CALDO LAVORO CAMPEGGI 2026: OBBLIGHI E SICUREZZA PER CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E STABILIMENTI BALNEARI

23/06/2026

Aggiornato al 7 luglio 2026. L’estate 2026 cambia le regole per tutti i datori di lavoro del settore turistico con dipendenti all’aperto. Nuova Ordinanza Veneto n. 58/2026, DVR aggiornato obbligatorio e Worklimate da consultare ogni giorno: campeggi, villaggi turistici, hotel e stabilimenti balneari devono sapere cosa fare – e cosa documentare – per proteggere i lavoratori dal caldo estremo ed evitare sanzioni


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Con la presente circolare vi aggiorniamo sul quadro normativo relativo alla protezione dei lavoratori dal caldo estremo nell’estate 2026 e sugli strumenti operativi a disposizione. Il quadro si è consolidato rispetto alla stagione 2025: nuova Ordinanza regionale del Veneto, DVR con sezione rischio termico ora obbligatoria tutto l’anno e, da ultimo, indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’attività di vigilanza. Il contenuto è aggiornato al 7 luglio 2026.

🔄 Aggiornamento del 2 luglio 2026: la Regione Veneto ha esteso il divieto di lavoro all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 anche a rider, cantieri stradali, logistica di piazzale e produzione di vetro artistico, oltre ai settori già previsti.

🔄 Aggiornamento del 7 luglio 2026: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Nota n. 5484 del 6 luglio 2026 con indicazioni operative per l’attività di vigilanza sul rischio da stress termico. Gli ispettori verificano in particolare la presenza della valutazione del rischio calore nel DVR (e nel POS, ove applicabile) e l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione, con possibilità di sospensione dei lavori nei casi più gravi. Obbligo di intervento grava anche sul preposto. Si veda più avanti “Vigilanza ispettiva: cosa verificano gli ispettori“.

1. Il quadro normativo: cosa è cambiato nel 2026

In poco più di dodici mesi si sono succeduti otto provvedimenti che hanno ridefinito obblighi e tutele per tutte le imprese con lavoratori esposti al caldo. La tabella seguente riepiloga la cronologia normativa completa.

1 LUG
2025
Ordinanza n. 34 – Regione Veneto
Prima ordinanza estiva: divieto di lavoro all’aperto 12:30-16:00 nei giorni di rischio “alto” su Worklimate. Settori espliciti: agricoltura, florovivaismo, edilizia all’aperto, cave. Valida fino al 31 agosto 2025.
2 LUG
2025
Protocollo Quadro Nazionale rischio caldo sul lavoro
Firmato da Governo, sindacati e associazioni datoriali. Estende le tutele a tutti i settori con lavoratori all’aperto. Introduce la CIGO con causale climatica anche per i lavoratori stagionali.
3 LUG
2025
Messaggio INPS n. 2130/2025
Istruzioni operative CIGO caldo: le due causali disponibili, documentazione richiesta, criteri di valutazione. I bollettini meteo vengono acquisiti d’ufficio dall’INPS. Ancora in vigore come riferimento operativo nel 2026.
9 LUG
2025
D.M. n. 95/2025 – Recepimento ufficiale del Protocollo
Il Ministero del Lavoro recepisce formalmente il Protocollo Quadro. Costituisce il riferimento giuridico vincolante per tutti i datori di lavoro con dipendenti all’aperto.
17 GIU
2026
Ordinanza n. 58/2026 – Regione Veneto
Seconda stagione consecutiva: confermato il divieto 12:30–16:00. In vigore dal 17 giugno al 31 agosto 2026 – quasi due settimane di anticipo rispetto al 2025. Recepisce le “Linee di indirizzo” della Conferenza delle Regioni dell’11 giugno 2026 e la DGR n. 568/2026.
22 GIU
2026
Decreto Legge CIG in deroga – C.d.M. (in attesa di G.U.)
Reintroduce la Cassa Integrazione in deroga per eccezionali ondate di calore, confermando il modello 2025. EONE confermato: nessun contributo addizionale, non erode il massimale delle 52 settimane. Istruzioni INPS attese a luglio 2026.
2 LUG
2026
Estensione dell’Ordinanza n. 58/2026 – Regione Veneto
Il Presidente della Regione Veneto ha esteso il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00, in vigore fino al 31 agosto 2026, anche a cantieri stradali, logistica di piazzale, rider e produzione di vetro artistico, oltre ai settori già previsti (agricoltura, florovivaismo, edilizia all’aperto, cave). L’ordinanza raccomanda inoltre ai datori di lavoro di valutare la rimodulazione degli orari di svolgimento delle prestazioni.
6 LUG
2026
▶ NUOVO
Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5484/2026
Indicazioni operative per l’attività di vigilanza sul rischio da stress termico. Richiama il Protocollo Quadro (D.M. 95/2025) e definisce i criteri di controllo su valutazione del rischio, DVR/POS e misure di prevenzione effettivamente adottate.

