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Ferragosto di sabato: cosa cambia in busta paga nel 2026

Il 15 agosto 2026 cade di sabato: ecco cosa spetta davvero ai lavoratori mensilizzati e a ore, con un focus sul CCNL Turismo e sulla nuova imposta sostitutiva del 15%.

  • Nel 2026 il 15 agosto cade di sabato: per chi lavora dal lunedì al venerdì, di regola, non spetta alcun trattamento economico aggiuntivo.
  • Chi lavora sei giorni su sette segue invece le regole ordinarie sulle festività.
  • Alcuni CCNL (non il CCNL Turismo, salvo diverse previsioni di secondo livello) equiparano espressamente il sabato alla domenica con una quota pari a 1/26 della retribuzione mensile.
  • Nei campeggi, dove il riposo settimanale può cadere anche di sabato per effetto della turnazione, va sempre verificato se il 15 agosto coincide con il riposo settimanale contrattuale del singolo dipendente e non solo con un generico giorno libero.
  • Il settore turistico, ricettivo e termale è escluso dalla nuova imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni per lavoro festivo.
  • Far lavorare un dipendente il 15 agosto richiede un accordo specifico, non basta una decisione unilaterale del datore di lavoro.

Con il Libro Unico del Lavoro riferito al periodo di paga "agosto 2026", uno degli adempimenti che richiede più attenzione è proprio la gestione della festività del 15 agosto (Assunzione di Maria Vergine). Nel 2026 questa festività cade di sabato, una circostanza che genera ogni anno gli stessi dubbi tra datori di lavoro, responsabili del personale e, soprattutto, tra i dipendenti che si aspettano un riconoscimento economico che, nella maggior parte dei casi, semplicemente non spetta.

Studio Baroldi è uno studio di Consulenza del Lavoro con sede a Cavallino-Treporti, specializzato in diritto del lavoro e payroll per il settore turistico, alberghiero e della ristorazione. Lo studio è componente EBT Venezia e Partner de Il Sole 24 Ore Professional. In questa guida spieghiamo, con un linguaggio operativo, come trattare correttamente il 15 agosto 2026 in busta paga, con particolare attenzione al CCNL Turismo e alle novità fiscali 2026.

Come si calcola normalmente la retribuzione delle festività

Lavoratori con paga mensile

Spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, già compresa nella retribuzione fissa mensile: la busta paga non cambia in funzione delle festività. Se durante la festività viene svolta attività lavorativa, si aggiunge la retribuzione per le ore effettivamente prestate, integrata dall'eventuale maggiorazione prevista dal CCNL per lavoro festivo o straordinario festivo.

Lavoratori con paga oraria

Spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera ragguagliata a un sesto dell'orario settimanale contrattuale (o legale). Per chi è retribuito a cottimo, a provvigione o con compensi variabili, il valore si calcola sulla media oraria delle ultime quattro settimane; il compenso non spetta se il lavoratore è sospeso da oltre due settimane.

Nel caso della cosiddetta settimana corta - orario distribuito dal lunedì al venerdì - il compenso per la festività si determina dividendo il valore dell'orario settimanale per 5 giorni effettivi di lavoro, e non per 6: il ragguaglio a un sesto presuppone infatti che l'orario sia distribuito su sei giorni.

15 agosto 2026 di sabato: cosa cambia davvero

La differenza principale riguarda la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro.

Orario su sei giorni

Se il dipendente lavora abitualmente anche il sabato, non si pone alcun problema applicativo: si adottano le norme comuni, come per qualsiasi altra festività infrasettimanale.

Orario su cinque giorni (settimana corta)

È l'ipotesi più diffusa, soprattutto negli uffici e in molte attività commerciali. In questo caso la festività non cade né in un giorno lavorativo né nel giorno di riposo settimanale (la domenica): il sabato coincidente con la festività va qualificato come giorno non lavorativo, feriale a zero ore, e non come giorno festivo.

Punto chiave: la festività che coincide con un sabato già non lavorativo non dà diritto ad alcun trattamento economico aggiuntivo. Il dipendente mensilizzato non riceve alcuna compensazione (perché la festività non coincide con la domenica) e non può nemmeno "godere" della festività, dato che coincide con un giorno in cui risulta comunque assente per la normale programmazione dell'orario. Lo stesso vale per i dipendenti con paga oraria.

Il Ministero del Lavoro, con la nota del 20 febbraio 2006, prot. 25/I/0001664, ha chiarito che la coincidenza tra festività e sabato non lavorativo non è disciplinata dalla legge, e che la previsione riferita alla domenica non può essere estesa in via analogica al sabato. La giurisprudenza si è mossa nella stessa direzione, riconoscendo il diritto alla retribuzione aggiuntiva solo quando la festività coincide con la domenica o con il riposo settimanale contrattuale del dipendente, ove diverso.

