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Modulo TFR3: come si compila, sezione per sezione (anche per il turismo)

Il modello ufficiale per la destinazione del TFR dei neoassunti dal 1° luglio 2026, spiegato riga per riga: quale sezione compilare, cosa significano le opzioni A, B, C e D, gli errori da evitare e cosa cambia rispetto al modulo provvisorio.

Redatto: ottobre 2026 - Aggiornato: 5 ottobre 2026 - A cura di Elisabetta Baroldi, Consulente del Lavoro

Guida curata da Elisabetta Baroldi, Consulente del Lavoro, laurea magistrale in Giurisprudenza all'Università Bocconi, per Studio Baroldi: dal 1980 lo Studio gestisce il personale di hotel, campeggi, villaggi turistici, ristoranti e pubblici esercizi ed è Partner Il Sole 24 Ore Professional. Testo redatto sul decreto interministeriale 4 settembre 2026 e sul relativo Allegato A - Modulo TFR3.

Sintesi rapida

  • Il TFR3 è il modulo istituito con decreto interministeriale Lavoro-Economia del 4 settembre 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dopo il 30 giugno 2026. Sono esclusi i lavoratori domestici.
  • Le scelte vanno esercitate entro 60 giorni dalla data di assunzione; senza scelte diverse opera l'adesione automatica, con decorrenza dalla data di assunzione.
  • Sezione 1 per chi è alla prima assunzione (opzioni A, B, C, D); Sezione 2 per chi ha già un'adesione con versamento di TFR (opzioni A, B, C).
  • Chi non è alla prima assunzione e non ha un'adesione con TFR non compila alcuna sezione: per lui l'adesione automatica non opera.
  • L'opzione B, cioè niente contributo a carico del lavoratore, è ammessa solo con retribuzione annuale lorda inferiore all'assegno sociale: 7.101,12 euro nel 2026.
  • Rispetto al fac-simile provvisorio cambiano solo due formulazioni: sezioni ed opzioni sono identiche.

Cos'è il modulo TFR3 e da dove nasce

La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204) ha modificato l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005 introducendo, per le assunzioni con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 (comma 205), l'adesione automatica alla previdenza complementare. Il lavoratore dipendente del settore privato di prima assunzione, esclusi i domestici, aderisce automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Se le forme sono più d'una, la destinazione è quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi applicabili, la destinazione è la forma residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85, cioè il Fondo Cometa, a cui è conferito l'intero importo del TFR.

Con l'adesione automatica a una forma collettiva vengono devoluti l'intero TFR e la contribuzione a carico del datore e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi. Entro 60 giorni dall'assunzione il lavoratore può rinunciare e destinare il TFR a una forma da lui scelta, oppure mantenerlo secondo l'art. 2120 c.c. Se invece opera l'adesione automatica, il datore la comunica al fondo ed inizia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo quanto dovuto dalla data di assunzione.

Il decreto che istituisce il TFR3 si compone di due articoli. L'art. 1 crea il modulo e prevede una versione digitale compilabile online, l'art. 2 ne fissa i contenuti: l'attestazione dell'informativa, le opzioni esercitabili dal lavoratore, le dichiarazioni sulla posizione previdenziale pregressa e le avvertenze sugli effetti dell'adesione automatica. Il datore conserva la dichiarazione e ne rilascia copia al lavoratore.

Prima di consegnarlo: chi compila quale parte

La sezione da compilare dipende da come il lavoratore si qualifica nella parte introduttiva del modulo.

Prima assunzione

Lavoratore di prima assunzione ai sensi dell'art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005.

Compila la Sezione 1

Non prima assunzione, con adesione e TFR

Ha in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di tutto o parte del TFR.

Compila la Sezione 2

Non prima assunzione, senza adesione con TFR

Non ha in essere un'adesione con versamento di tutto o parte del TFR.

