- Dal 1° luglio 2026 i lavoratori di prima assunzione sono iscritti automaticamente alla previdenza complementare dalla data di assunzione
- Il lavoratore ha 60 giorni per rinunciare e mantenere il TFR in azienda secondo l'art. 2120 c.c.
- Le quote maturate nella finestra dei 60 giorni sono arretrati, da regolarizzare solo dopo la scelta del lavoratore
- Regolarizzazione tempestiva: causale CF05, entro il mese successivo alla scelta, nessuna sanzione
- Regolarizzazione tardiva: causale CF02 più CF11 per la maggiorazione del 2,74%
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L'infografica: TFR 2026 in un colpo d'occhio
La finestra dei 60 giorni, chi è escluso e le causali UniEmens per la regolarizzazione, in un PDF stampabile.
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La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 203-205) ha modificato l'art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252: per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, assunti dopo il 30 giugno 2026, l'iscrizione alla previdenza complementare non è più l'esito di un silenzio protratto per sei mesi, ma parte automaticamente dalla data di assunzione. Il lavoratore mantiene comunque la facoltà di rinunciare entro 60 giorni, scegliendo di mantenere il TFR in azienda secondo il regime ordinario dell'art. 2120 c.c., oppure di destinarlo a un fondo pensione diverso da quello individuato automaticamente.
Chi è davvero "di prima assunzione"
La distinzione più importante, spesso trascurata, è tra "prima assunzione" e "neoassunto" generico. La riforma si applica ai lavoratori al primo impiego assoluto come dipendenti nel settore privato. Chi ha già avuto rapporti di lavoro precedenti non rientra nell'adesione automatica piena: per questi lavoratori il datore deve raccogliere un'autodichiarazione sulle scelte previdenziali già effettuate, e l'automatismo si applica solo se risulta già attiva una posizione di previdenza complementare alimentata da TFR.
| Situazione del lavoratore | Cosa si applica |
|---|---|
| Primo impiego assoluto | Adesione automatica piena, con i 60 giorni per rinunciare |
| Non di prima assunzione, con posizione di previdenza complementare già attiva | Automatismo applicato sulla base dell'autodichiarazione del lavoratore |
| Non di prima assunzione, senza posizione mai attivata | Nessun automatismo: resta il regime ordinario dell'art. 2120 c.c. |
Le quote maturate nella finestra: natura di arretrati
Finché il lavoratore non esercita la propria scelta, il regime di destinazione del TFR maturando non è definito. L'INPS (messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026) ha chiarito che le quote maturate in questo periodo assumono, ai fini contributivi, natura di competenze arretrate: il datore di lavoro deve attendere la scelta del lavoratore prima di poterle indirizzare correttamente, che si tratti di previdenza complementare, regime ordinario dell'art. 2120 c.c., o Fondo di Tesoreria.
Regolarizzazione al Fondo di Tesoreria: le causali
Se il lavoratore rinuncia alla previdenza complementare e l'azienda supera la soglia dimensionale prevista, le quote arretrate vanno conferite al Fondo di Tesoreria tramite il flusso UniEmens, con causali diverse a seconda della tempestività:
| Adempimento | Causale UniEmens | Termine | Effetto |
|---|---|---|---|
| Arretrati TFR (tempestivo) | CF05 | Entro il mese successivo alla scelta | Nessuna sanzione o interesse |
| Arretrati TFR (tardivo) | CF02 | Oltre il mese successivo alla scelta | Regolarizzazione onerosa |
| Maggiorazioni per ritardo | CF11 | Contestuale a CF02 | Maggiorazione del 2,74% |
Un lavoratore viene assunto il 1° giugno 2026 al primo impiego assoluto. Comunica la propria scelta di mantenere il TFR in azienda il 20 luglio (entro i 60 giorni). Il datore di lavoro, se supera la soglia dimensionale, deve versare le quote arretrate al Fondo di Tesoreria entro il 31 agosto (mese successivo alla scelta) con causale CF05, senza sanzioni. Se il versamento avviene solo a settembre, dovrà invece usare CF02 più CF11 per la maggiorazione.
Fondo di Tesoreria e previdenza complementare: due binari distinti
È importante non confondere i due meccanismi: l'adesione automatica indirizza il TFR verso la previdenza complementare (secondo pilastro); il Fondo di Tesoreria interviene solo se il lavoratore sceglie di mantenere il TFR secondo il regime civilistico e l'azienda supera la soglia dimensionale. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro ha diritto a misure compensative, come l'esonero dal contributo al Fondo di garanzia del TFR.
Chi resta escluso dall'adesione automatica
Il meccanismo si applica esclusivamente ai rapporti instaurati dopo il 30 giugno 2026 che configurino una prima assunzione. Restano esclusi:
- Lavoratori non di prima assunzione che non avevano già destinato il TFR alla previdenza complementare in un rapporto precedente
- Lavoratori domestici
- Dipendenti pubblici
- Lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026, per i quali resta valido il precedente regime di silenzio-assenso semestrale
Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro deve fornire un'informativa completa sul funzionamento dell'adesione automatica, sul termine di 60 giorni, sulla forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva applicata e sulle modalità per rinunciare o scegliere una diversa destinazione. Per i lavoratori non di prima assunzione, va raccolta anche l'autodichiarazione sulle posizioni previdenziali pregresse.
L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 203-205 · Art. 8, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 · Art. 2120 c.c. · INPS, messaggio 10 luglio 2026, n. 2325 · INPS, circolare n. 12 del 5 febbraio 2026.
Domande frequenti
Da quando decorrono i 60 giorni per la scelta del TFR?
Dalla data di assunzione del lavoratore di prima occupazione, non dalla pubblicazione di circolari o messaggi successivi.
Cosa succede se il lavoratore non sceglie entro i 60 giorni?
Decorso inutilmente il termine, l'adesione automatica alla previdenza complementare diventa definitiva, senza possibilità di revoca retroattiva.
Quale causale si usa per regolarizzare gli arretrati in tempo?
La causale CF05, da utilizzare entro il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha comunicato la propria scelta, senza sanzioni né interessi.
Cosa succede se la regolarizzazione arriva in ritardo?
Va usata la causale CF02 per la quota capitale, insieme alla causale CF11 per la maggiorazione dovuta, pari al 2,74%.
Il Fondo di Tesoreria si applica sempre?
No, solo se il lavoratore rinuncia alla previdenza complementare e il datore di lavoro supera la soglia dimensionale prevista dalla legge.
Un lavoratore stagionale è sempre "di prima assunzione"?
No: la natura stagionale del contratto non determina l'applicazione della riforma. Un lavoratore che ha già lavorato in precedenza, anche stagionalmente, non è di prima assunzione e segue le regole previste per i neoassunti non di prima occupazione.