Ragg. commercialisti, consulenti del lavoro, revisori legali
09/03/2026

La Circolare dei Vigili del Fuoco n. 674/2026 ha chiarito le regole per la distinzione, ai fini della prevenzione incendi, tra le attività di bar e ristorazione e le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, sempre nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti previsti dal DPR 151/2011.
Possono inoltre ospitare musica dal vivo o karaoke senza cambiare qualificazione da somministrazione a pubblico spettacolo, purché si tratti di strumenti musicali senza attività danzante o di spettacolo, il karaoke o gli apparecchi analoghi non siano collocati in sale dedicate e, infine, la capienza non superi le 100 persone.
Resta l’obbligo di redigere un piano di emergenza se il locale può ospitare contemporaneamente più di 50 persone (sommando clienti e staff).
La responsabilità della sicurezza è del titolare. È però sempre fondamentale che il personale addetto all’antincendio vigili attivamente per prevenire comportamenti a rischio (es. fumo o fiamme libere) e garantisca un’evacuazione ordinata in caso di necessità.
Consigliamo di verificare che la gestione degli eventi e la disposizione degli arredi siano sempre coerenti con la propria valutazione dei rischi.
Lo Studio rimane a disposizione,
Cordiali saluti
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