Paghe e festività

Busta paga novembre 2026: come gestire Ognissanti di domenica e l'ex festività del 4 novembre

Quota aggiuntiva per la festività cadente di domenica, 4 novembre secondo il CCNL, lavoratori in Cig/Fis e imposta sostitutiva del 15% sul lavoro festivo: tutto quello che serve per chiudere correttamente i cedolini di novembre.

A cura di Elisabetta Baroldi, Consulente del Lavoro, laurea magistrale in Giurisprudenza all'Università Bocconi, specializzata nei CCNL Turismo, Campeggi e Villaggi Turistici e Pubblici Esercizi - Studio Baroldi, consulenza del lavoro dal 1980.

Sintesi rapida

  • 1° novembre 2026 (Ognissanti) cade di domenica: spetta un importo aggiuntivo pari a una quota giornaliera, di norma 1/26 della retribuzione mensile o 1/6 di quella settimanale, salvo diverso CCNL.
  • 4 novembre: non è festivo, la celebrazione è spostata alla prima domenica di novembre. Il trattamento dipende dal CCNL: molti contratti riconoscono quello della festività cadente di domenica.
  • Chi lavora il 1° novembre riceve la retribuzione per la festività, il compenso per le ore lavorate e la maggiorazione festiva del CCNL.
  • Cig/Fis: la festività è a carico dell'azienda o della Cassa a seconda del tipo di sospensione e di retribuzione.
  • Fisco: le maggiorazioni per lavoro festivo possono essere tassate con l'imposta sostitutiva del 15% (entro 1.500 euro, reddito 2025 fino a 40.000 euro).

Le due ricorrenze di novembre 2026 in busta paga

Nel cedolino di novembre 2026 le aziende devono gestire due giornate diverse tra loro: la festività di Ognissanti, il 1° novembre, che quest'anno cade di domenica, e l'ex festività del 4 novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. La prima è una festività a tutti gli effetti, la seconda non lo è più dal 1977 ma continua a produrre effetti economici in base alla contrattazione collettiva.

Il calendario di quest'anno crea una coincidenza che genera spesso dubbi: la celebrazione del 4 novembre è fissata per legge alla prima domenica di novembre, che nel 2026 è proprio domenica 1° novembre. Restano però due trattamenti distinti, da verificare separatamente nel CCNL applicato.

1° novembre (Ognissanti): il trattamento economico

Ai fini economici il 1° novembre è considerato festività infrasettimanale, in base all'articolo 2 della legge 260/1949 e al Dpr 792/1985. La legge disciplina il trattamento del lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali, mentre i contratti collettivi completano la materia sia sul piano economico sia su quello normativo.

Festività goduta, cioè senza lavoro

Quando la festività è goduta, ai lavoratori che non sono retribuiti in misura fissa mensile (in alcuni CCNL gli operai e/o i lavoratori in somministrazione) spetta un trattamento economico pari a 1/6 della retribuzione settimanale.

Per impiegati ed altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, invece, una festività che non cade di domenica non dà diritto ad alcun importo aggiuntivo, perché è già compresa nello stipendio mensile.

Festività che coincide con la domenica: il caso del 2026

Quando la festività nazionale cade di domenica, come accade quest'anno, ai lavoratori spetta un importo ulteriore pari a una quota giornaliera di retribuzione. Salvo diversa previsione del contratto collettivo, la quota corrisponde a 1/26 della retribuzione mensile fissa per i mensilizzati e a 1/6 della retribuzione settimanale per chi è retribuito settimanalmente. Questo trattamento non si applica al pubblico impiego.

Lavoro prestato il 1° novembre

Se il dipendente lavora nella giornata festiva, oltre alla normale retribuzione dovuta per la festività gli spettano il compenso per le ore effettivamente lavorate e le maggiorazioni per lavoro festivo previste dal CCNL. È il caso tipico di hotel, campeggi, ristoranti e bar aperti nel ponte di Ognissanti.

Mensilizzati

Festività infrasettimanale: nulla in più, è già nello stipendio. Festività di domenica (1° novembre 2026): quota aggiuntiva di norma pari a 1/26 della retribuzione mensile.

Retribuiti a ore o a settimana

Festività goduta: trattamento pari a 1/6 della retribuzione settimanale. Festività di domenica: quota aggiuntiva di norma pari a 1/6 della retribuzione settimanale.

4 novembre: ex festività, decide il CCNL

Il 4 novembre, festa dell'Unità nazionale, non è un giorno festivo: con la legge 54/1977 la sua celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre. Sono i contratti collettivi a stabilire se per questa giornata spetti il trattamento delle festività che cadono di domenica.

