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In caso di chiusura dello Studio per più di 24/48 ore, alcuni termini di legge non si fermano. Ecco quindi cosa poter fare eccezionalmente in autonomia, in caso di emergenza, con i moduli pronti da scaricare.
Che si tratti di una chiusura per ferie, di un ponte o di un imprevisto, per i nostri clienti - soprattutto quelli del turismo, dei servizi, della ristorazione e del commercio, dove il lavoro spesso non si ferma mai davvero - può capitare di doversi muovere in autonomia. Il problema è che alcuni adempimenti di lavoro hanno termini di legge che non si fermano, né per la chiusura dello Studio né per quella dell'azienda. Questa guida elenca cosa resta valido e come gestirlo senza rischiare sanzioni.
Guida operativa passo per passo + i due moduli ufficiali (Mod. 4 bis R.A. e UNI_Intermittenti), pronti da tenere a portata di mano.
Scarica il kit emergenzaI termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti in materia di lavoro decorrono comunque. Sono tre le situazioni da conoscere.
La comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) deve essere trasmessa entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro. Se l'assunzione è programmabile, la soluzione più semplice è segnalarla allo studio prima della chiusura: la gestiamo con la procedura ordinaria. Se invece è imprevista, il datore di lavoro può inviare autonomamente la comunicazione d'urgenza (UNIURG) su couniurg.lavoro.gov.it con SPID o CIE; lo studio la perfeziona poi con l'UNILAV ordinario al rientro.
La denuncia di infortunio con prognosi superiore a tre giorni va inviata all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del numero identificativo del certificato medico trasmesso dal pronto soccorso o dal medico curante. In caso di infortunio mortale o con pericolo di vita, la segnalazione va fatta entro 24 ore, con qualunque mezzo che ne comprovi l'invio (ad esempio una PEC), restando comunque fermo l'obbligo di inoltrare poi la denuncia formale nei termini di legge. Se la scadenza cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno feriale successivo, ma il sabato è considerato giorno lavorativo a questi fini e non fa slittare nulla.
Per i lavoratori intermittenti, la comunicazione di chiamata va inviata prima dell'inizio della singola prestazione, anche solo pochi minuti prima. È l'adempimento più semplice da gestire in autonomia: basta il modulo UNI_Intermittenti inviato via e-mail a intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
Un dipendente si infortuna durante un giorno di chiusura dello studio e riceve il certificato medico lo stesso giorno. Il termine di 2 giorni decorre dal giorno successivo alla ricezione del numero identificativo del certificato: la denuncia all'INAIL va quindi inviata entro 2 giorni, anche se lo studio è chiuso, compilando il Mod. 4 bis R.A. e inviandolo via PEC alla sede INAIL competente.
L'UNILAV va comunicato entro il giorno precedente l'inizio del rapporto. Se l'assunzione è programmabile, va segnalata allo studio prima della chiusura; se è imprevista, il datore di lavoro può inviare autonomamente la comunicazione d'urgenza UNIURG su couniurg.lavoro.gov.it, che lo studio perfeziona con l'UNILAV ordinario al rientro.
Due giorni dalla ricezione del numero identificativo del certificato medico, che diventano 24 ore in caso di infortunio mortale o con pericolo di vita. I termini non si fermano per la chiusura dello studio.
Il termine slitta al primo giorno feriale successivo; il sabato, però, è considerato giorno lavorativo a questi fini e non fa slittare la scadenza.
Tramite il modulo UNI_Intermittenti, inviato via e-mail a intermittenti@pec.lavoro.gov.it prima dell'inizio della prestazione: è un adempimento che il datore di lavoro può gestire in autonomia.
Cessazioni con preavviso, proroghe, trasformazioni, elaborazione dei cedolini e ogni adempimento privo di scadenza legale imminente: vengono gestiti regolarmente alla riapertura.
Nel Kit Emergenza scaricabile da questa guida: la Guida Operativa Studio Baroldi, il Mod. 4 bis R.A. per la denuncia di infortunio e il modulo UNI_Intermittenti per la chiamata a lavoro intermittente.
Sintesi informativa non esaustiva dei chiarimenti ufficiali: non sostituisce una consulenza personalizzata. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.
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