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29/06/2026
Aggiornato al 4 novembre 2026: modulo TFR3, lavoratori intermittenti e FAQ ministeriali di settembre
Circolare curata da Elisabetta Baroldi, Consulente del Lavoro e laureata in Giurisprudenza con indirizzo internazionale all’Università Bocconi, e dal Dott. Piergiorgio Baroldi, commercialista con incarichi nel settore turistico e Presidente dell’organo di controllo dell’Ente Bilaterale del Turismo (EBT) della provincia di Venezia. Studio Baroldi, Venezia, è attivo dal 1980 nel settore turistico ed è partner de Il Sole 24 Ore Professional. Le indicazioni nascono dalle domande che le aziende ci pongono più spesso su assunzioni, TFR e fondi pensione.
Dal 1° luglio 2026 cambia la gestione del TFR per i nuovi assunti. La riforma, introdotta dall’art. 1, commi 201-205 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e che modifica il D.Lgs. 252/2005, trasforma l’adesione ai fondi pensione da scelta volontaria ad opzione predefinita per i lavoratori del settore privato di prima occupazione. I lavoratori di prima occupazione hanno solo 60 giorni dall’assunzione (non più sei mesi) per scegliere la destinazione del proprio TFR. Se non esprimono una volontà entro tale termine, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare prevista dal contratto collettivo applicato; in assenza di accordi specifici, il fondo di destinazione residuale è il Fondo Cometa.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare l’informativa scritta contestualmente all’assunzione, relativa agli obblighi normativi ed al meccanismo di adesione automatica.
Con il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 4 settembre 2026, pubblicato l’8 settembre nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro, è stato adottato il modulo TFR3: il modello ufficiale con cui il datore di lavoro raccoglie dal neoassunto le informazioni sulla sua storia previdenziale e la scelta sulla destinazione del TFR maturando, sostituendo i modelli usati in precedenza. Il modulo compilato va conservato dall’azienda, che ne consegna copia al lavoratore.
Le scelte indicate nel TFR3 entrano nel flusso mensile Uniemens, secondo le istruzioni del messaggio INPS n. 3021 del 29 settembre 2026. La compilazione passo per passo è spiegata nella guida Modulo TFR3: come si compila, sezione per sezione; la gestione degli arretrati al Fondo di Tesoreria è nella guida TFR neoassunti 2026.
Il nuovo meccanismo di adesione automatica non si applica a tutte le categorie di lavoratori. Restano fuori dall’automatismo:
Novità sui lavoratori intermittenti. Le prime FAQ del Ministero del Lavoro, a giugno, escludevano anche i lavoratori a chiamata. Con l’aggiornamento delle FAQ del 22 settembre 2026 il Ministero ha eliminato questo riferimento: chi è assunto con contratto intermittente dopo il 30 giugno 2026 va trattato come gli altri neoassunti, con informativa, modulo TFR3 ed adesione automatica alla scadenza dei 60 giorni.
Restano invece fuori dall’adesione automatica, per come è costruito il termine dei 60 giorni, i contratti a termine di durata inferiore a 60 giorni ed i rapporti che cessano prima della scadenza del termine (vedi sotto).
Le direttive Covip del 19 giugno 2026 definiscono con precisione chi rientra nel meccanismo automatico:
La novità non è solo procedurale. L’adesione automatica non prevede il solo conferimento del TFR maturando, ma anche un contributo aggiuntivo a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro, nella misura stabilita dagli accordi collettivi applicati. Per chi assume molto personale stagionale, il contributo datoriale è un costo nuovo da inserire nel budget del personale: è uno degli aspetti che valutiamo nel servizio costo del lavoro della stagione.
Eccezione per i redditi bassi: se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale, il lavoratore è esonerato dal versamento del proprio contributo.
Se il lavoratore non esercita la scelta entro 60 giorni, i versamenti partono dal mese successivo ma comprendono le quote dalla data di assunzione (effetto retroattivo). Durante i 60 giorni, il lavoratore è considerato provvisoriamente già aderente alla previdenza complementare, salvo sua indicazione contraria.
Per le aziende già tenute al versamento al Fondo Tesoreria INPS, questo meccanismo apre un problema di coordinamento: nel periodo-finestra il TFR è provvisoriamente destinato alla previdenza complementare, anche se non ancora versato. Se il lavoratore rinuncia entro i 60 giorni, le quote sospese devono essere dirottate al Fondo Tesoreria a posteriori. Con il messaggio INPS n. 3021/2026 le scelte del modulo TFR3 entrano nel flusso Uniemens: resta consigliabile tracciare separatamente le quote del periodo-finestra e verificarne la regolazione nelle denunce mensili.