Due esempi. Il CCNL Metalmeccanici industria (articolo 9) prevede che per il 4 novembre, celebrato la prima domenica del mese, il lavoratore riceva il trattamento delle festività coincidenti con la domenica. Il CCNL Terziario Confcommercio contiene una previsione analoga, richiamando espressamente l'articolo 1, secondo comma, della legge 54/1977.

La regola operativa è quindi una sola: verificare sempre il contratto collettivo applicato, sia per i lavoratori retribuiti a ore sia per quelli retribuiti in misura fissa.

Esempio pratico

Impiegata a tempo pieno, CCNL Terziario Confcommercio, retribuzione mensile lorda di 1.800 euro, non lavora domenica 1° novembre 2026.

Ognissanti di domenica: 1.800 / 26 = 69,23 euro in aggiunta allo stipendio.
Ex festività del 4 novembre: il CCNL Terziario la tratta come festività coincidente con la domenica, quindi spettano altri 69,23 euro.
Totale aggiuntivo nel cedolino di novembre: 138,46 euro lordi, soggetti a contributi ed IRPEF insieme alla retribuzione del mese.

Con un CCNL diverso il secondo importo potrebbe cambiare o avere una disciplina specifica: per questo il contratto applicato va sempre letto prima di elaborare il cedolino.

Festività di novembre nel CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

Nel turismo e nella ristorazione il ponte di Ognissanti è spesso un periodo di apertura, quindi le casistiche più frequenti sono due: dipendente che lavora domenica 1° novembre e dipendente a riposo. Nel primo caso alla retribuzione della festività si sommano le ore lavorate con la maggiorazione festiva contrattuale; nel secondo spetta la quota aggiuntiva per la festività cadente di domenica.

Per il 4 novembre i contratti del settore hanno regole proprie, che non vanno date per scontate partendo da quanto previsto in altri CCNL. Il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo, ad esempio, dedica al 4 novembre un articolo specifico, distinto da quello sulle festività. Prima di chiudere i cedolini conviene quindi controllare la clausola esatta del CCNL applicato (Turismo Confcommercio, Pubblici Esercizi o Campeggi e Villaggi Turistici), anche per i lavoratori stagionali con contratto ancora in corso a novembre.

Lavoratori in cassa integrazione o FIS

Se la festività infrasettimanale cade durante un periodo di Cig o FIS, occorre stabilire chi la paga. Il compenso per la festività resta a carico dell'azienda, e non è quindi integrabile dalla Cassa, per i lavoratori:

  • a orario ridotto, cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
  • sospesi a zero ore settimanali, se retribuiti a ore e non in misura fissa mensile, e sospesi da non più di due settimane.

Il trattamento della festività è invece a carico della Cassa per i lavoratori:

  • sospesi a zero ore settimanali, se retribuiti a ore e non in misura fissa mensile, e sospesi da oltre due settimane;
  • sospesi a zero ore settimanali, se retribuiti in misura fissa mensile, anche se sospesi da non più di due settimane.
SituazioneFestività a carico di
Cig/Fis a orario ridottoDatore di lavoro
Retribuzione a ore: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugnoSempre datore di lavoro
Retribuzione a ore: festività nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/FisDatore di lavoro
Retribuzione a ore: festività infrasettimanali dopo i primi 15 giorniINPS (esclusi sempre sabati e domeniche)
Mensilizzati sospesi a zero ore, anche da non più di due settimaneCassa

Contributi ed IRPEF sulle festività

Quanto erogato per le festività entra nell'imponibile previdenziale insieme alla retribuzione del mese, ai fini dei contributi a carico del datore di lavoro e del dipendente. Al netto delle ritenute previdenziali, la stessa somma concorre all'imponibile IRPEF del lavoratore relativo al mese di novembre.

Imposta sostitutiva del 15% sul lavoro festivo nel 2026

Sul piano fiscale può applicarsi l'imposta sostitutiva introdotta dall'articolo 1, commi 10-12, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026). Per il periodo d'imposta 2026, salvo rinuncia formale del lavoratore, le somme corrisposte entro il limite annuo di 1.500 euro sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, se riguardano:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 66/2003 e dei contratti collettivi nazionali;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dalla contrattazione collettiva;
  • indennità di turno ed ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

L'imposta è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025. Il lavoratore non deve presentare alcuna domanda, ma può sempre scegliere la tassazione ordinaria con una rinuncia espressa e scritta. Per il versamento si usano i codici tributo istituiti con la risoluzione 2/2026 dell'Agenzia delle Entrate.

