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17/07/2026
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L’art. 192 del CCNL Campeggi e Villaggi Turistici individua, tra le ipotesi che possono giustificare il licenziamento per giusta causa, la recidiva reiterata nelle mancanze già sanzionate con rimprovero verbale o scritto ai sensi dell’art. 138, comma 7, lettere a) e b). Non basta quindi un episodio isolato, per quanto grave: serve un precedente disciplinare realmente accertato e un nuovo comportamento che ripeta, nella sostanza, lo stesso tipo di mancanza.
In breve
✓ La recidiva rileva solo se ripete un tipo di mancanza già sanzionato in precedenza
✓ Le sanzioni non contano più ai fini della recidiva dopo 2 anni dall’applicazione
✓ Il termine dei 2 anni si calcola tra la sanzione precedente e la nuova contestazione, non il licenziamento
✓ La recidiva va sempre contestata espressamente, non solo citata nella lettera di licenziamento
✓ Se il fatto rientra tra le sanzioni conservative del CCNL, il licenziamento rischia la reintegrazione
L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che le sanzioni disciplinari non contano più a nessun effetto decorsi due anni dalla loro applicazione. Su questo punto la Cassazione, con l’ordinanza n. 28929 dell’11 novembre 2024, ha chiarito un aspetto spesso frainteso: i due anni si calcolano tra la sanzione precedente e la nuova contestazione disciplinare, non tra la sanzione precedente e il licenziamento. Un precedente resta quindi utilizzabile anche a distanza di tempo dal licenziamento, purché la nuova contestazione sia arrivata entro il biennio.
Quando la recidiva è un elemento costitutivo dell’infrazione, come nel CCNL Campeggi, deve comparire in modo chiaro nella lettera di contestazione, con l’indicazione dei precedenti disciplinari su cui si fonda. Non è sufficiente citarla per la prima volta nella lettera di licenziamento.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 8741 dell’8 aprile 2026, ha però chiarito che oggetto della contestazione è il fatto nei suoi elementi materiali, non le singole disposizioni di legge o di contratto applicabili: un errore nel citare l’articolo esatto del CCNL non invalida di per sé la contestazione, a condizione che la recidiva sia comunque evocata con chiarezza.
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Un profilo che riguarda direttamente il settore turistico-ricettivo è emerso con l’ordinanza della Cassazione n. 29343 del 6 novembre 2025, relativa proprio a un lavoratore del comparto Turismo e Pubblici Esercizi. La Corte ha confermato che, se la condotta contestata è riconducibile a una clausola del CCNL punita con sanzione conservativa (multa, sospensione), il licenziamento per giusta causa è illegittimo e va applicata la tutela reintegratoria, non la sola indennità economica. Prima di invocare la recidiva come causa di licenziamento, va quindi sempre verificato che il tipo di infrazione non rientri, per espressa previsione del CCNL Campeggi, tra quelle punibili solo con sanzione conservativa.
L’art. 192 CCNL Campeggi richiede una recidiva reiterata nelle mancanze già sanzionate con rimprovero verbale o scritto: serve almeno un precedente disciplinare accertato e un nuovo episodio che ripeta lo stesso tipo di mancanza. Un episodio isolato, anche grave, non basta.
Decorsi due anni dall’applicazione della sanzione, come previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. La Cassazione (ordinanza n. 28929/2024) ha chiarito che questo termine si calcola tra la sanzione precedente e la nuova contestazione, non tra la sanzione precedente e il licenziamento.
No. Quando la recidiva è un elemento costitutivo dell’infrazione, come nel CCNL Campeggi, va espressamente contestata al lavoratore con l’indicazione dei precedenti su cui si fonda. Se compare solo nella lettera di licenziamento, il provvedimento è illegittimo.
No. Il giudice conserva sempre il potere di valutare in concreto la gravità dei fatti e la proporzionalità del licenziamento, anche in presenza di una clausola contrattuale sulla recidiva. Precedenti di scarsa rilevanza possono rendere sproporzionata la sanzione espulsiva.
Rischia la reintegrazione del lavoratore. La Cassazione (ordinanza n. 29343/2025), in un caso del settore Turismo e Pubblici Esercizi, ha confermato che se la condotta rientra tra le infrazioni punite dal CCNL con sanzione conservativa, il licenziamento per giusta causa è illegittimo.
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