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30/04/2026
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Scheda visiva: Smart Working 2026
Sanzioni, scadenze e checklist di conformità in un unico documento pronto da stampare.
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (“Legge annuale per le PMI”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, ha inserito nel Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) il nuovo comma 7-bis all’articolo 3. La tabella seguente riepiloga la cronologia normativa.
| Data | Provvedimento |
|---|---|
| 13 GIU 2017 | Legge n. 81/2017, art. 22 Introduce l’obbligo di informativa scritta sui rischi del lavoro agile, con cadenza almeno annuale, senza alcuna sanzione diretta collegata. |
| 23 MAR 2026 | Legge n. 34/2026 — pubblicazione in G.U. n. 68 Inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e modifica l’art. 55, comma 5, lett. c). |
| 7 APR 2026 | Entrata in vigore della Legge 34/2026 L’omessa consegna dell’informativa diventa contravvenzione sanzionabile, senza periodo transitorio. |
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un documento scritto che individui:
🛡 Checklist operativa obbligatoria
La modifica dell’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 estende il regime sanzionatorio anche all’omissione dell’informativa sullo smart working.
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Omessa, incompleta o non aggiornata informativa | Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 |
L’art. 19 della Legge 81/2017 impone che l’accordo individuale di smart working disciplini le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici. Il D.L. 30/2021 (conv. L. 61/2021) ha rafforzato il principio: il lavoratore agile ha diritto a disconnettersi nel rispetto dei periodi di riposo, senza che ciò comporti ripercussioni sul rapporto di lavoro o sulla retribuzione.
Anche nello smart working il potere di controllo del datore di lavoro incontra i limiti dell’art. 4 della L. 300/1970: gli strumenti che consentono un controllo a distanza dell’attività sono ammessi solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro o tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, e con adeguata informativa al lavoratore.
Va consegnata a ogni lavoratore in modalità agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno annuale.
Arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, sanzione applicabile dal 7 aprile 2026 indipendentemente dalla dimensione dell’impresa.
Sì: va verificato che il documento sia aggiornato e che la consegna sia tracciabile, perché solo ora la sua omissione è penalmente sanzionabile.
No, non tramite geolocalizzazione: il Garante Privacy ha sanzionato questa pratica anche in presenza di accordo sindacale e consenso del lavoratore, perché eccede le finalità ammesse dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
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