RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI 2026: SCADENZA 30/11

03/11/2026

Rivalutazione quote e terreni 2026: aliquota 21% e 18%, perizia giurata e F24 entro il 30 novembre. Quando conviene davvero prima di vendere.

Circolare del 3 novembre 2026

Rivalutazione partecipazioni e terreni 2026: scadenza 30 novembre

Quote di società al 21%, terreni al 18%: chi può rideterminare il costo fiscale, come si perfeziona l’opzione e quando conviene davvero prima di vendere

Termine per perizia giurata e versamento
lunedì 30 novembre 2026

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Circolare curata dal Dott. Piergiorgio Baroldi, commercialista con incarichi nel settore turistico e Presidente dell’organo di controllo dell’Ente Bilaterale del Turismo (EBT) della provincia di Venezia, e da Elisabetta Baroldi, Consulente del Lavoro e laureata in Giurisprudenza con indirizzo internazionale all’Università Bocconi. Studio Baroldi, Venezia, è attivo dal 1980 nel settore turistico ed è partner de Il Sole 24 Ore Professional. Le indicazioni nascono dalle cessioni di quote, dai passaggi generazionali e dalle vendite di terreni che seguiamo per i soci di campeggi, hotel e ristoranti.

In sintesi

21%
imposta sostitutiva su quote ed azioni
18%
imposta sostitutiva sui terreni
36%
quote non quotate in Paesi a fiscalità privilegiata
  • La rivalutazione è a regime dal 2025: non servono più proroghe annuali (L. 207/2024, art. 1 co. 30).
  • Riguarda quote, azioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2026 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
  • Entro il 30 novembre 2026 servono perizia giurata (per quote non quotate e terreni) e versamento dell’intera imposta o della prima di tre rate.
  • Con l’aliquota al 21% la rivalutazione delle quote non è più conveniente “in automatico”: va fatto il calcolo caso per caso.

Cos’è la rivalutazione di partecipazioni e terreni

Gli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 consentono di rideterminare il costo fiscale di partecipazioni e terreni, sostituendo il costo storico di acquisto con il valore al 1° gennaio. In cambio si paga un’imposta sostitutiva sull’intero valore periziato, non solo sull’incremento.

Il vantaggio arriva al momento della vendita: la plusvalenza tassabile (artt. 67 e 68 TUIR) si calcola sul valore rivalutato. Se il prezzo di vendita coincide con il valore di perizia, la plusvalenza si azzera.

Perché interessa le imprese del turismo

Nel nostro lavoro quotidiano con campeggi, hotel e ristoranti incontriamo spesso tre situazioni in cui la rivalutazione va valutata subito:

  • Vendita delle quote della società di gestione ad un gruppo o ad un fondo, anche estero: le quote costituite decenni fa hanno spesso un costo fiscale di poche migliaia di euro a fronte di valori di mercato molto più alti.
  • Terreni di famiglia intestati ai soci come persone fisiche e concessi in affitto alla società che gestisce la struttura: se edificabili, la plusvalenza in caso di vendita è sempre tassabile.
  • Passaggio generazionale ed uscita di un socio: la rideterminazione può ridurre il carico fiscale su chi cede la propria quota ai familiari o agli altri soci.

Chi può rivalutare e cosa

Possono avvalersi della rivalutazione persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, per beni posseduti al di fuori del regime d’impresa. Restano esclusi società di capitali, società di persone commerciali ed imprenditori individuali per i beni iscritti nel patrimonio dell’impresa.

Bene Cosa rientra Aliquota 2026
Partecipazioni non quotate Quote di srl e società di persone, azioni non quotate, diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili; anche quote in società semplici, società estere e, dal DL 84/2025, in associazioni e società professionali 21%
Partecipazioni quotate Titoli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione 21%
Partecipazioni non quotate in Paesi a fiscalità privilegiata Imprese o enti residenti in Stati ex art. 47-bis TUIR (dal 12 agosto 2026, D.Lgs. 148/2026). Rateizzazione esclusa 36%
Terreni Terreni agricoli ed edificabili estranei all’impresa commerciale (possono rivalutare anche gli imprenditori agricoli) 18%

Usufrutto e nuda proprietà

Anche usufruttuario e nudo proprietario possono rivalutare, ciascuno per il proprio diritto. Il nudo proprietario non può rivalutare la parte relativa all’usufrutto, perché non la possiede. I valori dei due diritti si ricavano con i criteri degli artt. 46 e 48 del DPR 131/1986 e, per l’usufrutto a vita, con i coefficienti allegati.

