SMART WORKING 2026: INFORMATIVA, CONTROLLI E DISCONNESSIONE – GUIDA COMPLETA

30/04/2026

Dal 7 aprile 2026 l’obbligo di informativa annuale sui rischi del lavoro agile non è più un adempimento formale: la sua omissione è oggi sanzionata penalmente. In questa guida anche i limiti ai controlli a distanza sui lavoratori agili e lo stato del diritto alla disconnessione.
Con la presente circolare vi aggiorniamo sul nuovo obbligo di informativa sui rischi dello smart working, divenuto sanzionabile penalmente dal 7 aprile 2026. Il contenuto è aggiornato a luglio 2026.
🔄 Aggiornamento del 7 aprile 2026: è entrata in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34, che inserisce nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo comma 7-bis dell’art. 3 e introduce le relative sanzioni.
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SMART WORKING 2026: INFORMATIVA, CONTROLLI E DISCONNESSIONE – GUIDA COMPLETA

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1. Il quadro normativo: cosa è cambiato nel 2026

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (“Legge annuale per le PMI”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, ha inserito nel Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) il nuovo comma 7-bis all’articolo 3. La tabella seguente riepiloga la cronologia normativa.

Data Provvedimento
13 GIU 2017 Legge n. 81/2017, art. 22
Introduce l’obbligo di informativa scritta sui rischi del lavoro agile, con cadenza almeno annuale, senza alcuna sanzione diretta collegata.
23 MAR 2026 Legge n. 34/2026 — pubblicazione in G.U. n. 68
Inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e modifica l’art. 55, comma 5, lett. c).
7 APR 2026 Entrata in vigore della Legge 34/2026
L’omessa consegna dell’informativa diventa contravvenzione sanzionabile, senza periodo transitorio.

2. Chi è obbligato: tutte le aziende, non solo le PMI

⚠️ Attenzione – La norma è inserita nella “Legge annuale per le PMI”, ma modifica direttamente il D.Lgs. 81/2008, che ha portata generale. L’obbligo vale quindi per tutte le aziende con dipendenti in smart working, indipendentemente da settore e dimensione.

3. Cosa deve contenere l’informativa

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un documento scritto che individui:

  • i rischi generali connessi all’attività lavorativa;
  • i rischi specifici legati alla modalità agile, in particolare quelli relativi all’uso dei videoterminali (affaticamento visivo, problemi posturali, stress lavoro-correlato).

🛡 Checklist operativa obbligatoria

  • Verificare se è già stata consegnata un’informativa e se è aggiornata
  • Redigerla o aggiornarla con i rischi specifici del lavoro agile praticato in azienda
  • Consegnarla con modalità tracciabili (PEC, firma per ricevuta, piattaforma digitale con log)
  • Verificarne la coerenza con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale
  • Conservare la documentazione dell’avvenuta consegna

4. Le sanzioni previste

La modifica dell’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 estende il regime sanzionatorio anche all’omissione dell’informativa sullo smart working.

Violazione Sanzione
Omessa, incompleta o non aggiornata informativa Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96
❌ Da sapere – Le sanzioni sono contravvenzioni contestabili direttamente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle ASL/ATS in sede di ispezione, senza un periodo di regolarizzazione preventiva. L’adempimento deve essere già in essere al momento del controllo.

5. Il diritto alla disconnessione

L’art. 19 della Legge 81/2017 impone che l’accordo individuale di smart working disciplini le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici. Il D.L. 30/2021 (conv. L. 61/2021) ha rafforzato il principio: il lavoratore agile ha diritto a disconnettersi nel rispetto dei periodi di riposo, senza che ciò comporti ripercussioni sul rapporto di lavoro o sulla retribuzione.

🔄 Da monitorare: è all’esame del Senato il DDL S. 1290, che introdurrebbe un diritto alla disconnessione esteso a tutti i lavoratori subordinati (non solo agili) con almeno 12 ore consecutive di non reperibilità e sanzioni da 500 a 3.000 euro per violazione. Non è ancora legge vigente: aggiorneremo la presente circolare in caso di approvazione.

6. Controllo a distanza: i limiti dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori

Anche nello smart working il potere di controllo del datore di lavoro incontra i limiti dell’art. 4 della L. 300/1970: gli strumenti che consentono un controllo a distanza dell’attività sono ammessi solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro o tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, e con adeguata informativa al lavoratore.

⚠️ Caso pratico — Garante Privacy, provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025: un ente pubblico è stato sanzionato per 50.000 euro per aver geolocalizzato circa 100 dipendenti in smart working al fine di verificare il rispetto del luogo di lavoro dichiarato nell’accordo individuale. Il Garante ha stabilito che questo controllo non rientra tra le finalità ammesse dall’art. 4 Statuto dei Lavoratori — irrilevante il fatto che vi fosse un accordo sindacale e il consenso dei lavoratori, perché nei rapporti di lavoro il consenso non è considerato liberamente prestato.

FAQ — Domande frequenti

A chi va consegnata l’informativa sullo smart working?

Va consegnata a ogni lavoratore in modalità agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno annuale.

Cosa rischia l’azienda se non consegna l’informativa?

Arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, sanzione applicabile dal 7 aprile 2026 indipendentemente dalla dimensione dell’impresa.

L’obbligo vale anche se l’informativa era già stata fatta prima del 2026?

Sì: va verificato che il documento sia aggiornato e che la consegna sia tracciabile, perché solo ora la sua omissione è penalmente sanzionabile.

L’azienda può controllare dove si trova il dipendente in smart working?

No, non tramite geolocalizzazione: il Garante Privacy ha sanzionato questa pratica anche in presenza di accordo sindacale e consenso del lavoratore, perché eccede le finalità ammesse dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Per una valutazione della propria situazione specifica, è possibile contattare lo Studio.

 

 

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