CERTIFICATO DI AGIBILITÀ SPETTACOLO: LA SENTENZA 73/2026 RENDE RETROATTIVE LE SANZIONI PIÙ FAVOREVOLI

17/05/2026

Con la sentenza n. 73 del 12 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’esclusione della retroattività della disciplina più favorevole in materia di certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo. La pronuncia riguarda da vicino hotel, campeggi, ristoranti e stabilimenti balneari che impiegano animatori, musicisti e DJ con contratto di lavoro subordinato.

Certificato agibilità spettacolo: perché riguarda il turismo e la ristorazione

Il certificato di agibilità è il documento INPS che autorizza alberghi, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, bar e stabilimenti balneari a far esibire nei propri locali i lavoratori dello spettacolo (animatori, DJ, musicisti, ballerini, presentatori). La sua disciplina, prevista dal D.Lgs.C.P.S. 708/1947, ha subito negli anni diverse modifiche, l’ultima delle quali riguarda proprio le imprese turistiche e della ristorazione.

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La disciplina prima e dopo il 2018

Fino al 2017 l’obbligo del certificato di agibilità valeva per tutti i lavoratori dello spettacolo, inclusi quelli assunti con contratto di lavoro subordinato. La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, c. 1097) ha introdotto una disciplina più favorevole, esonerando le imprese dall’obbligo per i lavoratori subordinati, a condizione che i relativi contributi fossero regolarmente versati.

Situazione Prima della sentenza 73/2026 Dopo la sentenza 73/2026
Animatore/musicista subordinato, contributi regolari Esente dall’obbligo solo per le condotte dal 2018 in poi Esenzione applicabile retroattivamente, anche a sanzioni pregresse
Sanzione già irrogata prima del 2018 Non impugnabile per assenza di retroattività Impugnabile: la condotta non è più sanzionabile

La sentenza della Corte Costituzionale n. 73/2026

La questione è stata sollevata dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con ordinanza del 16 agosto 2025, nell’ambito di un giudizio promosso da un’impresa contro una sanzione amministrativa per non aver richiesto il certificato di agibilità relativo a lavoratori subordinati regolarmente contribuenti. Con la sentenza depositata il 12 maggio 2026, la Consulta ha riconosciuto natura sostanzialmente punitiva alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947, affermando che il principio di retroattività della norma più favorevole (lex mitior) si applica anche in questo ambito, in forza dell’art. 3 della Costituzione, dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.

Cosa cambia in pratica per hotel, campeggi, ristoranti e stabilimenti

Le imprese turistiche e della ristorazione che in passato hanno ricevuto una sanzione amministrativa per non aver richiesto il certificato di agibilità relativo a lavoratori subordinati (animatori, musicisti, DJ) regolarmente contribuenti, oggi possono far valere la retroattività della disciplina più favorevole e opporsi al provvedimento sanzionatorio, anche se la condotta contestata è precedente al 2018.

📌 In breve

  • La sentenza riguarda solo i lavoratori dello spettacolo subordinati, non gli autonomi
  • Condizione: i contributi devono essere stati regolarmente versati
  • Vale anche per le sanzioni relative a condotte precedenti al 2018
  • La sanzione resta comunque di €129,00 per lavoratore/giornata quando dovuta
  • Per gli autonomi (DJ, musicisti con P.IVA) l’obbligo di agibilità resta pieno e invariato

Attenzione: la sentenza NON riguarda i lavoratori autonomi

È fondamentale non confondere i due regimi. Per animatori, DJ e musicisti che operano come lavoratori autonomi o in forma occasionale, l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità resta pieno e invariato, indipendentemente dalla durata della prestazione. La pronuncia della Consulta interessa esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato.

Cosa fare se avete già ricevuto una sanzione

Le imprese turistiche e della ristorazione che hanno un contenzioso pendente, o che intendono valutare l’impugnazione di sanzioni pregresse relative a lavoratori subordinati regolarmente contribuenti, possono ora far valere questa pronuncia. È opportuno verificare caso per caso la natura del rapporto di lavoro e la regolarità dei versamenti contributivi al momento dei fatti contestati.

Domande frequenti

La sentenza 73/2026 mi permette di non richiedere mai più il certificato di agibilità?

No. Vale solo per i lavoratori subordinati con contributi regolarmente versati, e riguarda la retroattività delle sanzioni pregresse. Per i lavoratori autonomi l’obbligo resta pieno.

Un campeggio che ha ricevuto una sanzione nel 2016 per un animatore dipendente può opporsi oggi?

Sì, se il rapporto era di lavoro subordinato e i contributi erano regolarmente versati: la sentenza rende applicabile retroattivamente la disciplina più favorevole introdotta nel 2018.

Cosa rischia un ristorante che non richiede l’agibilità per un DJ autonomo?

Una sanzione amministrativa di €129,00 per ciascun lavoratore e per ogni giornata di prestazione priva del certificato, poiché per gli autonomi l’obbligo resta invariato.

Dove trovo tutti gli obblighi su animatori e musicisti nel turismo e nella ristorazione?

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