Maggiorazioni per lavoro festivoPrima (periodo d'imposta 2025)Dopo (periodo d'imposta 2026)
TassazioneIRPEF ordinaria più addizionali regionali e comunaliImposta sostitutiva del 15%, che sostituisce IRPEF ed addizionali
Limite-1.500 euro annui
Requisito reddituale-Reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro
Chi è escluso-Chi rinuncia per iscritto; dipendenti pubblici

Cosa non rientra nel 15%: secondo le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E e n. 3/E del 2026 sono esclusi dalla tassazione agevolata:

  • le somme erogate in base ad accordi territoriali o aziendali;
  • gli istituti retributivi indiretti a carico del datore in caso di assenza (malattia, maternità o paternità, infortunio) e quelli differiti, come il TFR;
  • le voci di retribuzione ordinaria diretta, comprese tredicesima e quattordicesima;
  • lo straordinario a qualsiasi titolo, salvo quello notturno o festivo;
  • i compensi che, pur chiamati maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria (art. 1, comma 11, legge 199/2025).

⚠️ Errori frequenti nel cedolino di novembre

  • Pagare il 4 novembre in automatico senza leggere la clausola del CCNL, o al contrario non pagarlo quando il contratto lo prevede.
  • Dimenticare la quota aggiuntiva per Ognissanti ai mensilizzati, pensando che la festività sia già nello stipendio: vale solo quando non cade di domenica.
  • Applicare il 15% a voci escluse, come la retribuzione ordinaria della giornata o lo straordinario non festivo né notturno. Per lo straordinario festivo o notturno, invece, l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 3/E del 2026) ammette all'agevolazione l'intera retribuzione corrisposta.
  • Non verificare il reddito 2025 del dipendente e la presenza di una rinuncia scritta prima di applicare la sostitutiva.
  • Porre a carico della Cassa una festività che spetta al datore di lavoro, o viceversa, nei periodi di Cig/Fis.

Normativa di riferimento

  • Legge 27 maggio 1949, n. 260, art. 2 - festività nazionali e trattamento economico.
  • D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 - giorni festivi.
  • Legge 5 marzo 1977, n. 54, art. 1 - soppressione del 4 novembre come festività e celebrazione nella prima domenica di novembre.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 10-12 - imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e a turni.
  • Agenzia delle Entrate: risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026 (codici tributo), circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 e circolare n. 3/E del 24 giugno 2026.
  • Fonte di approfondimento: M. Regina, NT+ Lavoro - Il Sole 24 Ore, 2 novembre 2026.
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Domande frequenti

Il 1° novembre 2026 cade di domenica: cosa spetta in busta paga?

Spetta un importo aggiuntivo pari a una quota giornaliera di retribuzione: di norma 1/26 della retribuzione mensile per i mensilizzati e 1/6 della retribuzione settimanale per chi è retribuito settimanalmente, salvo diversa previsione del CCNL. Il trattamento non è previsto per il pubblico impiego.

Il 4 novembre è un giorno festivo?

No. La legge 54/1977 ha spostato la celebrazione del 4 novembre alla prima domenica del mese. È il CCNL a stabilire se spetta il trattamento delle festività che coincidono con la domenica, come prevedono ad esempio il CCNL Metalmeccanici industria ed il CCNL Terziario Confcommercio.

Chi lavora domenica 1° novembre 2026 cosa riceve?

Riceve la normale retribuzione spettante per la festività, più il compenso per le ore effettivamente lavorate e le maggiorazioni per lavoro festivo previste dal CCNL.

Chi paga la festività se il lavoratore è in cassa integrazione o FIS?

Dipende dalla situazione. Resta a carico dell'azienda per i lavoratori a orario ridotto e per quelli retribuiti a ore sospesi a zero ore da non più di due settimane. È a carico della Cassa per i lavoratori a ore sospesi a zero ore da oltre due settimane e per i mensilizzati sospesi a zero ore, anche da non più di due settimane.

L'imposta sostitutiva del 15% si applica al lavoro festivo di novembre 2026?

Sì, alle maggiorazioni ed indennità per lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale previste dalla contrattazione collettiva, entro 1.500 euro annui, per i dipendenti privati con reddito di lavoro dipendente 2025 fino a 40.000 euro e salvo rinuncia scritta del lavoratore.

Il lavoratore deve fare domanda per avere la tassazione al 15%?

No. L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro come sostituto d'imposta. Il lavoratore può invece optare per la tassazione ordinaria con una rinuncia espressa e scritta.

Sintesi informativa non esaustiva dei chiarimenti ufficiali: non sostituisce una consulenza personalizzata e potrebbe non riflettere gli ultimissimi aggiornamenti normativi o di prassi. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.

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