Resta ferma la possibilità che la contrattazione collettiva preveda condizioni di miglior favore. Alcuni CCNL, tipicamente nell'industria (ad esempio Edilizia ed Abbigliamento e confezioni), equiparano espressamente il sabato alla domenica riconoscendo una quota pari a 1/26 della retribuzione mensile.

Il 15 agosto nel CCNL Campeggi e Villaggi Turistici

Per le aziende del comparto campeggi e villaggi turistici, il riferimento è il CCNL Campeggi e Villaggi Turistici (Confcommercio). L'art. 127 elenca le festività per cui è dovuto il trattamento economico, incluso il 15 agosto, e al comma 2 chiarisce che, data la natura delle aziende turistiche, il godimento delle festività è subordinato alle esigenze aziendali. Il comma 3 esclude qualunque detrazione in caso di mancata prestazione, mentre il comma 7 rinvia alle maggiorazioni per lavoro festivo previste comparto per comparto: per il comparto Campeggi, l'art. 271 fissa la maggiorazione al 20% sulle ore effettivamente prestate.

Il CCNL non contiene una clausola generale che equipari automaticamente il sabato alla domenica per le festività nazionali: in assenza di previsioni di secondo livello (contrattazione territoriale o aziendale), il 15 agosto 2026 che cade di sabato non genera, di regola, alcuna spettanza economica aggiuntiva per il personale il cui sabato è un semplice giorno non lavorativo aggiuntivo, distinto dal riposo settimanale.

Attenzione, specifico per i campeggi: l'art. 127, comma 4 del CCNL prevede che al personale assente nelle giornate di festività per riposo settimanale, malattia o infortunio sia comunque corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale, senza maggiorazione. Nei campeggi, dove per esigenze di turnazione il riposo settimanale del singolo dipendente può cadere in un giorno diverso dalla domenica, anche di sabato, va quindi sempre verificato se il 15 agosto coincide con il riposo settimanale contrattuale di quel dipendente (nel qual caso può competere la giornata di retribuzione ex art. 127, comma 4) oppure con un giorno semplicemente non lavorativo secondo la sua turnazione, distinto dal riposo settimanale (nel qual caso non spetta nulla in più). Si tratta di una verifica da fare caso per caso sul turno individuale, e non un automatismo legato al solo fatto che il 15 agosto cada di sabato.

Resta comunque vero che molte strutture del settore applicano accordi integrativi che possono prevedere trattamenti diversi, specie dove il personale è impiegato con turnazioni articolate su più giorni della settimana, incluso il sabato. Se il sabato è effettivamente un giorno lavorativo ordinario per quello specifico dipendente, si rientra nell'ipotesi dell'orario su sei giorni e si applicano le regole ordinarie.

Festività lavorata durante l'alta stagione

Nel comparto turistico-ricettivo agosto è, ovviamente, alta stagione: è frequente che il personale presti servizio anche il 15 agosto. In questo caso, oltre al trattamento economico per la festività, spetta la retribuzione per le ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione prevista dal CCNL, distinguendo tra:

  • Lavoro festivo: quello prestato in giornata festiva nell'ambito dell'orario settimanale contrattuale.
  • Lavoro straordinario festivo: quello prestato in giornata festiva, oltre l'orario settimanale contrattuale.
Attenzione: secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, far lavorare un dipendente in un giorno festivo infrasettimanale richiede un accordo specifico tra le parti (individuale o tramite organizzazioni sindacali munite di mandato). Non è sufficiente una decisione unilaterale del datore di lavoro, anche se motivata da esigenze produttive legate all'alta stagione.

La novità 2026: imposta sostitutiva sulle maggiorazioni festive, ma non per il turismo

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 10 e 11) ha introdotto, per l'anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 15% sulle maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro notturno, per lavoro svolto nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, e per il lavoro a turni, entro il limite annuo di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026.

Attenzione per le aziende del turismo

La stessa Legge di Bilancio esclude espressamente dall'imposta sostitutiva del 15% i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, ai quali è già riconosciuto un trattamento integrativo speciale in base ad altre disposizioni. Per gli stabilimenti balneari, gli alberghi, i campeggi e i pubblici esercizi, questo significa che le maggiorazioni per lavoro festivo (compreso l'eventuale lavoro prestato il 15 agosto) restano soggette alla tassazione ordinaria e non beneficiano della nuova agevolazione fiscale.

Prima (fino al 2025)Dopo (dal 2026)
Maggiorazioni per lavoro notturno e festivo tassate secondo le aliquote IRPEF ordinarie, per tutti i settori.Imposta sostitutiva IRPEF+addizionali del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e turni, entro 1.500 €/anno, per i lavoratori con reddito 2025 ≤ 40.000 €.
Nessuna distinzione settoriale sul trattamento fiscale delle maggiorazioni.Settore turistico, ricettivo e termale escluso dall'imposta sostitutiva 15%, perché già beneficiario di un trattamento integrativo speciale dedicato.

