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09/07/2026
Rischio dimissioni contratto tempo determinato
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Guida pratica gratuita Dimissioni Volontarie e Tutti i casi ammessi, la procedura telematica e il CCNL Turismo, Pubblici Esercizi |
🔎 In breve
Dimettersi senza giusta causa da un contratto a termine espone a un possibile risarcimento danni e a una trattenuta pari all’indennità di mancato preavviso. Si perde inoltre il diritto alla NASpI, salvo che l’interruzione sia avvenuta per giusta causa – unico caso in cui non si paga nulla.
Il contratto a tempo determinato vincola lavoratore e azienda fino alla scadenza pattuita: il datore di lavoro organizza turni, sostituzioni e continuità del servizio contando su quella data. Un’interruzione anticipata senza motivazione legittima genera quindi un danno organizzativo ed economico concreto, che la legge riconosce all’azienda il diritto di farsi risarcire.
Rischio dimissioni contratto tempo determinato
Non esiste una penale fissa stabilita dalla legge per chi si dimette senza giusta causa da un contratto a termine. Nella prassi, però, si applica spesso una trattenuta pari all’indennità di mancato preavviso, calcolata secondo le regole previste per il tempo indeterminato dal CCNL applicato in azienda. A questo si può aggiungere una richiesta di risarcimento danni per i costi effettivamente sostenuti dal datore di lavoro: formazione del dipendente, ricerca urgente di un sostituto, investimenti legati alla posizione lavorativa.
Nel CCNL Turismo, Pubblici Esercizi (artt. 207-209) i termini di preavviso vanno da 15 giorni per i livelli 6S-6-7 fino a 6 mesi per i Quadri A e B con oltre 10 anni di anzianità. Se il lavoratore non rispetta questi termini, il datore di lavoro ha diritto di trattenere l’indennizzo direttamente sulle competenze di fine rapporto.
Chi si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) – ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, mobbing, gravi carenze nelle norme di sicurezza o demansionamento – non deve nulla al datore di lavoro: nessun risarcimento, nessuna trattenuta, effetto immediato senza preavviso.
Oltre ai costi diretti, le dimissioni volontarie senza giusta causa comportano la perdita del diritto alla NASpI. Solo la giusta causa documentata mantiene intatto il diritto all’indennità di disoccupazione.
Si rischia una trattenuta pari all’indennità di mancato preavviso prevista dal CCNL applicato, più un’eventuale richiesta di risarcimento danni per i costi organizzativi sostenuti dall’azienda (formazione, sostituzione, investimenti sulla posizione).
No, la legge non stabilisce una penale fissa. Nella prassi si fa riferimento all’indennità di mancato preavviso calcolata secondo le regole del tempo indeterminato previste dal CCNL di riferimento.
No: la giusta causa (art. 2119 c.c.) consente di lasciare il posto con effetto immediato, senza preavviso e senza alcun costo economico a carico del lavoratore.
Sì: comportano la perdita del diritto alla NASpI, salvo che l’interruzione sia avvenuta per giusta causa, unico caso in cui l’indennità di disoccupazione resta dovuta.

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