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24/06/2026
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Il Decreto Omnibus, all’articolo 20, ha modificato la disciplina dei termini di accertamento per i contribuenti in regime forfetario. A partire dalle annualità fiscali 2026, non sarà più possibile beneficiare della riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento tributario, misura che era stata introdotta come incentivo all’utilizzo della fatturazione elettronica.
La ragione dell’eliminazione è logica: dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i soggetti in regime forfetario, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi. Il beneficio era stato concepito come premio per chi adottava la e-fattura volontariamente; venuta meno la volontarietà, viene meno anche il premio. La modifica si inserisce nel processo di semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale avviato dalla legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023).
Per le annualità 2024 e 2025, i forfetari che hanno utilizzato la fatturazione elettronica continuano a beneficiare della riduzione di un anno. Il termine di decadenza dell’accertamento scade al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per le annualità dal 2026 in poi, il termine si allunga. La notifica degli atti impositivi potrà avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. In pratica, per l’annualità 2026 — la cui dichiarazione sarà presentata nel 2027 — il termine di accertamento scadrà il 31 dicembre 2032.
La norma rispetta il principio di certezza del diritto: non produce effetti retroattivi. I periodi d’imposta fino al 2025 restano regolati dalla disciplina previgente. Il passaggio al termine ordinario di cinque anni si applica esclusivamente dall’annualità 2026 in avanti.
L’allungamento dei termini di controllo comporta un onere aggiuntivo per i contribuenti: tutta la documentazione contabile e gli estratti conto dovranno essere conservati per un anno in più rispetto a prima. È necessario essere in grado di rispondere a eventuali richieste di chiarimenti o inviti al contraddittorio da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’arco di tempo più esteso.
Si raccomanda di procedere a una verifica dell’archivio documentale, sia cartaceo che digitale, e di aggiornare le procedure interne di conservazione alla luce della nuova tempistica.
Sì. A partire dall’annualità d’imposta 2026, il termine ridotto a quattro anni non è più applicabile a nessun contribuente in regime forfetario, poiché la fatturazione elettronica è ormai obbligatoria per tutti indistintamente.
No. Per le annualità 2024 e 2025, i forfetari che hanno effettivamente emesso fatture elettroniche mantengono il diritto alla riduzione di un anno dei termini di accertamento. La nuova norma non ha effetti retroattivi.
La dichiarazione relativa all’anno 2026 sarà presentata nel 2027. L’accertamento potrà essere notificato fino al 31 dicembre 2032, ovvero entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Sì. L’allungamento di un anno del termine di accertamento si traduce nell’obbligo di conservare fatture, registri, estratti conto e tutta la documentazione contabile per un periodo corrispondentemente più lungo, al fine di poter rispondere a eventuali richieste dell’Agenzia delle Entrate.
Per chiarimenti o per valutare l’impatto di queste modifiche sulla vostra posizione fiscale, lo studio è a disposizione.
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