Nessuna sezione: l'adesione automatica non opera

Nel terzo caso il modulo stesso precisa che il TFR resta regolato dall'art. 2120 c.c. e, ove previsto, è versato al Fondo di Tesoreria INPS (L. 296/2006, art. 1, commi 755 e 756). Il lavoratore può comunque rivedere la scelta in qualsiasi momento, aderendo a un fondo pensione con un'apposita adesione.

Come si compila il modulo TFR3, passo per passo

Lo schema ripercorre le parti nell'ordine in cui compaiono nell'Allegato A del decreto.

MODULO TFR3 - Lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026
1

Dati del lavoratore e del datore

Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, datore di lavoro e data di assunzione. La data di assunzione è quella da cui si contano i 60 giorni e da cui decorre l'eventuale adesione automatica.

2

Dichiarazione di aver ricevuto l'informativa

Il lavoratore dichiara di aver ricevuto dal datore, ai sensi dell'art. 8, commi 8 e 9-bis, le informazioni su:

  • accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
  • meccanismo di adesione automatica;
  • facoltà esercitabili entro 60 giorni;
  • diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.

Poiché le facoltà si esercitano entro 60 giorni dall'assunzione, l'informativa va fornita al momento dell'assunzione, non a ridosso della scadenza.

3

Qualificazione del lavoratore

Il lavoratore barra se è di prima assunzione (art. 8, comma 7) oppure se NON lo è (comma 9-bis). In questo secondo caso dichiara anche di aver ricevuto l'informativa sugli accordi collettivi applicabili ed indica se ha o non ha in essere un'adesione con versamento di tutto o parte del TFR.

4

Sezione 1 oppure Sezione 2

Il modulo indica di compilare una sezione solo se è di proprio interesse, cioè se il lavoratore vuole esercitare una delle opzioni previste.

5

Dichiarazioni finali, data e firma del lavoratore

Il lavoratore dichiara di aver compreso le conseguenze delle proprie dichiarazioni e di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa vigente, poi data e firma.

6

Attestazione del datore di lavoro

Il datore attesta di aver fornito l'informativa (art. 8, comma 8 ovvero comma 9-bis), di aver acquisito la dichiarazione, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore, ai sensi dell'art. 8, comma 7-quater. Seguono data, timbro e firma.

Sezione 1: le quattro opzioni per chi è alla prima assunzione

ATFR al fondo dell'adesione automatica

Conferimento del TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica, nella misura indicata. Una misura diversa dal 100% è possibile solo se prevista dall'accordo o contratto collettivo di riferimento; la quota residua segue l'art. 2120 c.c. e, ove previsto, va al Fondo di Tesoreria INPS.

BNiente contributo del lavoratore

Il lavoratore non versa il proprio contributo alla forma di destinazione dell'adesione automatica. È esercitabile solo se la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore è inferiore all'assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995), pari a 7.101,12 euro annui nel 2026 (circolare INPS n. 153/2025).

CTFR a un fondo indicato dal lavoratore

Conferimento esplicito del TFR a una forma pensionistica complementare di cui il lavoratore indica la denominazione, nella misura indicata, con lo stesso limite dell'opzione A per le misure diverse dal 100%.

DTFR fuori dalla previdenza complementare

Il TFR resta regolato dall'art. 2120 c.c. e, ove previsto, è versato al Fondo di Tesoreria INPS. La scelta è modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento destinare il TFR maturando alla previdenza complementare.

Sezione 2: chi ha già un'adesione con TFR

La Sezione 2 riguarda il lavoratore non di prima assunzione che ha in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di tutto o parte del TFR. Le opzioni sono tre: A (TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica, nella misura indicata), B (niente contributo del lavoratore, alle stesse condizioni di retribuzione della Sezione 1) e C (TFR, in modo esplicito, alla forma pensionistica indicata dal lavoratore). L'opzione D non è prevista.

Solo in questa sezione, per le opzioni A e C, una misura diversa dal 100% è ammessa oltre che nei casi previsti dagli accordi collettivi anche per i lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare: per loro la misura minima è il 50%. In assenza di una scelta entro 60 giorni, il lavoratore aderisce automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi, con gli stessi effetti visti per la prima assunzione.

Dal TFR2 al TFR3: cosa cambia

AspettoPrima - silenzio-assenso (TFR2)Dopo - adesione automatica (TFR3)
Tempo per scegliere6 mesi60 giorni dall'assunzione
Cosa va al fondo in assenza di sceltaIl TFR maturandoL'intero TFR e la contribuzione del datore e del lavoratore definita dagli accordi
DecorrenzaDal mese successivo alla scadenza dei 6 mesiDalla data di assunzione, con versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni

Gli errori più frequenti nella compilazione

  1. Percentuale di TFR inferiore al 100% senza base contrattuale. Lo spazio per la percentuale c'è sempre, ma una misura parziale è ammessa solo nei casi indicati dal modulo.
  2. Opzione B senza riscontro. La condizione riguarda la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore: è un dato che l'azienda conosce e che va riscontrato prima di accettare l'opzione.
  3. Modulo firmato dopo i 60 giorni. Le facoltà si esercitano entro 60 giorni dall'assunzione: decorso il termine opera l'adesione automatica, con versamenti comprensivi di quanto dovuto dalla data di assunzione.
  4. Sezione sbagliata. Chi non è alla prima assunzione e non ha un'adesione con TFR non compila la Sezione 2: barra solo la relativa casella nella parte introduttiva.
  5. Attestazione del datore incompleta. L'attestazione comprende la conservazione della dichiarazione ed il rilascio della copia al lavoratore: entrambi vanno effettivamente eseguiti.

Modulo provvisorio e modulo ufficiale: le differenze

Prima del decreto, il Ministero aveva pubblicato sul Portale della previdenza complementare un fac-simile provvisorio del TFR3. Il confronto con l'Allegato A del decreto del 4 settembre 2026 mostra due sole modifiche:

  • nell'opzione A, la formula "alla forma pensionistica, in modo automatico" è diventata "alla forma pensionistica, prevista dall'adesione automatica";
  • dalla Sezione 1 è stato eliminato il riferimento ai lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, che resta solo nella Sezione 2.

Parte introduttiva, sezioni, opzioni, dichiarazioni finali ed attestazione del datore sono identiche. Il decreto non contiene disposizioni transitorie né chiede di ripetere le dichiarazioni già raccolte. Per i moduli già archiviati è comunque utile controllare che siano completi in ogni parte, firme comprese.

Il modulo TFR3 nel turismo: hotel, campeggi e pubblici esercizi

  • Il fondo di destinazione. Secondo Fon.Te., per i settori del terziario (commercio, turismo e servizi) il fondo previsto dagli accordi collettivi è Fon.Te. Il nome del fondo da indicare nell'informativa va comunque verificato sul contratto collettivo effettivamente applicato in azienda.
  • Stagionali che tornano. Chi è già stato dipendente in passato non è di prima assunzione: va accertato se ha in essere un'adesione con TFR (Sezione 2) oppure no (nessuna sezione).

Esempi pratici nel turismo

Receptionist di prima assunzione. Un hotel assume il 15 luglio 2026, a tempo indeterminato, una lavoratrice di prima assunzione. Il modulo TFR3 va consegnato all'assunzione, con la Sezione 1. Se lei non esercita alcuna opzione entro 60 giorni, aderisce automaticamente al fondo previsto dagli accordi: i versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, cioè da ottobre, e comprendono quanto dovuto dal 15 luglio.

Cuoco già iscritto a un fondo. Un ristorante assume un cuoco che, in un precedente rapporto, ha aderito a un fondo pensione versando il TFR e ha ancora la posizione in essere. Non è di prima assunzione e compila la Sezione 2: con l'opzione C può indicare il fondo a cui conferire il TFR. Se non sceglie entro 60 giorni, aderisce automaticamente alla forma collettiva prevista dagli accordi.

