Sintesi rapida
- Il superminimo è di regola assorbibile dagli aumenti contrattuali successivi, salvo un titolo - individuale o collettivo - che ne escluda l'assorbimento: principio ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 18760 del 9 giugno 2026.
- L'onere di provare il diritto al mantenimento del superminimo spetta al lavoratore: non esiste una presunzione legale di assorbimento in senso tecnico, ma la valutazione resta comunque a suo carico.
- Il solo mancato assorbimento per molti anni non basta a creare un uso aziendale vincolante: serve una condotta datoriale costante, uniforme e generalizzata verso l'intera platea di lavoratori interessati.
- In caso di cambio di datore di lavoro per trasferimento d'azienda, un superminimo con titolo individuale resta protetto dall'art. 2112 c.c.; se invece derivava da una fonte collettiva o da un uso aziendale, il nuovo datore può disapplicarlo con una disdetta regolare.
- L'obbligo di comunicare per iscritto le modifiche alle condizioni di lavoro (D.Lgs. 104/2022) scatta solo per le variazioni che non derivano direttamente dall'applicazione di legge o CCNL.
Il tema dell'assorbimento del superminimo torna periodicamente all'attenzione della giurisprudenza, e con esso le domande dei lavoratori che vedono ridursi una voce retributiva che consideravano ormai stabilizzata. Una richiesta di chiarimento che ci è arrivata di recente da una lavoratrice - non nostra cliente - riassume bene i nodi principali della materia, che proviamo a sciogliere anche alla luce di una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Cos'è il superminimo e perché si parla di "assorbimento"
Il superminimo è la parte di retribuzione che il datore di lavoro riconosce al lavoratore in eccedenza rispetto ai minimi tabellari fissati dal contratto collettivo applicato. Non esiste una definizione normativa univoca dell'istituto: si tratta, in sostanza, di un miglioramento economico individuale, spesso legato a competenze specifiche, esperienza pregressa o alla necessità di rendere più competitiva un'offerta di assunzione.
Quando il CCNL viene rinnovato e i minimi tabellari aumentano, si pone il problema di stabilire se quell'aumento debba sommarsi al superminimo già riconosciuto oppure se possa, in tutto o in parte, ridurlo. Questo secondo meccanismo è quello che la prassi chiama "assorbimento": il superminimo, anziché sommarsi stabilmente alla nuova retribuzione tabellare, viene gradualmente riassorbito dagli incrementi contrattuali fino ad azzerarsi. Per un approfondimento sulle diverse tipologie di superminimo e sul relativo impatto su TFR e tredicesima, rimandiamo alla nostra guida dedicata.
Il principio generale: assorbimento sì, salvo titolo contrario
L'orientamento della giurisprudenza è consolidato da tempo e la Cassazione lo ha ribadito con l'ordinanza n. 18760 del 9 giugno 2026: il superminimo individuale è, di regola, soggetto al principio dell'assorbimento, anche nei casi di passaggio a una qualifica superiore. L'eccezione riguarda le ipotesi in cui le parti - individualmente o attraverso la contrattazione collettiva - abbiano previsto diversamente, escludendo espressamente l'assorbimento.
Un aspetto tecnico rilevante chiarito dalla Corte riguarda l'onere della prova. Il lavoratore che sostiene di avere diritto al mantenimento del superminimo non può limitarsi a invocare una generica aspettativa: deve allegare e dimostrare l'esistenza di un titolo negoziale - individuale o collettivo - che escluda l'assorbimento, oppure di una condotta datoriale idonea a configurare un uso aziendale di non assorbimento. La Cassazione ha inoltre precisato che non si tratta di una presunzione legale in senso tecnico ai sensi dell'articolo 2728 del Codice Civile, ma di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che deve valutare ogni elemento della vicenda concreta, compreso il comportamento tenuto nel tempo dalle parti.
Il caso: superminimo mai assorbito e cambio di datore di lavoro
Una lavoratrice ci ha scritto segnalando che, a seguito dell'ultimo rinnovo del contratto collettivo, il suo superminimo viene ridotto gradualmente. Non ne era stata informata dal datore di lavoro e si chiedeva se questo comportamento fosse corretto, oltre a domandarsi se il superminimo non potesse considerarsi ormai un "diritto acquisito", dal momento che le era stato riconosciuto dal precedente datore di lavoro e che, nonostante i successivi rinnovi contrattuali nazionali, non era mai stato assorbito.
