Ragionieri commercialisti, Consulenti del lavoro e Revisori legali. Specializzati nel settore turistico da oltre 40 anni.
17/05/2026
Il certificato di agibilità è il documento INPS che autorizza alberghi, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, bar e stabilimenti balneari a far esibire nei propri locali i lavoratori dello spettacolo (animatori, DJ, musicisti, ballerini, presentatori). La sua disciplina, prevista dal D.Lgs.C.P.S. 708/1947, ha subito negli anni diverse modifiche, l’ultima delle quali riguarda proprio le imprese turistiche e della ristorazione.
Guida pratica gratuita
Lavoratori dello Spettacolo nel Turismo e nella Ristorazione
Agibilità, esenzioni ex ENPALS, INAIL, minori e la sentenza 73/2026: tutto quello che hotel, campeggi, ristoranti e stabilimenti devono sapere, in un’unica guida operativa.
Fino al 2017 l’obbligo del certificato di agibilità valeva per tutti i lavoratori dello spettacolo, inclusi quelli assunti con contratto di lavoro subordinato. La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, c. 1097) ha introdotto una disciplina più favorevole, esonerando le imprese dall’obbligo per i lavoratori subordinati, a condizione che i relativi contributi fossero regolarmente versati.
| Situazione | Prima della sentenza 73/2026 | Dopo la sentenza 73/2026 |
| Animatore/musicista subordinato, contributi regolari | Esente dall’obbligo solo per le condotte dal 2018 in poi | Esenzione applicabile retroattivamente, anche a sanzioni pregresse |
| Sanzione già irrogata prima del 2018 | Non impugnabile per assenza di retroattività | Impugnabile: la condotta non è più sanzionabile |
La questione è stata sollevata dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con ordinanza del 16 agosto 2025, nell’ambito di un giudizio promosso da un’impresa contro una sanzione amministrativa per non aver richiesto il certificato di agibilità relativo a lavoratori subordinati regolarmente contribuenti. Con la sentenza depositata il 12 maggio 2026, la Consulta ha riconosciuto natura sostanzialmente punitiva alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947, affermando che il principio di retroattività della norma più favorevole (lex mitior) si applica anche in questo ambito, in forza dell’art. 3 della Costituzione, dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.
Le imprese turistiche e della ristorazione che in passato hanno ricevuto una sanzione amministrativa per non aver richiesto il certificato di agibilità relativo a lavoratori subordinati (animatori, musicisti, DJ) regolarmente contribuenti, oggi possono far valere la retroattività della disciplina più favorevole e opporsi al provvedimento sanzionatorio, anche se la condotta contestata è precedente al 2018.
📌 In breve
È fondamentale non confondere i due regimi. Per animatori, DJ e musicisti che operano come lavoratori autonomi o in forma occasionale, l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità resta pieno e invariato, indipendentemente dalla durata della prestazione. La pronuncia della Consulta interessa esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato.
Le imprese turistiche e della ristorazione che hanno un contenzioso pendente, o che intendono valutare l’impugnazione di sanzioni pregresse relative a lavoratori subordinati regolarmente contribuenti, possono ora far valere questa pronuncia. È opportuno verificare caso per caso la natura del rapporto di lavoro e la regolarità dei versamenti contributivi al momento dei fatti contestati.
No. Vale solo per i lavoratori subordinati con contributi regolarmente versati, e riguarda la retroattività delle sanzioni pregresse. Per i lavoratori autonomi l’obbligo resta pieno.
Sì, se il rapporto era di lavoro subordinato e i contributi erano regolarmente versati: la sentenza rende applicabile retroattivamente la disciplina più favorevole introdotta nel 2018.
Una sanzione amministrativa di €129,00 per ciascun lavoratore e per ogni giornata di prestazione priva del certificato, poiché per gli autonomi l’obbligo resta invariato.
Nella guida pratica gratuita di Studio Baroldi, che raccoglie agibilità, esenzioni, INAIL, minori e la sentenza 73/2026 in un’unica risorsa operativa.
📍 Studio Baroldi | Cavallino-Treporti (VE) | studiobaroldi@studiobaroldi.it | 🌐 www.studiobaroldi.it
La nostra sede
Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Revisori Contabili
via Fausta 71/A - Ca' Savio, Cavallino Treporti (VE)
| Operativi anche online e da remoto |
Proponici la tua candidatura
Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali