A cura di Elisabetta Baroldi, Consulente del Lavoro, laureata in Giurisprudenza all'Università Bocconi, specializzata nel CCNL Turismo Confcommercio per alberghi, campeggi e villaggi turistici. Studio Baroldi affianca le aziende del turismo dal 1980. Testo verificato sul CCNL Turismo - Alberghi Confcommercio, testo unico vigente al 15/07/2024.
Sintesi rapida
- Il CCNL Turismo Confcommercio non ha un articolo dedicato alla banca ore: per alberghi e campeggi lo strumento è l'orario medio in regime di flessibilità, in vigore dal 18/1/2014.
- Settimane oltre le 40 ore: niente straordinario, recupero con riposi entro 8 settimane.
- Settimane sotto le 40 ore: stipendio pieno, recupero lavorando entro 13 settimane.
- Per gli stagionali il recupero può avvenire lungo tutta la stagione, con possibile slittamento della scadenza del contratto.
- Non serve un accordo sindacale, salvo per il recupero su 52 settimane o per regole più ampie del CCNL.
- Non si applica a bar e ristoranti, che hanno un CCNL proprio.
Il CCNL Turismo prevede la banca ore?
Non con un articolo dedicato: la "banca delle ore" è citata solo negli accordi sulla detassazione allegati al CCNL, tra gli istituti di flessibilità del settore. Lo stesso accordo del 18/1/2014 che ha abrogato il vecchio articolo sui riposi compensativi (art. 123) ha introdotto l'orario medio in regime di flessibilità. Nella pratica funziona come una banca ore: le ore lavorate in più e quelle in meno rispetto alle 40 settimanali si compensano tra loro, con un conto ore individuale per ogni dipendente.
Molte guide online descrivono la banca ore come un istituto da costruire sempre con un accordo aziendale. Per hotel e campeggi che applicano il CCNL Turismo Confcommercio non è così: le regole sono già scritte nel contratto nazionale e l'azienda può applicarle direttamente.
Come funziona: ore in più ed ore in meno
Settimane oltre le 40 ore
Le ore in più non si pagano come straordinario: si recuperano con riposi di pari durata entro 8 settimane. Se il recupero non avviene, le ore si aggiungono al monte ROL (art. 111) e si paga solo la maggiorazione di straordinario.
Settimane sotto le 40 ore
Lo stipendio mensile resta pieno. Le ore mancanti si recuperano lavorando di più entro 13 settimane. Se il recupero non avviene, si scalano dai ROL, con un tetto di 64 ore l'anno.
Restano sempre garantiti il riposo giornaliero e quello settimanale, nei limiti di legge e del CCNL.
Periodi di recupero più lunghi
| Periodo di recupero | Condizione | Effetto sui ROL |
|---|---|---|
| 8 settimane (ore in più) / 13 settimane (ore in meno) | Applicazione diretta del CCNL | Detrazione massima di 64 ore annue |
| Fino a 26 settimane | Informativa preventiva a RSA, RSU o delegato aziendale, se presenti | +30 minuti per ogni settimana utilizzata oltre la 13ª |
| Fino a 52 settimane | Accordo aziendale, interaziendale o territoriale assistito | Monte ROL elevabile fino a 128 ore annue |
Banca ore e stagionali: le regole speciali
Per gli stagionali il CCNL prevede la regola più favorevole all'azienda: le compensazioni possono avvenire lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro, senza le scadenze di 8 e 13 settimane. La regola vale per stagionali e contratti a termine, esclusi quelli stipulati per ragioni sostitutive e quelli di durata superiore a 12 mesi.
Il contratto individuale può inoltre prevedere che la data esatta di scadenza tenga conto dei riposi compensativi e dei ROL non goduti. In questo caso il rapporto si allunga per farli fruire, ed il periodo in più conta solo per i ratei di ferie, 13ª e 14ª, non per il TFR né per altri istituti.
Il punto è rilevante anche sul piano previdenziale: secondo l'INPS (circolari n. 39 e n. 95 del 2000) i lavoratori a termine possono accedere alla banca ore solo se la contrattazione lo consente espressamente. Nel turismo è proprio il CCNL a consentirlo. Per la proroga finalizzata ai riposi, la lettera INPS del 1/7/1988 allegata al CCNL chiarisce che i contributi si versano nel periodo di paga in cui i riposi vengono goduti.
Esempio pratico: hotel stagionale da maggio a settembre
Un cameriere di sala lavora 34 ore settimanali per tre settimane a maggio (saldo -18 ore) e 46 ore settimanali per sei settimane tra luglio ed agosto (saldo +36 ore). A fine stagione il saldo è di +18 ore.
Con la clausola nel contratto individuale, l'azienda può far slittare la scadenza del contratto per far godere le 18 ore come riposi. Se invece i riposi non vengono goduti, le 18 ore si aggiungono ai ROL e si paga la maggiorazione di straordinario. In base all'art. 111 i ROL non goduti vanno pagati, quindi a fine stagione vanno gestiti nel conteggio finale. Per tutto il periodo lo stipendio mensile resta invariato.
Serve l'accordo sindacale?
Nella maggior parte dei casi no. L'orario medio con recupero entro 8 o 13 settimane e le regole per gli stagionali si applicano direttamente. Se in azienda ci sono RSA, RSU o un delegato aziendale, possono chiedere un incontro per l'esame congiunto delle problematiche applicative, ma il CCNL non subordina l'applicazione al loro accordo. Fino a 26 settimane basta un'informativa preventiva.
L'accordo è necessario solo in due casi: per estendere il recupero fino a 52 settimane e per costruire una banca ore con regole più ampie di quelle del CCNL, ad esempio accantonando anche la maggiorazione o cambiando le regole di liquidazione del residuo.
Per legge lo straordinario va compensato con le maggiorazioni del contratto collettivo, e solo un contratto collettivo può prevedere riposi compensativi al loro posto (art. 5, D.Lgs. 66/2003). Un accordo firmato con il singolo lavoratore oltre le regole del CCNL non protegge l'azienda: in caso di ispezione o vertenza si rischia il recupero delle maggiorazioni, dei contributi sulla retribuzione dovuta e le sanzioni.
Limiti da rispettare sempre
| Limite | Misura | Riferimento |
|---|---|---|
| Lavoro straordinario | Massimo 260 ore annue, autorizzato e registrato | Art. 122 CCNL |
| Durata media della settimana | 48 ore medie, calcolate su 6 mesi (12 con contrattazione integrativa) | Art. 4 D.Lgs. 66/2003, art. 109 CCNL |
| Permessi retribuiti (ROL) | 104 ore annue per alberghi e campeggi | Art. 111 CCNL |
| Riposi | Riposo giornaliero e settimanale sempre garantiti | D.Lgs. 66/2003, artt. 110 e 124 CCNL |
Prima e dopo: cosa è cambiato nel tempo
| Aspetto | Prima | Dopo |
|---|---|---|
| Strumento contrattuale | Art. 123 "Riposi compensativi" | Abrogato dall'accordo 18/1/2014, che ha introdotto l'orario medio in regime di flessibilità |
| ROL utilizzabili per le ore in meno | 72 ore annue (prestazioni fino al 31/12/2015) | 64 ore annue (prestazioni dall'1/1/2016) |
Come impostarla in azienda: 5 passi
- Clausola nel contratto stagionale: richiamo all'orario medio in regime di flessibilità e slittamento della scadenza per far godere riposi e ROL residui.
- Comunicazione scritta ai dipendenti sul sistema adottato, con informativa alle rappresentanze se presenti e se si supera la 13ª settimana.
- Rilevazione presenze affidabile, allineata al Libro Unico del Lavoro: senza registrazioni, i recuperi "a voce" non si dimostrano.
- Conto ore individuale aggiornato ogni mese, con saldo e scadenze di recupero ben visibili.
- Chiusura dei saldi a fine stagione: saldo positivo goduto o liquidato, saldo negativo scalato dai ROL entro il limite di 64 ore.
Il CCNL prevede la detrazione dai ROL delle ore non lavorate entro il tetto di 64 ore annue, ma non disciplina un saldo negativo superiore. Per evitarlo conviene monitorare il conto ore durante la stagione e programmare i recuperi prima della chiusura.
Banca ore nel CCNL Turismo e Pubblici Esercizi
La disciplina dell'orario medio si applica alle aziende alberghiere, ai complessi turistico ricettivi all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici), ai porti ed approdi turistici ed ai rifugi alpini. Non riguarda bar, ristoranti ed altri pubblici esercizi: per loro, dopo l'accordo del 25/6/2013, la disciplina economica e normativa è contenuta nel CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, con regole proprie sull'orario.
In alternativa all'orario medio, il CCNL prevede anche la flessibilità plurisettimanale programmata dell'art. 114, utile quando i picchi di lavoro sono prevedibili e si vuole fissare l'orario in anticipo.
Normativa di riferimento
- CCNL Turismo - Alberghi Confcommercio, testo unico vigente al 15/07/2024: articolo "Orario medio in regime di flessibilità" (accordo 18/1/2014), artt. 109, 111, 114, 122 ed Allegato E/2.
- D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 4 (durata media dell'orario) ed art. 5 (lavoro straordinario e riposi compensativi).
- INPS, circolari n. 39 del 17/2/2000 e n. 95 del 16/5/2000 (banca ore e contribuzione), circolare n. 181 dell'1/12/2003.
- Lettera INPS dell'1/7/1988 sulla contribuzione nel periodo di proroga per riposi compensativi.
Domande frequenti
Il CCNL Turismo Confcommercio prevede la banca ore?
Non con un articolo dedicato. Per alberghi e campeggi lo strumento è l'orario medio in regime di flessibilità, introdotto dall'accordo del 18/1/2014: le ore oltre le 40 settimanali si recuperano con riposi entro 8 settimane, quelle in meno si recuperano lavorando entro 13 settimane.
Serve un accordo sindacale per usare la banca ore nel turismo?
No, per l'orario medio con recupero entro 8 o 13 settimane e per gli stagionali basta il CCNL. Fino a 26 settimane serve solo un'informativa alle rappresentanze, se presenti. L'accordo aziendale o territoriale è necessario solo per il recupero su 52 settimane o per una banca ore con regole più ampie del CCNL.
La banca ore si può usare con i lavoratori stagionali?
Sì. Per stagionali e contratti a termine, esclusi i sostitutivi e quelli oltre 12 mesi, il CCNL consente di compensare le ore lungo tutta la durata del rapporto. Il contratto individuale può anche spostare la scadenza per far godere riposi e ROL residui.
Cosa succede alle ore non recuperate nei termini?
Le ore in più non recuperate entro 8 settimane si aggiungono ai ROL e si paga la maggiorazione di straordinario. Le ore in meno non recuperate entro 13 settimane si scalano dai ROL, fino a un massimo di 64 ore l'anno.
L'orario medio vale anche per ristoranti e bar?
No. La disciplina si applica ad alberghi, campeggi e villaggi turistici, porti turistici e rifugi alpini. I pubblici esercizi hanno un proprio CCNL con regole distinte sull'orario.
Basta un accordo individuale con il dipendente per non pagare lo straordinario?
No. Per legge il riposo compensativo può sostituire le maggiorazioni dello straordinario solo se lo consente un contratto collettivo (art. 5, D.Lgs. 66/2003). Un accordo individuale oltre le regole del CCNL espone l'azienda al recupero di maggiorazioni, contributi e sanzioni.
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