Entro i 60 giorni dall’assunzione, la scelta del lavoratore è reversibile. Una volta che la destinazione del TFR alla previdenza complementare si perfeziona, anche per effetto del silenzio, diventa invece irrevocabile. Resta invece sempre reversibile, in qualsiasi momento, la scelta di mantenere il TFR in azienda per chi non ha aderito ad un fondo.
Contratto a termine inferiore a 60 giorni (situazione frequente nel settore turistico per il personale stagionale): il datore fornisce l’informativa all’assunzione, ma l’adesione automatica non si perfeziona perché il rapporto cessa prima della scadenza della finestra decisionale. Il TFR resta in azienda (o al Fondo Tesoreria, se ricorre la soglia dimensionale) ed è liquidato a fine rapporto. Per aderire alla previdenza complementare, il lavoratore deve attivarsi con adesione esplicita entro la durata del rapporto.
Lavoratori intermittenti (a chiamata): dopo l’aggiornamento delle FAQ ministeriali del 22 settembre 2026 seguono le regole ordinarie: informativa, modulo TFR3 ed adesione automatica decorsi 60 giorni dall’assunzione senza una scelta diversa. Per i rapporti a chiamata già impostati in estate senza conferimento automatico, conviene verificare con il fondo di categoria come regolarizzare le posizioni.
Stagionale assunto il 1° luglio 2026 per 45 giorni: l’adesione automatica non si perfeziona (il rapporto cessa prima dei 60 giorni). Il TFR resta in azienda e viene liquidato a fine rapporto; se vuole aderire ad un fondo, il lavoratore deve farlo esplicitamente durante il rapporto.
Lavoratore a chiamata assunto dopo il 30 giugno 2026: riceve informativa e modulo TFR3 come gli altri neoassunti; se non sceglie entro 60 giorni dall’assunzione, scatta l’adesione automatica al fondo del CCNL.
Assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2026 in azienda con Fondo Tesoreria attivo: se il lavoratore aderisce ad un fondo, ad esempio al 50° giorno del rapporto, l’adesione decorre retroattivamente dalla data di assunzione. Le quote del periodo-finestra versate al Fondo Tesoreria vanno regolate secondo le istruzioni Uniemens. Entro i 60 giorni la scelta resta reversibile; dopo tale termine diventa irrevocabile.
Lavoratore assunto il 15 giugno 2026 (prima del 1° luglio) e ancora senza scelta espressa: si applica il vecchio regime del silenzio-assenso a sei mesi. In assenza di comunicazione, dal settimo mese il solo TFR maturando confluisce nel fondo di riferimento, senza contribuzione piena né effetto retroattivo.
Assunzioni per la stagione 2027: informativa e modulo TFR3 si aggiungono agli altri adempimenti di inizio rapporto. Le regole su contratto stagionale, diritto di precedenza, UniLav e trasparenza retributiva sono raccolte nella pagina assunzione stagionali 2027, con un check-up gratuito di 20 domande che in 5 minuti indica cosa verificare nella vostra struttura.
I dipendenti già assunti entro il 30 giugno 2026 che non abbiano mai espresso una preferenza sulla destinazione del TFR devono comunicare la propria scelta entro il 31 dicembre 2026. In assenza di comunicazione, dal 1° gennaio 2027 il TFR confluirà automaticamente nel fondo collettivo aziendale.
Per questi lavoratori si applica il vecchio regime del silenzio-assenso a sei mesi (non 60 giorni), senza effetto retroattivo e senza contribuzione piena automatica. Le aziende devono attivarsi per individuare, tra i dipendenti in forza, chi si trova ancora in questa situazione e sollecitare la comunicazione nei tempi utili: mancano meno di due mesi alla scadenza.
Dal 2026 viene superato il vecchio criterio “statico” basato sulla dimensione aziendale al momento dell’avvio dell’attività. L’obbligo di versare il TFR lasciato in azienda al Fondo di Tesoreria INPS si basa sulla media annuale dei dipendenti dell’anno precedente, secondo il seguente calendario:
Le aziende che si avvicinano alle soglie devono monitorare con attenzione l’organico medio per anticipare l’eventuale obbligo di versamento. Nel turismo, dove l’organico cambia molto tra alta e bassa stagione, la media annuale può spostare l’azienda sopra o sotto la soglia da un anno all’altro.
Dal 31 ottobre 2026, fermo il requisito di due anni di iscrizione, il lavoratore che trasferisce la propria posizione ad un fondo diverso, anche aperto o PIP, non perde più il contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL. In precedenza, questo contributo restava legato esclusivamente al fondo negoziale di provenienza. Le aziende devono essere pronte a gestire questa portabilità senza interruzioni nel versamento contributivo.
