Sintesi rapida
- La circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 estende al giorno immediatamente precedente al certificato la tutela previdenziale anche per le visite ambulatoriali, non solo domiciliari come accadeva finora.
- La possibilità resta limitata a un solo giorno prima della data del certificato: non è ammesso un differimento maggiore.
- Il giorno precedente non deve essere un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale: in questi casi il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale (ex Guardia Medica).
- La regola vale anche per i certificati di continuazione e di ricaduta della malattia.
- La novità incide sul calcolo dei tre giorni di carenza a carico del datore di lavoro e sulla compilazione del Libro Unico del Lavoro.
L'INPS, con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha rivisto in parte il trattamento economico riservato ai lavoratori malati quando la copertura del certificato medico si estende al giorno precedente rispetto alla data di rilascio dello stesso. A indurre l'Istituto al cambio di orientamento hanno contribuito il contesto sociosanitario nazionale - caratterizzato dalla diminuzione dei medici di base, dall'incremento dei compiti organizzativi e assistenziali di quelli in attività e dalla prassi di accessi programmati agli ambulatori - e il parere favorevole ottenuto dal ministero del Lavoro.
Come funzionava prima della circolare 92/2026
Fino al 3 settembre 2026, la decorrenza dell'inizio della malattia era fissata, di norma, in coincidenza con la data di rilascio del certificato medico e non poteva retroagire al giorno prima se non per situazioni particolari. Nello specifico, l'INPS riconosceva il giorno di malattia immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato telematico solo se tale giorno veniva inserito dal medico nel campo "Dichiara di essere ammalato dal..." e, in ogni caso, soltanto per le visite domiciliari.
L'obiettivo di questa impostazione - valida anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia - era di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venisse effettuata nel giorno stesso della chiamata al medico curante, tenendo conto della facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro dei medici di medicina generale, di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno immediatamente successivo, e solo se ritenuta strettamente necessaria. Il limite alla sola visita domiciliare, però, escludeva un numero crescente di casi: quelli in cui il lavoratore, per accedere all'ambulatorio del proprio medico di base, deve prenotarsi e attendere il primo appuntamento disponibile, che spesso cade il giorno successivo a quello in cui compaiono i sintomi.
Cosa cambia: la tutela si estende anche alla visita ambulatoriale
Con un'«interpretazione evolutiva» del regolamento del 1963 che disciplina la procedura relativa alla malattia del lavoratore, l'INPS ha allargato la tutela previdenziale al giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico anche all'ipotesi, finora esclusa, della visita ambulatoriale. Dal 4 settembre 2026, quindi, se il lavoratore si ammala un giorno ma riesce a ottenere una visita presso l'ambulatorio del medico curante solo il giorno successivo, la tutela previdenziale può coprire anche il primo giorno, alle stesse condizioni già previste per le visite domiciliari.
| Prima della circolare 92/2026 | Dopo la circolare 92/2026 (dal 4/9/2026) |
|---|---|
| Il giorno precedente al certificato era riconosciuto solo in caso di visita domiciliare. | Il giorno precedente al certificato è riconosciuto anche in caso di visita ambulatoriale, alle stesse condizioni della visita domiciliare. |
| Per le visite in ambulatorio, la malattia decorreva sempre dalla data di rilascio del certificato, anche se i sintomi erano comparsi il giorno prima. | Anche per le visite in ambulatorio, il medico può indicare come inizio della malattia il giorno precedente, se lo riporta nel campo "Dichiara di essere ammalato dal...". |
| Nessuna distinzione esplicita nella circolare tra visita domiciliare e ambulatoriale per la certificazione di continuazione e ricaduta: si applicava comunque solo alla domiciliare. | La regola del giorno precedente si applica, alle stesse condizioni, anche alla certificazione di continuazione e di ricaduta della malattia. |
| Restava comunque esclusa la retrodatazione oltre un giorno e nei festivi/weekend. | Restano invariati gli stessi limiti: un solo giorno di retrodatazione, esclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali. |
Le condizioni per il riconoscimento del giorno precedente
Il giorno di inizio dell'evento morboso acquisisce un'importanza fondamentale ai fini dell'individuazione dei primi tre giorni di malattia (la cosiddetta carenza) che restano a carico del datore di lavoro, delle percentuali di indennizzo e del periodo massimo coperto. Per questo l'INPS ha mantenuto criteri precisi anche nella nuova interpretazione:
Le due condizioni che devono coesistere
1. Un solo giorno di retrodatazione. Il riconoscimento vale esclusivamente per il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato. Se il campo "Dichiara di essere ammalato dal..." riporta una data anteriore di più di un giorno, la tutela per i giorni precedenti non viene riconosciuta.
2. Il giorno precedente deve essere un giorno feriale ordinario. La possibilità di retrodatare la malattia resta esclusa se il giorno precedente è un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale, poiché in queste circostanze il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (l'ex Guardia Medica) per ottenere comunque un certificato tempestivo.