La nostra risposta, in questi casi, parte sempre dallo stesso presupposto: il regime di assorbibilità di un superminimo va verificato con riferimento a quanto stabilito al momento del suo riconoscimento - nella lettera di assunzione o nell'accordo individuale - ed è quella qualificazione originaria, insieme allo storico delle buste paga, a determinare se e come l'assorbimento possa operare.
A titolo informativo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato assorbimento protratto nel tempo attraverso più rinnovi contrattuali può, in astratto, dar luogo a un uso aziendale vincolante per il medesimo datore di lavoro. In un caso come questo, però, il datore di lavoro nel frattempo è cambiato: una circostanza che richiede un approfondimento specifico, perché sposta l'analisi anche sul piano del trasferimento d'azienda e sulla natura - individuale o collettiva - del titolo alla base del mancato assorbimento.
Una verifica di questo tipo richiede comunque l'esame della documentazione contrattuale e retributiva del caso concreto, che un servizio di risposta a distanza come questo non può svolgere: la lavoratrice è stata quindi indirizzata al consulente del lavoro o allo studio paghe che segue la sua azienda, l'unico soggetto in condizione di accedere a quella documentazione.
Perché la ripetizione nel tempo non basta da sola
Il punto sollevato dalla lavoratrice - il fatto che il superminimo non fosse mai stato assorbito nonostante diversi rinnovi contrattuali - è esattamente uno degli argomenti che la Cassazione ha affrontato nella pronuncia n. 18760/2026, decidendo un caso con circostanze di fatto analoghe. La Corte ha chiarito che la sola reiterazione del mancato assorbimento, anno dopo anno, non è di per sé sufficiente a dimostrare un uso aziendale idoneo a escludere l'assorbimento. È necessario che venga accertata una condotta datoriale oggettivamente costante, uniforme e generalizzata, rivolta alla generalità dei lavoratori in una situazione analoga - non solo al singolo dipendente che rivendica il diritto - e tale da assumere rilevanza sul piano dei rapporti individuali di lavoro.
| Cosa NON basta da solo a provare il diritto al mantenimento | Cosa può effettivamente provare un titolo di non assorbimento |
|---|---|
| Il solo fatto che il superminimo non sia mai stato ridotto per diversi anni, considerato isolatamente. | Una clausola espressa nella lettera di assunzione o nell'accordo individuale che escluda l'assorbimento. |
| La percezione soggettiva del lavoratore di aver "maturato" un diritto con il tempo. | Una disposizione del contratto collettivo applicabile che vieti l'assorbimento per quella voce retributiva. |
| Un singolo precedente di mancato assorbimento riferito al solo dipendente interessato. | Una prassi aziendale costante, uniforme e generalizzata verso l'intera platea di lavoratori in situazione analoga, tale da configurare un uso aziendale. |
Il rapporto con la contrattazione collettiva
Un altro profilo toccato dalla pronuncia riguarda il rapporto tra superminimo e rinnovi del CCNL. La Cassazione ha escluso che le clausole di non assorbimento eventualmente introdotte in rinnovi contrattuali successivi possano applicarsi in modo retroattivo ai superminimi già riconosciuti prima di quei rinnovi, in assenza di una previsione espressa e inequivocabile in tal senso. Resta invece ferma la possibilità, per la contrattazione collettiva, di disciplinare in modo specifico il rapporto tra aumenti tabellari e superminimi individuali, come del resto le parti sociali tendono a fare nei rinnovi più recenti.
Cosa cambia se, nel frattempo, è cambiato il datore di lavoro
È qui che il caso della lavoratrice introduce un elemento ulteriore rispetto alla pronuncia della Cassazione: il superminimo le era stato riconosciuto da un datore di lavoro diverso da quello attuale. Quando il rapporto di lavoro prosegue con un nuovo titolare a seguito di un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, entra in gioco l'articolo 2112 del Codice Civile, che impone al cessionario di mantenere i diritti già maturati dal lavoratore presso il cedente, incluso il trattamento economico individuale.
