- Malattia comune: 1° giorno a carico del lavoratore, 2°-3° azienda - ma solo se la malattia dura al massimo 3 giorni (art. 278).
- Malattia oltre i 3 giorni: l'intero periodo di carenza, incluso il primo giorno, è a carico dell'azienda.
- Dal 4° giorno: INPS 50% (4°-20° giorno) e 66,67% (dal 21°), integrato dall'azienda fino al 75% e al 100%.
- Infortunio: 100% il giorno dell'evento, 60% per i tre giorni successivi (azienda), poi INAIL dal 5° al 90° giorno (60%) e dal 91° (75%).
- Comporto: 180 giorni per anno solare - malattia e infortunio si cumulano sullo stesso tetto (art. 173).
- Stagionali: la conservazione del posto resta comunque limitata alla durata della stagione o dell'ingaggio.
1. Trattamento economico della malattia comune (art. 278)
L'art. 278 del CCNL Campeggi e Villaggi Turistici disciplina il trattamento economico della malattia comune, distinguendo tra il periodo di carenza dei primi tre giorni e il periodo successivo, integrato dall'INPS.
Il periodo di carenza dei primi tre giorni
Per le malattie di durata non superiore a tre giorni, il primo giorno resta a carico del lavoratore e non è retribuito; il secondo e il terzo giorno sono a carico dell'azienda. Qualora la malattia superi i tre giorni, l'intero periodo di carenza - incluso il primo giorno - viene retribuito dall'azienda.
✅ Malattia fino a 3 giorni
1° giorno a carico del lavoratore (non retribuito). 2° e 3° giorno a carico dell'azienda alla normale retribuzione.
⚠️ Malattia oltre i 3 giorni
L'intero periodo di carenza, compreso il 1° giorno, viene retribuito dall'azienda. Il lavoratore non perde alcuna giornata di retribuzione.
Indennità INPS e integrazione aziendale
Dal quarto al ventesimo giorno, l'INPS corrisponde il 50% della retribuzione, integrato dall'azienda fino al 75%. Dal ventunesimo giorno, l'INPS corrisponde due terzi della retribuzione (66,67%), integrato dall'azienda fino al 100%. L'integrazione aziendale è dovuta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare; per i rapporti a termine o stagionali, non oltre la scadenza contrattuale.
| Periodo | INPS | Integrazione azienda |
|---|---|---|
| 1° giorno (se malattia ≤ 3 gg) | Non dovuta | Non dovuta (a carico lavoratore) |
| 2°-3° giorno | Non dovuta | 100% (o intero periodo se malattia > 3 gg) |
| 4°-20° giorno | 50% | Fino al 75% |
| Dal 21° giorno | 66,67% | Fino al 100% |
I "180 giorni" dell'integrazione economica (art. 278, comma 2) sono un istituto distinto dal "comporto" o conservazione del posto (art. 173): anche se numericamente coincidono, disciplinano cose diverse - il primo la durata del sostegno economico, il secondo la durata massima di tutela del posto di lavoro.
2. Trattamento economico dell'infortunio sul lavoro (artt. 170-172, 279)
In caso di infortunio, l'azienda corrisponde il 100% della retribuzione il giorno dell'evento e il 60% per i tre giorni successivi. Dal quinto al novantesimo giorno interviene l'INAIL con il 60% della retribuzione media giornaliera, elevato al 75% dal novantunesimo giorno fino a guarigione.
Non è l'INAIL a pagare direttamente il lavoratore alle scadenze di paga: è il datore di lavoro ad anticipare l'indennità, chiedendone poi il rimborso all'INAIL. Se l'Istituto non riconosce il diritto, l'anticipo viene recuperato ratealmente dallo stipendio del lavoratore o dalle competenze di fine rapporto. Il lavoratore deve dare immediata notizia di ogni infortunio, anche lieve, all'azienda.
Per il personale impiegatizio non soggetto per legge all'assicurazione obbligatoria (art. 279), il datore può assumersi direttamente il rischio o stipulare un'assicurazione privata, con indennità equivalenti a quelle di malattia e massimali minimi di 7.746,85 euro per invalidità permanente e 5.164,57 euro per morte.
Un cameriere stagionale di un campeggio si infortuna durante il servizio. L'azienda gli corrisponde il 100% della retribuzione il giorno dell'infortunio e il 60% per i tre giorni successivi; dal quinto giorno subentra l'INAIL con il 60%, elevato al 75% dopo 90 giorni. Se lo stesso lavoratore aveva già accumulato giorni di malattia comune nello stesso anno solare, i giorni di infortunio si sommano a quelli, verso il tetto complessivo di 180 giorni di comporto.
3. Il periodo di comporto: durata, cumulo e proroghe (artt. 173-175)
L'art. 173 fissa il comporto ordinario in 180 giorni di calendario nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), per il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso.
Pensare che infortunio e malattia comune abbiano comporti separati o che l'infortunio non "consumi" i giorni di comporto. Non è così: l'art. 173 tratta malattia e infortunio sotto lo stesso tetto di 180 giorni/anno solare e li dichiara espressamente cumulabili. Un lavoratore con 100 giorni di malattia e 90 di infortunio nello stesso anno solare ha già superato il tetto di comporto.
Su richiesta del lavoratore, il comporto può essere prorogato di ulteriori 120 giorni di aspettativa non retribuita (art. 174), salvo che si tratti di malattie croniche o psichiche. La richiesta va inviata via raccomandata A/R prima della scadenza del 180° giorno di assenza. Per le malattie oncologiche accertate da una commissione medica dell'ASL competente, la proroga può estendersi anche oltre i 120 giorni (art. 175).
4. Disposizioni per il personale stagionale
Per il personale assunto a tempo determinato o stagionale, l'art. 173, comma 3, introduce un limite ulteriore: la conservazione del posto è "comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio". Se il contratto stagionale scade prima che si raggiungano i 180 giorni di assenza, il rapporto si estingue comunque alla data di scadenza contrattuale, anche se il tetto dei 180 giorni non è stato ancora raggiunto.
5. Licenziamento durante malattia o infortunio
Durante il periodo di comporto, il licenziamento motivato unicamente dall'assenza per malattia o infortunio è nullo: l'azienda può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Superato il comporto e l'eventuale aspettativa concessa, l'art. 173, comma 4, prevede che il rapporto si intenda risolto con diritto all'intero trattamento di fine rapporto e a quanto altro dovuto, escludendo però l'indennità sostitutiva di preavviso.
Gestire correttamente malattia, infortunio e comporto protegge sia l'azienda sia il lavoratore da contestazioni future.
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