzione esterna – strade interne, spazi comuni, impianti (spesso con macchinari che generano calore aggiuntivo) |
| ✓ Bagnini e assistenti bagnanti – piscine, laghi, spiagge: esposizione solare prolungata con attività fisica sostenuta |
| ✓ Addetti al noleggio attrezzature – spiaggia, piscina, sport all’aperto |
| ✓ Camerieri ai tavoli all’aperto – stabilimenti, ristoranti con dehors, spazi comuni all’aperto |
| ✓ Addetti alle pulizie degli spazi esterni – viali, piazzole, blocchi servizi |
Worklimate (INAIL-CNR) è lo strumento ufficiale per la valutazione del rischio da stress termico. La sua consultazione quotidiana e documentata è obbligo esplicito sia dell’Ordinanza Veneto che del Protocollo Quadro nazionale.
| Livello | Condizione | Azione richiesta |
| 🟢 BASSO | Condizioni meteo nella norma | Attività normale. Monitorare nei giorni successivi. Conservare lo screenshot giornaliero nel registro aziendale. |
| 🟡 MEDIO | Temperature elevate, rischio crescente | Adottare misure preventive: pause programmate, idratazione continua, DPI adeguati. Attenzione massima ai soggetti fragili (over 55, patologie cardiovascolari, gravidanza). |
| 🔴 ALTO | Stress termico rilevante – scatta l’obbligo | Sospendere le attività all’aperto 12:30-16:00. Documentare le misure adottate. La mancata sospensione è illecito amministrativo. |
| 📍 Come accedere a Worklimate | Guida rapida Aprire worklimate.it → Previsioni → Previsioni del rischio caldo. Selezionare «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa». Scegliere il comune o l’area geografica. Scaricare o fotografare il risultato con data e livello di rischio e conservarlo nel registro aziendale per almeno 5 anni.⛔ Errore frequente: non basta verificare una volta a settimana. Il rischio varia giorno per giorno, la verifica deve essere quotidiana e tracciata. |
Il mancato rispetto delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008, dalle Linee guida nazionali 2026 e dal Protocollo Quadro (D.M. 95/2025) può configurare responsabilità civile e penale: sanzioni amministrative, responsabilità per lesioni colpose, risarcimento danni al lavoratore e maggiorazioni del premio INAIL.
🛡 Checklist operativa obbligatoria
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Il numero 1500 (MLPS/INAIL, attivo dal 22 giugno 2026, lunedì–venerdì ore 9–17) è il numero di pubblica utilità per informazioni sulle ondate di calore: comunicarlo ai lavoratori più fragili (over 55, soggetti con patologie cardiovascolari o respiratorie).
Quando il rischio Worklimate è Alto – e solo se si è costretti a sospendere totalmente le attività all’aperto – è possibile accedere alla CIGO con causale eventi meteo/clima caldo per non sostenere il costo della retribuzione delle ore ferme. Il riferimento operativo è il Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025, valido anche per il 2026. Essendo classificata come EONE (evento oggettivamente non evitabile), non è richiesta anzianità aziendale di 30 giorni e non è dovuto il contributo addizionale — vale anche per i lavoratori stagionali.
| Causale A Ordine di pubblica autorità Da usare quando la sospensione è imposta da ordinanza regionale. Non occorre allegare il documento: è sufficiente indicare ente, data e numero del provvedimento. È la causale più solida in sede di istruttoria INPS. |
Causale B Evento meteo – temperature elevate Da usare in tutti gli altri casi di caldo eccessivo che impedisce lo svolgimento delle attività. Applicabile anche in assenza di ordinanza, purché adeguatamente documentato tramite Worklimate e relazione tecnica specifica. |
| 🌡 Nota importante sulla temperatura percepita Anche se la temperatura effettiva è inferiore ai 35°C, si può accedere alla CIGO se la temperatura percepita è superiore – situazione frequente per chi lavora all’aperto con esposizione solare diretta senza ombra, con macchinari che generano calore o in ambienti chiusi non climatizzati con alta umidità. |
| Periodo della sospensione | Scadenza domanda CIGO |
| Giugno 2026 | 31 luglio 2026 — termine non sanabile |
| Luglio 2026 | 31 agosto 2026 — termine non sanabile |
| Agosto 2026 | 30 settembre 2026 — termine non sanabile |
| ❌ Errore più comune che causa il rigetto Presentare la relazione tecnica con la sola indicazione generica “caldo eccessivo”. L’INPS richiede di descrivere perché quella specifica mansione non poteva proseguire, con luogo preciso, fascia oraria, condizioni ambientali e temperatura percepita. |
Sì. Il D.M. 95/2025 (Protocollo Quadro nazionale) si applica a tutti i datori di lavoro con dipendenti che svolgono attività fisica all’aperto in condizioni di caldo intenso, indipendentemente dal settore e dal CCNL applicato. Campeggi, villaggi, hotel e stabilimenti balneari sono quindi pienamente coinvolti: giardinieri, bagnini, addetti alla manutenzione esterna e camerieri ai tavoli all’aperto rientrano in piena tutela e i relativi obblighi (Worklimate, DVR aggiornato, DPI, pause) sono esigibili da subito.
Sì, e l’aggiornamento è obbligatorio entro questa stagione. Dal 2026, in applicazione del D.M. febbraio 2026 (Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), il rischio termico non è più solo una misura emergenziale estiva ma una sezione autonoma permanente del DVR, da mantenere aggiornata dodici mesi l’anno. Il mancato aggiornamento espone l’azienda alle sanzioni del D.Lgs. 81/2008 indipendentemente dal verificarsi di un incidente.
Sì. Uno degli effetti più rilevanti del Protocollo Quadro 2025 è proprio l’estensione della CIGO caldo ai lavoratori stagionali. Essendo classificata EONE, non si applica il requisito di 30 giorni di anzianità aziendale, condizione particolarmente importante per campeggi e stabilimenti balneari che assumono personale stagionale a inizio estate.
Le conseguenze possono essere gravi su più fronti: sanzioni amministrative ex D.Lgs. 81/2008, responsabilità penale per lesioni colpose (fino all’omicidio colposo nei casi più gravi), obbligo di risarcimento del danno al lavoratore e maggiorazione del premio INAIL. La mancata documentazione (assenza di screenshot Worklimate, DVR non aggiornato, assenza di registro pause) aggrava ulteriormente la posizione del datore di lavoro.
Nel 2026 hanno emanato ordinanze analoghe a quella del Veneto almeno 9 regioni: Veneto, Lombardia, Liguria, Lazio, Umbria, Toscana, Puglia, Emilia-Romagna e Piemonte. Le strutture con dipendenti in queste regioni devono verificare la specifica ordinanza locale in aggiunta al Protocollo nazionale.
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