Esempio pratico
Una dipendente di un ristorante accusa i primi sintomi influenzali martedì sera. Mercoledì mattina chiama il medico di base, che però ha disponibilità solo per il pomeriggio del giorno successivo. Giovedì la dipendente si reca in ambulatorio e il medico, verificato lo stato febbrile riferito, redige il certificato indicando come inizio malattia il giorno di mercoledì. Con la nuova interpretazione dell'INPS, la tutela previdenziale copre anche mercoledì, perché si tratta di un solo giorno di retrodatazione e mercoledì è un giorno feriale ordinario. Se invece i sintomi fossero comparsi sabato e la dipendente fosse riuscita ad andare dal medico solo lunedì, il venerdì-sabato non sarebbe stato coperto: in quel caso avrebbe dovuto rivolgersi alla continuità assistenziale nel weekend.
Cosa cambia per hotel, campeggi e ristorazione
Nel settore turistico-ricettivo, dove il personale è spesso impiegato su turni e la sostituzione last-minute di un addetto malato ha un impatto operativo diretto (cucina, sala, reception), la corretta individuazione del primo giorno di malattia è particolarmente rilevante: incide sul trattamento economico integrativo previsto dai CCNL di settore (Turismo Confcommercio, Campeggi e Villaggi Turistici, Pubblici Esercizi) per i giorni di carenza a carico del datore di lavoro, oltre che sulla pianificazione dei turni sostitutivi. Verificare con attenzione la data indicata nel certificato, soprattutto nei casi di visita ambulatoriale del giorno successivo alla comparsa dei sintomi, evita contestazioni sia sul fronte retributivo sia su quello organizzativo.
Riferimenti normativi citati
- Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Regolamento (R.D.) del 1963 sulla procedura relativa alla malattia del lavoratore, oggetto dell'interpretazione evolutiva
Per la corretta gestione dei singoli casi di malattia e per la verifica dell'impatto sulla carenza e sul LUL si consiglia sempre una verifica con un consulente del lavoro.
Checklist: gestire i certificati di malattia dopo la circolare 92/2026
- Formazione del personale amministrativo: assicurarsi che chi gestisce le presenze sappia riconoscere, nel certificato telematico, l'eventuale giorno precedente indicato nel campo "Dichiara di essere ammalato dal...".
- Verifica del giorno della settimana: controllare che il giorno precedente riconosciuto non cada di sabato, domenica o in un giorno festivo infrasettimanale.
- Ricalcolo della carenza: se il giorno di inizio malattia viene anticipato, aggiornare di conseguenza il conteggio dei tre giorni a carico dell'azienda.
- Comunicazione ai responsabili di reparto: nel settore turistico-ricettivo, informare chi pianifica i turni della possibile retrodatazione di un giorno, utile per la gestione delle sostituzioni.
- Verifica sul LUL differito: per le aziende con calendario differito, controllare che l'elaborazione di ottobre recepisca correttamente le presenze di settembre alla luce della nuova regola.
Domande frequenti
Cosa cambia con la circolare INPS 92/2026 sul certificato di malattia?
Dal 4 settembre 2026 l'INPS riconosce la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico, non solo in caso di visita domiciliare come accadeva finora, ma anche quando la visita si svolge in ambulatorio.
Se mi ammalo un giorno e vado dal medico il giorno dopo, sono coperto per il primo giorno?
Sì, a condizione che il medico indichi nel campo "Dichiara di essere ammalato dal..." il giorno precedente e che quel giorno non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale. In questi ultimi casi il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale (ex Guardia Medica).
La nuova regola vale anche per la continuazione o la ricaduta della malattia?
Sì, la circolare INPS 92/2026 precisa che il criterio del giorno precedente si applica anche alla certificazione di continuazione e di ricaduta della malattia, alle stesse condizioni previste per il primo certificato.
Il certificato di malattia può essere retroattivo di più di un giorno?
No. Il riconoscimento resta limitato al solo giorno immediatamente precedente alla data di redazione del certificato. Se il campo "Dichiara di essere ammalato dal..." riporta una data anteriore di oltre un giorno, la tutela per i giorni precedenti non viene riconosciuta.
Perché weekend e festivi restano esclusi dal riconoscimento del giorno prima?
Perché in quei giorni il lavoratore avrebbe comunque potuto rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (l'ex Guardia Medica) per ottenere un certificato tempestivo, quindi non si applica la stessa esigenza di tutela legata alla difficoltà di accesso all'ambulatorio del medico di base nei giorni feriali.
Da quando si applica la nuova interpretazione dell'INPS?
Dalla data di pubblicazione della circolare, il 4 settembre 2026. Per i datori di lavoro che adottano il calendario differito nella redazione del Libro Unico del Lavoro, l'effetto pratico sulle presenze di settembre si vedrà nell'elaborazione di ottobre.
La novità cambia il conteggio dei tre giorni di carenza a carico del datore di lavoro?
Sì, indirettamente. Se il giorno di inizio della malattia viene riconosciuto un giorno prima rispetto al rilascio del certificato, anche il conteggio dei tre giorni di carenza a carico del datore di lavoro decorre da quella data anticipata.
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