Sintesi rapida
- La Legge 34/2026 inserisce nel D.Lgs. 81/2008 l'obbligo di consegnare annualmente un'informativa scritta sui rischi del lavoro agile, oggi penalmente sanzionato.
- Vale per tutte le aziende con dipendenti in smart working, indipendentemente da settore e dimensione.
- La sanzione per omessa, incompleta o non aggiornata informativa va da 1.708,61 a 7.403,96 euro di ammenda, o arresto da 2 a 4 mesi.
- Il controllo a distanza sui lavoratori agili resta soggetto ai limiti dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, anche in presenza di accordo e consenso del dipendente.
- Il diritto alla disconnessione è già previsto dalla Legge 81/2017 e potrebbe presto estendersi a tutti i lavoratori subordinati.
Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34 ("Legge annuale per le PMI"), l'obbligo di informativa sui rischi del lavoro agile smette di essere un adempimento sostanzialmente privo di conseguenze e diventa un obbligo penalmente presidiato. Per le aziende che gestiscono anche un solo lavoratore in smart working — inclusi i ruoli di back-office nel turismo, dalla revenue manager all'amministrazione — il documento va trattato come un tassello sostanziale del sistema di gestione della sicurezza, non come una formalità da archiviare.
Il quadro normativo: cosa è cambiato nel 2026
La Legge 34/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, ha inserito nel Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) il nuovo comma 7-bis all'articolo 3. La tabella seguente riepiloga la cronologia normativa.
| Data | Provvedimento |
|---|---|
| 13 giu 2017 | Legge n. 81/2017, art. 22 — introduce l'obbligo di informativa scritta sui rischi del lavoro agile, con cadenza almeno annuale, senza sanzione diretta collegata. |
| 23 mar 2026 | Legge n. 34/2026, pubblicazione in G.U. n. 68 — inserisce il nuovo comma 7-bis nell'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e modifica l'art. 55, comma 5, lett. c). |
| 7 apr 2026 | Entrata in vigore della Legge 34/2026 — l'omessa consegna dell'informativa diventa contravvenzione sanzionabile, senza periodo transitorio. |
Chi è obbligato: tutte le aziende, non solo le PMI
Cosa deve contenere l'informativa
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un documento scritto che individui i rischi generali connessi all'attività lavorativa e i rischi specifici legati alla modalità agile — in particolare quelli relativi all'uso dei videoterminali: affaticamento visivo, problemi posturali, stress lavoro-correlato.
Esempio pratico
Un gruppo alberghiero con più strutture ha una responsabile marketing che lavora due giorni a settimana da casa. Anche per un solo lavoratore in smart working, anche part-time sulla modalità agile, l'azienda deve consegnarle l'informativa scritta sui rischi — e inviarne copia anche al RLS aziendale, se presente — con cadenza almeno annuale, e conservare la prova della consegna.
Checklist operativa obbligatoria
- Verifica preliminare: controllare se è già stata consegnata un'informativa e se è aggiornata.
- Redazione o aggiornamento: predisporla con i rischi specifici del lavoro agile effettivamente praticato in azienda.
- Consegna tracciabile: utilizzare strumenti che comprovino la consegna (PEC, firma per ricevuta, piattaforma digitale con log).
- Coerenza con il DVR: verificare che il contenuto sia allineato al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.
- Conservazione documentale: archiviare la prova dell'avvenuta consegna, disponibile in caso di ispezione.
Le sanzioni previste
La modifica dell'art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 estende il regime sanzionatorio anche all'omissione dell'informativa sullo smart working: per l'omessa, incompleta o non aggiornata informativa è prevista la sanzione dell'arresto da 2 a 4 mesi oppure dell'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Il diritto alla disconnessione
L'art. 19 della Legge 81/2017 impone che l'accordo individuale di smart working disciplini le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici. Il D.L. 30/2021 (conv. L. 61/2021) ha rafforzato il principio: il lavoratore agile ha diritto a disconnettersi nel rispetto dei periodi di riposo, senza che ciò comporti ripercussioni sul rapporto di lavoro o sulla retribuzione.
È attualmente all'esame del Senato il DDL S. 1290, che estenderebbe il diritto alla disconnessione a tutti i lavoratori subordinati — non solo agili — con almeno 12 ore consecutive di non reperibilità e sanzioni da 500 a 3.000 euro per violazione. Non è ancora legge vigente: la situazione va monitorata.
Controllo a distanza: i limiti dell'art. 4 Statuto dei Lavoratori
Anche nello smart working il potere di controllo del datore di lavoro incontra i limiti dell'art. 4 della L. 300/1970: gli strumenti che consentono un controllo a distanza dell'attività sono ammessi solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro o tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, e con adeguata informativa al lavoratore.
Smart working nel turismo: quando si applica
Nel comparto turistico-ricettivo la gran parte del personale opera necessariamente in presenza - reception, sala, cucina, pulizie - ma i ruoli di back-office (amministrazione, marketing, revenue management, prenotazioni centralizzate per gruppi con più strutture) possono lavorare in modalità agile. L'obbligo di informativa si applica identico, indipendentemente dal CCNL applicato (Turismo Confcommercio, Campeggi e Villaggi Turistici o Pubblici Esercizi): basta un solo dipendente in smart working, anche part-time sulla modalità, per far scattare l'obbligo.
Domande frequenti
A chi va consegnata l'informativa sullo smart working?
Va consegnata a ogni lavoratore in modalità agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale.
Cosa rischia l'azienda se non consegna l'informativa?
Arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, sanzione applicabile dal 7 aprile 2026 indipendentemente dalla dimensione dell'impresa.
L'obbligo vale anche se l'informativa era già stata fatta prima del 2026?
Sì: va verificato che il documento sia aggiornato e che la consegna sia tracciabile, perché solo dal 7 aprile 2026 la sua omissione è penalmente sanzionabile.
L'azienda può controllare dove si trova il dipendente in smart working?
No, non tramite geolocalizzazione: il Garante Privacy ha sanzionato questa pratica anche in presenza di accordo sindacale e consenso del lavoratore, perché eccede le finalità ammesse dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Esiste un vero e proprio diritto alla disconnessione per i lavoratori agili?
Sì, previsto dall'art. 19 della Legge 81/2017 e rafforzato dal D.L. 30/2021: il lavoratore agile ha diritto a disconnettersi nel rispetto dei periodi di riposo, senza ripercussioni sul rapporto di lavoro. È all'esame del Senato un disegno di legge che estenderebbe questo diritto a tutti i lavoratori subordinati.
Sintesi informativa non esaustiva dei chiarimenti ufficiali: non sostituisce una consulenza personalizzata. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.