Come si perfeziona la rivalutazione: i tre passaggi

1

Verificare il possesso al 1° gennaio 2026. Chi ha ricevuto quote o terreni dopo quella data (ad esempio per successione a febbraio 2026) potrà rivalutarli solo dal 2027.

2

Far redigere e giurare la perizia di stima riferita al 1° gennaio 2026 (non serve per le partecipazioni quotate). Senza perizia giurata la procedura non si perfeziona.

3

Versare l’imposta sostitutiva con F24 entro il 30 novembre 2026: per intero oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. È ammessa la compensazione con crediti d’imposta o contributivi (art. 17 D.Lgs. 241/1997).

Chi può redigere la perizia

Partecipazioni non quotate Terreni
Dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali, periti iscritti alle Camere di commercio. La perizia si riferisce all’intero patrimonio sociale al 1° gennaio e va conservata con i dati del perito ed il codice fiscale della società. Ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili, periti iscritti alle Camere di commercio. L’asseverazione può avvenire in Tribunale, presso un giudice di pace o un notaio.

Pagamento a rate

Rata Scadenza Interessi
Prima 30 novembre 2026 Nessuno
Seconda 30 novembre 2027 3% annuo dal 30 novembre 2026
Terza 30 novembre 2028 3% annuo dal 30 novembre 2026

La rateizzazione non è ammessa per le partecipazioni non quotate in società di Paesi a fiscalità privilegiata (aliquota 36%). Per i codici tributo l’orientamento è di continuare ad usare l’8055 (quote non quotate, ris. AdE 75/2006) e l’8057 (titoli quotati, ris. AdE 23/2023), in attesa di conferme ufficiali dopo la stabilizzazione del regime.

⚠Attenzione al calendario: perito, giuramento e F24 vanno tutti chiusi entro il 30 novembre. Con meno di quattro settimane a disposizione, chi vuole rivalutare quote di una società con bilancio articolato o più terreni deve incaricare subito il perito, perché la perizia richiede dati contabili aggiornati al 1° gennaio 2026.

Quando conviene rivalutare le quote con l’aliquota al 21%

Senza rivalutazione, la plusvalenza su quote cedute da una persona fisica sconta di regola l’imposta sostitutiva del 26%, calcolata sulla differenza tra prezzo e costo storico. Con la rivalutazione si paga il 21% sull’intero valore di perizia. La rivalutazione conviene quindi solo quando il costo storico è molto basso rispetto al valore attuale: indicativamente, quando il valore attuale delle quote è pari ad almeno 5,2 volte il costo fiscale originario.

Esempio: socio di una srl che gestisce un campeggio

Quote sottoscritte anni fa per 20.000 euro, oggi periziate 500.000 euro. Il socio ha un’offerta d’acquisto allo stesso prezzo.

Senza rivalutazione: 26% su 480.000 euro di plusvalenza 124.800 euro
Con rivalutazione: 21% su 500.000 euro di valore periziato 105.000 euro
Risparmio lordo, prima del costo della perizia 19.800 euro

Se le stesse quote fossero costate 150.000 euro, la rivalutazione costerebbe di più della tassazione ordinaria (105.000 contro 91.000 euro). Ogni caso va quindi simulato, includendo il costo della perizia e la reale probabilità di vendita a breve.

Terreni: quando la plusvalenza è tassata

Per i terreni l’aliquota resta al 18%. La rivalutazione interessa soprattutto le aree edificabili, la cui cessione genera sempre plusvalenza tassabile, ed i terreni agricoli acquistati da non più di cinque anni. Se l’atto di vendita indica un prezzo inferiore al valore di perizia, il beneficio non si perde (Cass. SS.UU. 2321 e 2322/2020, circ. AdE 1/2021) e la perizia può essere asseverata anche dopo il rogito, purché entro il 30 novembre.

Quote o terreni già rivalutati in passato

Si può rivalutare di nuovo un bene già rivalutato, se posseduto al 1° gennaio 2026, con nuova perizia e nuovo versamento. In questo caso:

  • non si pagano le rate ancora pendenti della rivalutazione precedente;
  • l’imposta già versata si scomputa da quella nuova;
  • in alternativa si può chiedere il rimborso entro 48 mesi (art. 38 DPR 602/1973), decorrenti dal versamento relativo all’ultima rivalutazione.