La riforma amplia le opzioni disponibili al momento del pensionamento. La quota di montante liquidabile in capitale resta al 50%: l’innalzamento al 60% inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2026 è stato superato dall’art. 16-ter del Decreto Legge Lavoro (DL 62/2026), introdotto in sede di conversione. Resta ferma una clausola di salvaguardia: è possibile liquidare il 100% in capitale quando la rendita calcolata su almeno il 70% del montante risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Accanto alla rendita vitalizia tradizionale, sono ora previste tre nuove formule con fiscalità agevolata:
Le adesioni tacite non confluiscono più nel comparto garantito, ma in linee life cycle, calibrate sull’età e sull’orizzonte temporale del lavoratore. È stata abrogata la possibilità di usare il montante complementare per la pensione anticipata contributiva.
Dal periodo d’imposta 2026, il tetto di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui.
| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| Contestualmente all’assunzione | Consegna dell’informativa scritta e compilazione del modulo TFR3 per tutti gli assunti dopo il 30 giugno 2026 |
| 1° luglio 2026 | Nuovo regime di adesione automatica a 60 giorni (esclusi pubblico impiego e lavoratori domestici; intermittenti inclusi dopo le FAQ del 22 settembre 2026) |
| Mensilmente, da settembre 2026 | Esposizione delle scelte del modulo TFR3 nel flusso Uniemens (messaggio INPS n. 3021/2026) |
| 31 ottobre 2026 | Portabilità del contributo datoriale verso fondi aperti e PIP |
| 31 dicembre 2026 | Raccolta delle scelte dei dipendenti già in forza senza preferenza espressa |
| 1° gennaio 2027 | Conferimento automatico del TFR al fondo collettivo per chi non ha scelto |
| Periodo d’imposta 2026 | Nuovo tetto di deducibilità dei contributi: 5.300 euro annui |
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È il modello ufficiale adottato con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 con cui il datore di lavoro raccoglie dal lavoratore assunto dopo il 30 giugno 2026 le informazioni sulla sua storia previdenziale e la scelta sulla destinazione del TFR. L’azienda lo conserva e ne consegna copia al lavoratore; le scelte vanno esposte nel flusso Uniemens secondo il messaggio INPS n. 3021/2026.
No. Le soglie indicate riguardano il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Gli obblighi informativi verso i dipendenti (consegna dell’informativa e modulo TFR3) si applicano a tutti i datori di lavoro indipendentemente dalle dimensioni.
Il mancato rispetto dell’obbligo informativo espone il datore di lavoro a responsabilità nei confronti del dipendente che non ha potuto effettuare una scelta consapevole. Si raccomanda di documentare sempre la consegna dell’informativa e del modulo TFR3.
Si considera la media dei dipendenti occupati nell’anno precedente, includendo i contratti a termine e part-time con i criteri di computo applicabili. Nelle aziende stagionali il calcolo va fatto con attenzione, perché l’organico varia molto nel corso dell’anno.
Durante il periodo-finestra il TFR è provvisoriamente destinato alla previdenza complementare, anche se non ancora versato. Se il lavoratore rinuncia entro i 60 giorni, le quote vanno dirottate al Fondo Tesoreria a posteriori. Conviene tracciare separatamente le quote del periodo-finestra e verificarne la regolazione nel flusso Uniemens.
Sì. Dopo l’aggiornamento delle FAQ del Ministero del Lavoro del 22 settembre 2026 i lavoratori a chiamata assunti dopo il 30 giugno 2026 non sono più esclusi: ricevono informativa e modulo TFR3, e senza una scelta diversa entro 60 giorni scatta l’adesione automatica. Restano esclusi solo pubblico impiego e lavoratori domestici.
No. Per i contratti di durata inferiore a 60 giorni, e per i rapporti che cessano prima del termine, l’adesione automatica non si perfeziona: il TFR segue le regole ordinarie, salvo adesione esplicita del lavoratore.
No. È reversibile solo entro i 60 giorni dall’assunzione. Una volta perfezionata la destinazione del TFR alla previdenza complementare, anche per silenzio, la scelta diventa irrevocabile. Resta invece sempre reversibile la decisione di mantenere il TFR in azienda.
No. L’adesione è “piena”: oltre al TFR maturando, scattano anche i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL. Unica eccezione: nessun contributo del lavoratore se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale.
Per una valutazione della situazione specifica della vostra azienda, dalla verifica delle soglie alla gestione del periodo-finestra e del modulo TFR3, scrivete a Studio Baroldi.
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