Questo significa che, se il superminimo era stato riconosciuto con un titolo individuale - una pattuizione ad personam nella lettera di assunzione o in un accordo specifico - quel trattamento economico individuale è tutelato dall'art. 2112 c.c. come diritto già maturato e non può essere ridotto o assorbito dal nuovo datore di lavoro per il solo fatto del trasferimento.
Il discorso cambia se la non riduzione del superminimo derivava non da un titolo individuale ma da una fonte collettiva o quasi-collettiva - un accordo aziendale di salvaguardia, una contrattazione integrativa, oppure proprio un uso aziendale nel senso indicato dalla Cassazione. In questi casi la giurisprudenza ha chiarito che la tutela dell'art. 2112 c.c. impedisce un peggioramento immediato "nel momento esatto del trasferimento", ma non blinda quella fonte in modo permanente: se il nuovo datore di lavoro disdetta regolarmente l'accordo o l'uso che aveva generato il beneficio, seguendo le forme e le procedure richieste, può successivamente applicare le proprie condizioni, anche se meno favorevoli. È quindi decisivo stabilire, caso per caso, se il titolo alla base del mancato assorbimento fosse individuale o collettivo, e se il nuovo datore di lavoro abbia effettivamente proceduto a una disdetta regolare oppure si sia limitato ad applicare l'assorbimento senza alcun atto formale in tal senso.
L'obbligo di informare il lavoratore: cosa prevede il D.Lgs. 104/2022
La lavoratrice chiedeva anche se il datore di lavoro avrebbe dovuto informarla della riduzione graduale del superminimo. Il D.Lgs. 104/2022, che ha riscritto gli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. 152/1997, impone al datore di lavoro di comunicare per iscritto, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti, qualsiasi variazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che non derivi direttamente dall'applicazione di disposizioni di legge o di clausole del contratto collettivo già applicato.
La distinzione pratica sta proprio qui: se la riduzione del superminimo è il semplice effetto automatico del meccanismo di assorbimento previsto dal CCNL applicato - quindi una conseguenza diretta del rinnovo contrattuale, non una scelta discrezionale dell'azienda - una comunicazione scritta specifica potrebbe non essere obbligatoria, trattandosi di normale evoluzione dinamica del trattamento economico già nota al momento dell'assunzione o della successiva informativa. Se invece l'azienda opera scelte discrezionali che vanno oltre il mero automatismo contrattuale, l'obbligo di comunicazione scritta si applica.
Un tema trasversale anche nel turismo e nella ristorazione
Il superminimo individuale non è raro anche in hotel, campeggi e ristorazione, in particolare per responsabili di struttura, direttori di sala o personale con competenze specifiche assunto con condizioni migliorative rispetto ai minimi CCNL Turismo, Campeggi o Pubblici Esercizi. I passaggi di gestione frequenti nel comparto - cambi di insegna, subentri in appalti di ristorazione collettiva, cessioni di ramo d'azienda tra strutture dello stesso gruppo - rendono particolarmente concreto lo scenario del cambio di datore di lavoro affrontato in questa guida: verificare da subito la documentazione relativa ai superminimi individuali, in occasione di ogni passaggio, evita contestazioni difficili da ricostruire a distanza di anni.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati
- Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 9 giugno 2026, n. 18760
- Articolo 2728, comma 1, Codice Civile (presunzioni legali)
- Articolo 2112 Codice Civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda)
- Cassazione civile, sez. lavoro, 27 marzo 2025, n. 8150 (limiti della tutela ex art. 2112 c.c. per superminimi di fonte collettiva, dopo regolare disdetta)
- D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (Decreto Trasparenza), che ha modificato il D.Lgs. 152/1997 in materia di obblighi informativi
Per la verifica del caso specifico - documentazione contrattuale, storico buste paga, eventuale trasferimento d'azienda - si consiglia sempre il confronto con il consulente del lavoro che segue la propria azienda.
Checklist: cosa verificare prima di contestare un assorbimento del superminimo
- Recuperare la lettera di assunzione o l'accordo individuale: è lì che va cercata l'eventuale qualificazione originaria del superminimo e ogni clausola di non assorbimento.
