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04/03/2026
Dal 2026 tutti gli esercenti sono obbligati a collegare gli strumenti di pagamento elettronico (POS fisici e virtuali) agli strumenti di certificazione dei corrispettivi (Registratore Telematico o procedura web “Documento Commerciale on line”).
Il collegamento non è fisico ma si effettua tramite l’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, disponibile a partire da domani, 5 marzo 2026.
Chi è soggetto all’obbligo?
I soggetti che utilizzano un Registratore Telematico per certificare i corrispettivi ed accettano pagamenti elettronici tramite POS fisico o virtuale per operazioni soggette all’obbligo di documento commerciale.
Chi è escluso?
Non sono soggetti all’obbligo: chi certifica le vendite solo con fattura; i gestori di distributori automatici; i gestori di distributori di carburante e stazioni di ricarica veicoli elettrici; chi possiede un POS dedicato esclusivamente a operazioni esonerate dall’obbligo di documento commerciale (es. vendita tabacchi, generi di monopolio), purché quel POS non venga usato anche per altre operazioni.
Attenzione: se lo stesso POS viene usato sia per operazioni soggette all’obbligo di documento commerciale sia per operazioni esonerate, il collegamento è comunque obbligatorio.
Scadenze
Per i POS già posseduti al 1° gennaio 2026 o attivati nel corso di gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dall’apertura della procedura, quindi entro il 19 aprile 2026.
Per i POS attivati dopo gennaio 2026 o in caso di variazioni successive, il collegamento va registrato tra il 6° e l’ultimo giorno del 2° mese successivo all’attivazione o variazione. Ad esempio: POS attivato ad aprile 2026 → collegamento da effettuare tra il 6 e il 30 giugno 2026.
Va aggiornato in caso di: attivazione di un nuovo POS o RT, cambio di punto vendita, dismissione di un POS o RT, modifiche al contratto con l’operatore finanziario.
Quali informazioni serviranno per il collegamento?
Per ogni RT: matricola del dispositivo (reperibile dal QR code o dalla documentazione tecnica) e indirizzo del punto vendita.
Per ogni POS fisico: Terminal ID (codice identificativo univoco), codice fiscale e denominazione dell’Acquirer, cioè l’operatore finanziario con cui è stato stipulato il contratto, che può essere diverso dalla propria banca.
Per ogni POS virtuale: codice fiscale e denominazione dell’Acquirer. Questi dati si trovano nel contratto, nei report mensili o nell’area web dell’operatore; in caso di dubbi, contattare il servizio clienti dell’operatore finanziario.
Come procedere?
Il collegamento può essere effettuato dall’esercente in autonomia tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” (con SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline), oppure delegato a un intermediario abilitato (es. commercialista).
Il collegamento dei POS alla procedura web “Documento Commerciale on line” non è delegabile e deve essere effettuato direttamente dall’esercente.
Sanzioni
Il mancato collegamento entro i termini comporta una sanzione da € 1.000 a € 4.000, con possibile sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
Lo Studio rimane a disposizione,
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