2. Chi è obbligato: campeggi, villaggi, hotel, stabilimenti balneari

⚠️ Attenzione – L’ordinanza non cita campeggi e turismo, ma gli obblighi si applicano comunque
L’Ordinanza n. 58/2026, anche nella versione estesa del 2 luglio 2026, cita espressamente agricoltura, florovivaismo, edilizia all’aperto, cave, cantieri stradali, logistica di piazzale, rider e produzione di vetro artistico. Campeggi, villaggi turistici, hotel, ristoranti e stabilimenti balneari non sono menzionati direttamente. Tuttavia il D.M. 95/2025 (Protocollo Quadro) e le Linee guida nazionali 2026 si applicano a tutti i datori di lavoro con lavoratori che svolgono attività fisica intensa all’aperto in condizioni di caldo altrettanto intenso, indipendentemente dal CCNL applicato (CCNL Campeggi, CCNL Federturismo, CCNL Pubblici Esercizi).

Le figure professionali più coinvolte nelle strutture del settore aria aperta e del turismo balneare:


Giardinieri e addetti al verde – attività intensa all’aperto, rientrano pienamente nel Protocollo Quadro nazionale

Addetti alla manutenzione esterna – strade interne, spazi comuni, impianti (spesso con macchinari che generano calore aggiuntivo)

Bagnini e assistenti bagnanti – piscine, laghi, spiagge: esposizione solare prolungata con attività fisica sostenuta

Addetti al noleggio attrezzature – spiaggia, piscina, sport all’aperto

Camerieri ai tavoli all’aperto – stabilimenti, ristoranti con dehors, spazi comuni all’aperto

Addetti alle pulizie degli spazi esterni – viali, piazzole, blocchi servizi

3. Worklimate: come si usa e quando scatta l’obbligo

Worklimate (INAIL-CNR) è lo strumento ufficiale per la valutazione del rischio da stress termico. La sua consultazione quotidiana e documentata è obbligo esplicito sia dell’Ordinanza Veneto che del Protocollo Quadro nazionale.

Livello Condizione Azione richiesta
🟢 BASSO Condizioni meteo nella norma Attività normale. Monitorare nei giorni successivi. Conservare lo screenshot giornaliero nel registro aziendale.
🟡 MEDIO Temperature elevate, rischio crescente Adottare misure preventive: pause programmate, idratazione continua, DPI adeguati. Attenzione massima ai soggetti fragili (over 55, patologie cardiovascolari, gravidanza).
🔴 ALTO Stress termico rilevante – scatta l’obbligo Sospendere le attività all’aperto 12:30-16:00. Documentare le misure adottate. La mancata sospensione è illecito amministrativo.
📍 Come accedere a Worklimate | Guida rapida
Aprire worklimate.it → Previsioni → Previsioni del rischio caldo. Selezionare «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa». Scegliere il comune o l’area geografica. Scaricare o fotografare il risultato con data e livello di rischio e conservarlo nel registro aziendale per almeno 5 anni.⛔ Errore frequente: non basta verificare una volta a settimana. Il rischio varia giorno per giorno, la verifica deve essere quotidiana e tracciata.

4. Misure obbligatorie e responsabilità del datore di lavoro

Il mancato rispetto delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008, dalle Linee guida nazionali 2026 e dal Protocollo Quadro (D.M. 95/2025) può configurare responsabilità civile e penale: sanzioni amministrative, responsabilità per lesioni colpose, risarcimento danni al lavoratore e maggiorazioni del premio INAIL.