- Ricostruire lo storico completo delle buste paga: serve a verificare se, nel tempo, il superminimo sia già stato oggetto di assorbimenti parziali o se sia sempre rimasto invariato.
- Verificare se e come sia cambiato il datore di lavoro: trasferimento d'azienda, cessione di ramo, cambio di appalto sono situazioni giuridicamente diverse tra loro, con conseguenze differenti sul mantenimento dei diritti.
- Controllare il CCNL applicato, presente e passato: per verificare se contenga clausole specifiche sul rapporto tra aumenti tabellari e superminimi individuali.
- Distinguere l'automatismo contrattuale dalla scelta discrezionale del datore di lavoro: incide sull'obbligo di comunicazione scritta ai sensi del D.Lgs. 104/2022.
Domande frequenti
Il superminimo è sempre assorbibile dagli aumenti contrattuali?
Di regola sì: la giurisprudenza consolidata, ribadita dalla Cassazione con l'ordinanza n. 18760 del 9 giugno 2026, considera il superminimo assorbibile dai successivi miglioramenti retributivi previsti dal contratto collettivo o dal passaggio a una qualifica superiore, salvo che risulti un titolo - individuale o collettivo - che ne escluda espressamente l'assorbimento.
Chi deve dimostrare che il superminimo non è assorbibile?
L'onere della prova grava sul lavoratore. La Cassazione ha escluso che esista una presunzione legale di assorbimento in senso tecnico: è il lavoratore a dover allegare e provare l'esistenza di un accordo individuale, di una clausola collettiva o di un uso aziendale che escluda l'assorbimento.
Il mancato assorbimento del superminimo per molti anni basta a renderlo un diritto acquisito?
No, non da solo. La Cassazione ha chiarito che la semplice reiterazione del mancato assorbimento non prova automaticamente un uso aziendale vincolante: serve una condotta datoriale oggettivamente costante, uniforme e generalizzata verso l'intera platea di lavoratori interessati, non solo verso il singolo dipendente.
Se cambia il datore di lavoro, l'eventuale uso aziendale di non assorbimento si mantiene?
Dipende dal titolo. Se il superminimo era stato riconosciuto con un titolo individuale (ad personam), l'art. 2112 del Codice Civile lo tutela come diritto già maturato, non riducibile per il solo fatto del trasferimento. Se invece il mancato assorbimento derivava da una fonte collettiva o da un uso aziendale, la giurisprudenza ammette che il nuovo datore di lavoro possa disapplicarlo, una volta disdettato regolarmente l'accordo o l'uso che lo aveva generato: la tutela dell'art. 2112 c.c. impedisce un peggioramento immediato al momento del trasferimento, non blinda la fonte collettiva in modo permanente.
Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto la riduzione graduale del superminimo dovuta a un rinnovo CCNL?
Dipende dalla causa della variazione. Il D.Lgs. 104/2022, che ha riscritto gli obblighi informativi del D.Lgs. 152/1997, impone la comunicazione scritta delle modifiche alle condizioni di lavoro che non derivino direttamente dall'applicazione di norme di legge o di clausole del contratto collettivo già vigente. Se la riduzione del superminimo è il semplice effetto automatico dell'assorbimento previsto dal meccanismo contrattuale, una comunicazione specifica potrebbe non essere necessaria; se invece deriva da una scelta discrezionale del datore di lavoro, la comunicazione scritta è dovuta.
Cosa può fare un lavoratore che ritiene illegittimo l'assorbimento del proprio superminimo?
Deve innanzitutto recuperare la lettera di assunzione o l'accordo individuale che ha riconosciuto la voce, insieme allo storico completo delle buste paga, per verificare se esiste un titolo che escluda l'assorbimento o se si è consolidato un uso aziendale nel senso richiesto dalla giurisprudenza. Si tratta di una verifica documentale che richiede il supporto di un consulente del lavoro o di un legale.
Il caso descritto in questa guida è stato reso anonimo e riportato in forma sintetica a scopo divulgativo: non sostituisce una consulenza personalizzata sul caso specifico. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.