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06/02/2026

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La Suprema Corte ha stabilito un principio chiaro: le dimissioni in periodo di prova non sono escluse dall’obbligo del modulo telematico previsto dalla legge. Le dimissioni presentate in forma cartacea o orale sono prive di effetto legale e non producono alcuna conseguenza giuridica valida.
La prassi ministeriale aveva in precedenza lasciato intendere che il periodo di prova fosse escluso dall’obbligo della procedura online. La Corte di Cassazione ha smentito questa interpretazione: la legge non prevede deroghe, e il modulo telematico sul portale del Ministero del Lavoro è obbligatorio anche nelle prime settimane di rapporto di lavoro.
L’utilizzo della procedura telematica per le dimissioni volontarie in periodo di prova attiva automaticamente il diritto di ripensamento. Il lavoratore ha 7 giorni dalla trasmissione del modulo per revocare le proprie dimissioni. In caso di revoca, il datore di lavoro è obbligato a riammettere il dipendente in servizio per consentirgli di completare il periodo di prova.
Questo aspetto ha ricadute pratiche rilevanti nella gestione del personale: è necessario tenere conto di questo lasso di tempo prima di procedere con la sostituzione del lavoratore dimissionario.
La procedura telematica non si applica alle cosiddette dimissioni protette, ovvero quelle presentate durante il periodo di maternità o paternità, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. In questi casi, anche se le dimissioni avvengono durante il periodo di prova, la convalida deve avvenire presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Alla luce di questo nuovo orientamento giurisprudenziale, è fondamentale adottare da subito alcune accortezze:
Le dimissioni verbali durante il periodo di prova sono valide? No. La Corte di Cassazione ha chiarito che le dimissioni orali o in forma cartacea non producono effetti legali. È obbligatorio utilizzare il modulo telematico sul portale del Ministero del Lavoro, senza eccezioni per il periodo di prova.
Cosa succede se il lavoratore revoca le dimissioni entro 7 giorni? Il datore di lavoro è obbligato per legge a riammettere il dipendente in servizio, permettendogli di completare il periodo di prova originariamente previsto dal contratto.
Le dimissioni durante la maternità seguono le stesse regole? No. Le dimissioni presentate durante il periodo di maternità o paternità (fino ai 3 anni del bambino) sono considerate “dimissioni protette” e devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, anche se avvengono durante il periodo di prova.
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