Compilazione online: il passaggio ancora aperto

Il decreto prevede che, dalla data che verrà resa nota sul sito del Ministero del Lavoro, il TFR3 possa essere compilato online ed eventualmente notificato al datore, nel rispetto della normativa su identificazione dell'utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. Le modalità tecniche di compilazione, notifica, presa in carico e conservazione saranno definite con decreto del Direttore generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca del Ministero. Fino ad allora si utilizza il modulo dell'Allegato A.

⚖️ Normativa di riferimento

  • Art. 8, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8 e 9-bis
  • L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 204 e 205
  • Decreto interministeriale Lavoro-MEF 4 settembre 2026, Allegato A - Modulo TFR3
  • D.M. 31 marzo 2020, n. 85 (forma pensionistica residuale)
  • Art. 2120 c.c.; L. 296/2006, art. 1, commi 755 e 756 (Fondo di Tesoreria INPS)
  • Art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995; circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 (assegno sociale 2026)
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Domande frequenti

Chi deve compilare il modulo TFR3?

Il modulo TFR3 riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dopo il 30 giugno 2026, esclusi i lavoratori domestici. La Sezione 1 è per chi è alla prima assunzione, la Sezione 2 per chi non è alla prima assunzione ma ha in essere un'adesione a un fondo pensione con versamento di tutto o parte del TFR. Chi non è alla prima assunzione e non ha un'adesione con TFR compila solo la parte introduttiva.

Entro quando va firmato il modulo TFR3?

Le scelte vanno esercitate entro 60 giorni dalla data di assunzione. Scaduto il termine senza scelte diverse, l'adesione automatica decorre dalla data di assunzione ed i versamenti comprendono quanto dovuto da quella data: per questo conviene far firmare il modulo all'atto dell'assunzione.

Cosa succede se il lavoratore non compila il modulo TFR3?

Il lavoratore di prima assunzione aderisce automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, con devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione del datore e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. In assenza di accordi applicabili, la destinazione è la forma residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85 (Fondo Cometa), a cui è conferito l'intero TFR. Il datore versa dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprese le quote dovute dalla data di assunzione.

Che differenza c'è tra Sezione 1 e Sezione 2 del modulo TFR3?

La Sezione 1 è per i lavoratori di prima assunzione e prevede quattro opzioni (A, B, C, D), compresa la D, che lascia il TFR regolato dall'art. 2120 c.c. La Sezione 2 è per chi non è alla prima assunzione ma ha già un'adesione con versamento di TFR e prevede solo le opzioni A, B e C.

Il lavoratore può rinunciare al proprio contributo al fondo pensione?

Sì, solo se la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore all'assegno sociale, che nel 2026 vale 7.101,12 euro annui (circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025). È l'opzione B del modulo TFR3.

Si può destinare al fondo solo una parte del TFR con il modulo TFR3?

Una misura diversa dal 100% è possibile solo se lo prevede l'accordo o il contratto collettivo di riferimento. In Sezione 2 è possibile anche per i lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua segue l'art. 2120 c.c. e, ove previsto, va al Fondo di Tesoreria INPS.

Che differenza c'è tra il modulo TFR3 provvisorio e quello ufficiale?

Il confronto tra il fac-simile pubblicato dal Ministero sul Portale della previdenza complementare e l'Allegato A del decreto del 4 settembre 2026 mostra due sole modifiche: la formula 'in modo automatico' è diventata 'prevista dall'adesione automatica' e dalla Sezione 1 è stato tolto il riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993. Sezioni ed opzioni sono le stesse. Il decreto non contiene disposizioni transitorie né chiede di ripetere le dichiarazioni già raccolte.

Dove si scarica il modulo TFR3 ufficiale?

Il modulo è l'Allegato A del decreto interministeriale 4 settembre 2026, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro. Il decreto prevede anche una versione compilabile online, disponibile dalla data che verrà resa nota dal Ministero, con modalità tecniche affidate a un successivo decreto direttoriale.

Sintesi informativa non esaustiva dei chiarimenti ufficiali: non sostituisce una consulenza personalizzata e potrebbe non riflettere gli ultimissimi aggiornamenti normativi o di prassi. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.

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