Il Libro Unico del Lavoro, voce per voce

Un esempio pratico aiuta a fissare le regole: impiegata con orario di 8 ore dal lunedì al venerdì, che nel periodo di paga di agosto 2026 fruisce di due settimane di ferie dal 17 al 30 agosto compreso. Le due settimane corrispondono a 12 giorni feriali (6 per ogni settimana), anche se la prestazione lavorativa viene svolta dal lunedì al venerdì.

Sul Libro Unico le ferie sono riportate con voce meramente espositiva: la retribuzione corrispondente al periodo feriale è già inclusa nella voce "Retribuzione mensile", il cui importo giornaliero equivale a 1/26 della retribuzione mensile. Trattandosi di lavoratrice con paga mensilizzata, la gestione economica della festività del 15 agosto prevede la trattenuta di una giornata non lavorata e il corrispondente riconoscimento della stessa quota in competenza: l'operazione, quindi, è a saldo zero, salvo che il 15 agosto coincida con il riposo settimanale contrattuale della dipendente, ipotesi in cui trova applicazione l'art. 127, comma 4, del CCNL Campeggi e Villaggi Turistici, da verificare sempre preventivamente sul turno individuale.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Legge n. 260/1949 e Legge n. 90/1954 - disciplina generale della retribuzione delle festività.
  • Cass. n. 10132/1993 - il ragguaglio a un sesto della retribuzione settimanale presuppone la distribuzione dell'orario su sei giorni; in settimana corta il divisore corretto è 5.
  • Nota Ministero del Lavoro 20/2/2006, prot. 25/I/0001664 - la coincidenza tra festività e sabato non lavorativo non è equiparabile per legge alla domenica.
  • Cass. n. 27948/2017 - il lavoro in giorno festivo richiede un accordo specifico tra le parti, non una scelta unilaterale del datore di lavoro.
  • Cass. n. 29907/2021 - il diritto al riposo nelle festività si applica anche nei servizi pubblici essenziali; il consenso alla prestazione festiva può derivare anche dal richiamo, nel contratto individuale, a un CCNL che disciplini già una turnazione estesa a tutti i giorni della settimana, festivi compresi.
  • Legge n. 199/2025 (Bilancio 2026), art. 1, commi 10-11 - imposta sostitutiva 15% su maggiorazioni festive/notturne/turni, con esclusione del settore turistico-ricettivo-termale.
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Domande frequenti

Il 15 agosto 2026 che cade di sabato dà diritto a un giorno di retribuzione in più?

No, di regola no. Per i lavoratori in settimana corta (lunedì-venerdì) il sabato è già un giorno non lavorativo: la coincidenza con la festività non genera alcun trattamento economico aggiuntivo, salvo che il CCNL applicato preveda condizioni di miglior favore.

Cosa succede se in azienda si lavora sei giorni su sette?

In questo caso il sabato è un giorno lavorativo ordinario: si applicano le regole comuni sulle festività e, se il 15 agosto non viene lavorato, spetta comunque la normale retribuzione giornaliera.

Il CCNL Turismo prevede un trattamento di miglior favore per il sabato festivo?

La disciplina generale del CCNL Turismo non equipara automaticamente il sabato alla domenica per le festività nazionali, salvo diverse previsioni degli accordi integrativi aziendali o territoriali. Va però sempre verificato il riposo settimanale contrattuale del singolo dipendente: nei comparti con turnazione, come i campeggi, può cadere anche di sabato, e in tal caso il CCNL applicato può riconoscere comunque una giornata di retribuzione.

Se il dipendente lavora il 15 agosto, come viene retribuito?

Oltre al normale trattamento per la festività, il dipendente ha diritto alla retribuzione per le ore effettivamente prestate, maggiorata secondo quanto previsto dal CCNL per lavoro festivo o straordinario festivo.

L'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni festive si applica anche al turismo?

No. La Legge di Bilancio 2026 esclude espressamente i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale dall'imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo, in quanto già beneficiari di un trattamento integrativo speciale dedicato al settore.

Serve un accordo specifico per far lavorare un dipendente il 15 agosto?

Sì, salvo che la turnazione sia già disciplinata dal CCNL applicato. Secondo la Cassazione, il diritto del lavoratore ad astenersi dal lavoro nei giorni festivi può essere derogato tramite un accordo individuale con il datore di lavoro, tramite accordi sindacali con organizzazioni a cui il lavoratore abbia dato mandato, oppure tramite il richiamo nel contratto individuale a un CCNL che organizzi già l'orario su tutta la settimana, festivi compresi: non basta invece una scelta unilaterale del datore di lavoro, anche se motivata da esigenze produttive.

Sintesi informativa non esaustiva dei chiarimenti ufficiali: non sostituisce una consulenza personalizzata. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.

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