🛡 Checklist operativa obbligatoria

Quotidiano
Verifica e documentazione di Worklimate ogni mattina prima dei turni all’aperto
Turni
Sospendere o rimodulare le attività all’aperto 12:30–16:00 nei giorni di rischio “alto”
Pause
Garantire pause programmate in zone d’ombra o ambienti climatizzati — non facoltative
Rotaz.
Alternare i lavoratori nelle mansioni più gravose durante le ore più calde
Idrataz.
Acqua fresca e sali minerali disponibili gratuitamente durante i turni all’aperto
DPI
Cappellino/tesa parasole, abbigliamento leggero e traspirante, crema solare
DVR
Aggiornare il DVR con la sezione rischio termico/microclima — obbligatorio tutto l’anno dal 2026 (D.M. febbraio 2026)
Formaz.
Informare e formare i lavoratori su rischi da calore, sintomi del colpo di calore e procedure di emergenza
Docum.
Conservare tutta la documentazione per almeno 5 anni: screenshot Worklimate, registro pause, comunicazioni ai lavoratori

Il numero 1500 (MLPS/INAIL, attivo dal 22 giugno 2026, lunedì–venerdì ore 9–17) è il numero di pubblica utilità per informazioni sulle ondate di calore: comunicarlo ai lavoratori più fragili (over 55, soggetti con patologie cardiovascolari o respiratorie).

Vigilanza ispettiva: cosa verificano gli ispettori (Nota INL n. 5484/2026)

🔍 Cosa verificano gli ispettori sul campo
La Nota individua come prioritari i settori edilizia, agricoltura, logistica e lavori stradali/rider – ma, come già evidenziato per l’Ordinanza regionale, i principi del D.M. 95/2025 richiamati si applicano a tutti i datori di lavoro con attività fisica intensa all’aperto, incluso il turismo balneare e ricettivo. In sede di controllo, gli ispettori accertano innanzitutto che il rischio da stress termico (art. 28, D.Lgs. 81/2008) sia stato valutato nel DVR – e nel POS, ove applicabile – tenendo conto di: mansioni svolte all’aperto non occasionalmente, orari di lavoro nelle ore più calde, sforzo fisico intenso (anche con uso di DPI), ubicazione del luogo di lavoro e caratteristiche soggettive dei lavoratori (età, salute, genere). Non basta la sola valutazione: viene controllata anche l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione – rimodulazione degli orari (anche anticipando il turno all’alba), rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose, pause in zone d’ombra, acqua fresca disponibile, indumenti leggeri e traspiranti, fino alla sospensione temporanea dell’attività nei casi di rischio non accettabile – oltre a informazione e formazione sui colpi di calore, consultazione del rappresentante dei lavoratori (RLS o RLST nelle strutture prive di RLS interno) e sorveglianza sanitaria mirata da parte del Medico Competente per i lavoratori più fragili.

In caso di carenze, gli ispettori possono impartire una prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, D.Lgs. 81/2008 (in combinato disposto con l’art. 28, comma 2, lett. a) o b), oltre a un ordine di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p. La ripresa delle lavorazioni è condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie. Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 81/2008.

 

5. Cassa integrazione per caldo (CIGO): quando e come richiederla

Quando il rischio Worklimate è Altoe solo se si è costretti a sospendere totalmente le attività all’aperto – è possibile accedere alla CIGO con causale eventi meteo/clima caldo per non sostenere il costo della retribuzione delle ore ferme. Il riferimento operativo è il Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025, valido anche per il 2026. Essendo classificata come EONE (evento oggettivamente non evitabile), non è richiesta anzianità aziendale di 30 giorni e non è dovuto il contributo addizionale — vale anche per i lavoratori stagionali.

Le due causali disponibili

Causale A
Ordine di pubblica autorità
Da usare quando la sospensione è imposta da ordinanza regionale. Non occorre allegare il documento: è sufficiente indicare ente, data e numero del provvedimento. È la causale più solida in sede di istruttoria INPS.
Causale B
Evento meteo – temperature elevate
Da usare in tutti gli altri casi di caldo eccessivo che impedisce lo svolgimento delle attività. Applicabile anche in assenza di ordinanza, purché adeguatamente documentato tramite Worklimate e relazione tecnica specifica.
🌡 Nota importante sulla temperatura percepita
Anche se la temperatura effettiva è inferiore ai 35°C, si può accedere alla CIGO se la temperatura percepita è superiore – situazione frequente per chi lavora all’aperto con esposizione solare diretta senza ombra, con macchinari che generano calore o in ambienti chiusi non climatizzati con alta umidità.

