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21/07/2026
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Aggiornata: luglio 2026
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Guida pratica gratuita Malattia e Infortunio nei Campeggi: la Guida Completa Percentuali INPS/INAIL, comporto cumulativo di 180 giorni e regole per gli stagionali, articolo per articolo. |
🔎 In breve
Nel CCNL Campeggi e Villaggi Turistici, malattia e infortunio sul lavoro si sommano sullo stesso tetto di 180 giorni di comporto per anno solare (art. 173) – un’eccezione rispetto alla regola prevalente in altri contratti collettivi. Il primo giorno di malattia è a carico del lavoratore solo se l’assenza dura al massimo 3 giorni (art. 278).
Con la presente circolare informiamo le aziende sulla disciplina di malattia e infortunio prevista dal CCNL Campeggi e Villaggi Turistici – Confcommercio, con particolare attenzione a due aspetti spesso sottovalutati: l’eccezione sul primo giorno di carenza e il cumulo tra malattia e infortunio ai fini del comporto.
La disciplina del comporto per malattia e infortunio previsto dal CCNL Campeggi:
L’art. 278 CCNL prevede che, per le malattie di durata massima di 3 giorni, il primo giorno resti a carico del lavoratore e non sia retribuito, mentre il secondo e il terzo giorno sono a carico dell’azienda. Attenzione: se la malattia supera i 3 giorni, l’intero periodo di carenza – incluso il primo giorno – viene retribuito dall’azienda. Dal quarto giorno interviene l’INPS (50% fino al 20° giorno, 66,67% dal 21°), integrato dall’azienda fino al 75% e al 100% della retribuzione, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
In caso di infortunio, l’azienda corrisponde il 100% della retribuzione il giorno dell’evento e il 60% per i tre giorni successivi (art. 170); dal quinto giorno interviene l’INAIL con il 60%, elevato al 75% dal 91° giorno. L’azienda anticipa l’indennità INAIL in busta paga, recuperandola poi dall’Istituto.
A differenza di quanto previsto in molti altri contratti collettivi – dove infortunio e malattia professionale non erodono il comporto ordinario – l’art. 173 del CCNL Campeggi stabilisce che malattia comune e infortunio si sommano sullo stesso tetto di 180 giorni per anno solare. Un dipendente con 100 giorni di malattia e 90 di infortunio nello stesso anno ha già superato il limite di conservazione del posto. Per gli stagionali, inoltre, la conservazione del posto resta comunque limitata alla durata della stagione o dell’ingaggio, anche se i 180 giorni non sono stati raggiunti.
Per il quadro normativo completo – inclusi i meccanismi di anticipazione INAIL, le proroghe del comporto e i casi limite – rimandiamo alla guida pratica dedicata, linkata in apertura.
Sintesi informativa non esaustiva dei chiarimenti ufficiali: non sostituisce una consulenza personalizzata. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.
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