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28/06/2026
Ultimo aggiornamento giugno 2026
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L’articolo 1, comma 7, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti privati, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026. Il medesimo provvedimento, ai commi 10 e 11, introduce inoltre un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni.
Con la Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori risposte operative a quesiti pratici su entrambe le misure, integrando le prime indicazioni della Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026.
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L’agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti privati con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, considerando tutti i rapporti di lavoro dell’anno.
Le indennità corrisposte mensilmente e collegate alla mansione (ad esempio indennità di cassa o indennità variabili) rientrano nella detassazione se il CCNL ne prevede l’incremento, in quanto confluiscono nella retribuzione ordinaria.
Quando gli aumenti derivanti da un rinnovo 2024-2026 sono distribuiti in più anni, l’imposta sostitutiva si applica anche alle tranche corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se l’erogazione era iniziata prima. Beneficiano dell’agevolazione anche gli arretrati relativi ad annualità precedenti, purché derivino da incrementi ordinari e non da somme una tantum a copertura della vacanza contrattuale.
L’agevolazione si applica anche quando l’aumento contrattuale assorbe un superminimo o analogo elemento retributivo, anche se quest’ultimo non è previsto dal CCNL ma da un accordo individuale tra le parti.
Rientrano nella detassazione anche gli incrementi relativi alla retribuzione delle ferie, alle festività soppresse, ai permessi di natura contrattuale collettiva, alla gratifica feriale eventualmente prevista dal CCNL e al trattamento aggiuntivo per la festività soppressa del 4 novembre.
La misura si applica ai lavoratori dipendenti privati con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro, entro un limite annuo di 1.500 euro, alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.
L’imposta sostitutiva si applica alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro svolto di domenica, anche quando la domenica non coincide con il giorno di riposo settimanale stabilito contrattualmente.
Per i part-time verticali l’agevolazione si applica solo in caso di lavoro nel giorno di riposo effettivamente stabilito dalle parti. Non è invece applicabile al lavoro supplementare in giorni diversi da quello di riposo o all’esercizio di clausole elastiche.
L’imposta sostitutiva del 15% si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o festivo. Resta invece esclusa la retribuzione dello straordinario ordinario.
L’agevolazione si applica alle indennità di reperibilità previste dal CCNL anche quando il lavoratore non è stato effettivamente chiamato a intervenire, in quanto funzionalmente collegate al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo o a turni.
L’imposta sostitutiva si applica anche a specifiche indennità di pernottamento previste dai CCNL di settore per i lavoratori tenuti a pernottare fuori sede in ragione dell’organizzazione del servizio notturno.
Se al rapporto di lavoro non è applicato alcun CCNL, né l’imposta sostitutiva del 5% né quella del 15% possono trovare applicazione. Restano escluse anche le somme erogate in base ad accordi territoriali o aziendali.
Per i lavoratori che beneficiano del regime speciale impatriati o del regime per docenti e ricercatori rientrati in Italia, le somme detassate ai sensi della Legge di Bilancio 2026 sono assoggettate all’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, senza applicare le riduzioni previste dai rispettivi regimi agevolativi. In caso di rinuncia scritta all’imposta sostitutiva, gli incrementi concorrono al reddito complessivo nella misura ridotta prevista dal regime speciale.
Il reddito di lavoro dipendente 2025 non deve superare 33.000 euro, considerando tutti i rapporti di lavoro dell’anno.
Il reddito di lavoro dipendente 2025 non deve superare 40.000 euro e l’agevolazione si applica entro un tetto annuo di 1.500 euro di maggiorazioni e indennità.
Sì, se derivano da incrementi ordinari previsti da un CCNL sottoscritto nel triennio 2024-2026 e non hanno natura di una tantum straordinaria.
Sì, l’imposta sostitutiva si applica alla maggiorazione CCNL per il lavoro di domenica anche se la domenica non è il giorno di riposo contrattuale del lavoratore.
Solo per il lavoro svolto nel giorno di riposo effettivamente stabilito dalle parti, non per il lavoro supplementare in altri giorni né per le clausole elastiche.
Sì, anche se il lavoratore non interviene effettivamente, purché l’indennità sia prevista dal CCNL in relazione a lavoro notturno, festivo, di riposo o a turni.
No. Entrambe le misure sono riservate esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Nessuna delle due imposte sostitutive è applicabile se al rapporto di lavoro non è applicato un CCNL.
Per valutare correttamente l’applicazione delle due detassazioni nella tua situazione specifica, contatta il nostro Studio: i nostri consulenti sono a disposizione per un’analisi personalizzata.
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