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13/06/2026
Sanzioni disciplinari dipendenti campeggio
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Guida pratica gratuita Sanzioni Disciplinari La procedura in 4 fasi, gli errori che rendono nulla la sanzione e i casi che portano al licenziamento per giusta causa |
🔎 In breve
Contestare un’infrazione a un dipendente stagionale del campeggio senza rispettare i termini del CCNL può rendere nulla la sanzione, anche quando il fatto contestato è vero: il lavoratore ha almeno 5 giorni per difendersi, il datore di lavoro 10 giorni per irrogare il provvedimento.
L’art. 138 del CCNL Campeggi e Villaggi Turistici individua quattro tipi di provvedimento, da graduare in base alla gravità dell’inadempienza: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore a tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a cinque giorni. L’ordine di elencazione non corrisponde automaticamente alla gravità: è la natura del fatto a determinare la sanzione proporzionata.
Sanzioni disciplinari dipendenti campeggio
La contestazione deve essere sempre scritta e va inviata non appena l’azienda ha acquisito piena conoscenza dell’infrazione. Il lavoratore ha diritto a non meno di 5 giorni di calendario per presentare le proprie giustificazioni, per iscritto o chiedendo di essere sentito di persona. L’eventuale sanzione va comunicata con lettera raccomandata entro 10 giorni dalla scadenza di tale termine.
Trascorso il termine senza che la sanzione sia stata comunicata, le giustificazioni del lavoratore si intendono accolte e il procedimento si chiude, indipendentemente dalla fondatezza dell’addebito originario.
Il cumulo di multa e sospensione per la stessa infrazione viola il principio del ne bis in idem, di elaborazione giurisprudenziale. Una contestazione generica, priva di circostanze precise di tempo e modo, impedisce al lavoratore di difendersi realmente: la Cassazione (sent. n. 11266/2026) ha chiarito che in questi casi il termine per irrogare la sanzione non decorre dalla risposta del lavoratore ma dalla scadenza naturale dei giorni di difesa.
L’art. 192 CCNL Campeggi indica, tra le ipotesi di giusta causa, la recidiva reiterata nelle mancanze già sanzionate con rimprovero verbale o scritto. Le sanzioni smettono di rilevare ai fini della recidiva decorsi due anni dalla loro applicazione.
Il CCNL Turismo, applicabile anche a ristorazione e pubblici esercizi, prevede una procedura sostanzialmente analoga: contestazione scritta, termine minimo di difesa, comunicazione motivata della sanzione. La numerazione degli articoli cambia da comparto a comparto, quindi va sempre verificata caso per caso.
Non meno di 5 giorni di calendario dal ricevimento della lettera di contestazione, come previsto dall’art. 138 CCNL Campeggi e Villaggi Turistici.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per le giustificazioni. Oltre questo termine, le giustificazioni si intendono accolte.
No: il cumulo di due sanzioni per la stessa infrazione viola il principio del ne bis in idem, anche se non scritto espressamente nell’art. 138 CCNL Campeggi.
Quando si ripetono mancanze già sanzionate con rimprovero verbale o scritto, secondo quanto previsto dall’art. 192 CCNL Campeggi.
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