Titoli in banca: regime amministrato o gestito

Per partecipazioni quotate il valore rideterminato è la media dei prezzi di dicembre 2025: non serve perizia, ma un prospetto con prezzi e media aritmetica da conservare. Chi ha optato per il risparmio amministrato o gestito deve consegnare all’intermediario il prospetto e la prova del versamento. Se vende prima del 30 novembre, deve dimostrare di aver già pagato l’imposta o la prima rata, altrimenti la banca calcola la plusvalenza sul costo storico.

Checklist entro il 30 novembre 2026

  • ✓Elenco di quote, azioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2026 fuori dal regime d’impresa, con atti di acquisto e costo fiscale storico.
  • ✓Simulazione di convenienza: imposta sostitutiva più perizia contro tassazione della plusvalenza senza rivalutazione.
  • ✓Incarico al perito abilitato e situazione patrimoniale della società al 1° gennaio 2026.
  • ✓Giuramento della perizia (Tribunale, giudice di pace o notaio per i terreni).
  • ✓F24 dell’intera imposta o della prima rata.
  • ✓Conservazione di perizia, prospetto dei prezzi (titoli quotati) e ricevute F24, da esibire su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti sulla rivalutazione 2026

Qual è la scadenza per rivalutare partecipazioni e terreni nel 2026?

Il 30 novembre 2026: entro questa data vanno giurata la perizia (per quote non quotate e terreni) e versata l’imposta sostitutiva o la prima rata, per beni posseduti al 1° gennaio 2026.

Quanto costa rivalutare le quote di una srl?

Il 21% del valore risultante dalla perizia, oltre al compenso del perito. Per quote in società di Paesi a fiscalità privilegiata l’aliquota è del 36%, senza rateizzazione.

La società può rivalutare le partecipazioni che possiede?

No. La rivalutazione riguarda solo i beni detenuti fuori dal regime d’impresa da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e non residenti senza stabile organizzazione. Sono i soci, come persone fisiche, a rivalutare le proprie quote.

Un investitore estero può rivalutare le quote di una società italiana?

Sì, se non ha una stabile organizzazione in Italia e possiede le quote al 1° gennaio. Prima di procedere va verificato se la plusvalenza sarebbe comunque esente in Italia in base alla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

Se vendo il terreno a un prezzo inferiore alla perizia perdo il beneficio?

No. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze 2321 e 2322 del 2020) e la circolare AdE 1/2021 hanno chiarito che il beneficio resta valido anche con un corrispettivo inferiore al valore periziato.

Ho già rivalutato le quote nel 2023: posso farlo di nuovo?

Sì, con una nuova perizia al 1° gennaio 2026 ed un nuovo versamento entro il 30 novembre. Le rate residue della vecchia rivalutazione non sono più dovute e l’imposta già pagata si scomputa o si chiede a rimborso entro 48 mesi.

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La rivalutazione di partecipazioni e terreni 2026 resta uno strumento utile soprattutto per chi prevede di vendere quote o aree edificabili a breve, ma con l’aliquota al 21% le quote vanno rivalutate solo dopo una simulazione puntuale. Per approfondire le scelte sull’assetto societario, leggi anche la nostra guida Aprire una holding: vantaggi, rischi e costi reali.

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Riferimenti normativi

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 5 e 7
  • L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 co. 30 (regime stabile)
  • L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 co. 144 (aliquota partecipazioni al 21%)
  • DL 17 giugno 2025, n. 84, art. 1 (quote di associazioni e società professionali)
  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 27 (aliquota 36% per partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata)
  • TUIR, artt. 9, 47-bis, 67 e 68; DPR 131/1986, artt. 46 e 48; DPR 602/1973, art. 38
  • Circ. AdE 35/2004 e 1/2021; ris. AdE 75/2006 e 23/2023; Cass. SS.UU. 2321 e 2322/2020

Sintesi informativa non esaustiva dei chiarimenti ufficiali: non sostituisce una consulenza personalizzata e potrebbe non riflettere gli ultimissimi aggiornamenti normativi o di prassi. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.

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