Scadenze per la presentazione della domanda

Periodo della sospensione Scadenza domanda CIGO
Giugno 2026 31 luglio 2026 – termine non sanabile
Luglio 2026 31 agosto 2026 – termine non sanabile
Agosto 2026 30 settembre 2026 – termine non sanabile
❌ Errore più comune che causa il rigetto
Presentare la relazione tecnica con la sola indicazione generica “caldo eccessivo”. L’INPS richiede di descrivere perché quella specifica mansione non poteva proseguire, con luogo preciso, fascia oraria, condizioni ambientali e temperatura percepita.

FAQ – Domande frequenti

Gli obblighi di sicurezza si applicano ai campeggi anche senza un’ordinanza specifica?

Sì. Il D.M. 95/2025 (Protocollo Quadro nazionale) si applica a tutti i datori di lavoro con dipendenti che svolgono attività fisica all’aperto in condizioni di caldo intenso, indipendentemente dal settore e dal CCNL applicato. Campeggi, villaggi, hotel e stabilimenti balneari sono quindi pienamente coinvolti: giardinieri, bagnini, addetti alla manutenzione esterna e camerieri ai tavoli all’aperto rientrano in piena tutela e i relativi obblighi (Worklimate, DVR aggiornato, DPI, pause) sono esigibili da subito.

Il DVR aziendale va aggiornato anche se non ci sono stati problemi negli anni scorsi?

Sì, e l’aggiornamento è obbligatorio entro questa stagione. Dal 2026, in applicazione del D.M. febbraio 2026 (Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), il rischio termico non è più solo una misura emergenziale estiva ma una sezione autonoma permanente del DVR, da mantenere aggiornata dodici mesi l’anno. Il mancato aggiornamento espone l’azienda alle sanzioni del D.Lgs. 81/2008 indipendentemente dal verificarsi di un incidente.

La CIGO per caldo vale anche per i lavoratori stagionali a tempo determinato?

Sì. Uno degli effetti più rilevanti del Protocollo Quadro 2025 è proprio l’estensione della CIGO caldo ai lavoratori stagionali. Essendo classificata EONE, non si applica il requisito di 30 giorni di anzianità aziendale, condizione particolarmente importante per campeggi e stabilimenti balneari che assumono personale stagionale a inizio estate.

Cosa succede se non si rispettano gli obblighi e un lavoratore si sente male per il caldo?

Le conseguenze possono essere gravi su più fronti: sanzioni amministrative ex D.Lgs. 81/2008, responsabilità penale per lesioni colpose (fino all’omicidio colposo nei casi più gravi), obbligo di risarcimento del danno al lavoratore e maggiorazione del premio INAIL. La mancata documentazione (assenza di screenshot Worklimate, DVR non aggiornato, assenza di registro pause) aggrava ulteriormente la posizione del datore di lavoro.

Quante regioni hanno emanato ordinanze sul caldo nel 2026?

Nel 2026 hanno emanato ordinanze analoghe a quella del Veneto almeno 9 regioni: Veneto, Lombardia, Liguria, Lazio, Umbria, Toscana, Puglia, Emilia-Romagna e Piemonte. Le strutture con dipendenti in queste regioni devono verificare la specifica ordinanza locale in aggiunta al Protocollo nazionale.

Cosa controllano gli ispettori del lavoro durante i controlli sul rischio caldo?

La Nota INL n. 5484 del 6 luglio 2026 chiarisce che gli ispettori verificano innanzitutto la presenza della valutazione del rischio da stress termico nel DVR – e nel POS, ove applicabile – considerando mansioni all’aperto, orari, sforzo fisico e caratteristiche dei lavoratori. Il controllo si estende poi all’effettiva attuazione delle misure di prevenzione, inclusa la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose: in assenza di valutazione o di misure adeguate, gli ispettori possono impartire una prescrizione ex art. 181 D.Lgs. 81/2008 e un ordine di polizia giudiziaria, con sospensione delle lavorazioni fino all’adozione dei correttivi.

Anche i campeggi senza RLS interno devono coinvolgere un rappresentante dei lavoratori?

Sì. Nelle strutture prive di RLS aziendale, come spesso accade in campeggi e piccole strutture ricettive, la consultazione va effettuata tramite l’RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). La Nota INL 5484/2026 richiama espressamente questo obbligo di consultazione nella valutazione del rischio caldo, così come il coinvolgimento del Medico Competente per la sorveglianza sanitaria mirata ai lavoratori più fragili.

 

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