AI Act · Art. 50 · Reg. UE 2024/1689 · Dal 2 agosto 2026

Obblighi di trasparenza AI Act: cosa cambia per le aziende dal 2 agosto 2026

Chatbot, deepfake, contenuti generati da IA: cosa devono dichiarare fornitori e aziende che usano l'intelligenza artificiale, e cosa rischia chi non si adegua.

Sintesi rapida
  • Dal 2 agosto 2026 l'art. 50 dell'AI Act impone obblighi di trasparenza su chatbot, deepfake e contenuti generati dall'intelligenza artificiale
  • Riguarda sia i fornitori (chi sviluppa i sistemi di IA) sia i deployer (le aziende che li utilizzano nei propri processi)
  • Chi usa un chatbot per l'assistenza clienti deve informare l'utente che sta interagendo con un'IA, salvo che sia già evidente
  • Chi pubblica un deepfake o un testo generato da IA su temi di interesse pubblico deve dichiararlo, salvo revisione umana documentata (attenuato per opere artistiche o satiriche)
  • Chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica deve informare le persone coinvolte
  • I contenuti pubblicati prima del 2 agosto 2026 non vanno etichettati retroattivamente
  • Sanzioni fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato globale annuo
  • Il Digital Omnibus (Reg. UE 2026/1744) ha invece rinviato di 16 mesi, al 2 dicembre 2027, gli obblighi più onerosi sui sistemi di IA ad alto rischio nel lavoro: dal 2 agosto 2026 restano attivi solo gli obblighi di trasparenza dell'art. 50
  • È un obbligo diverso, ma collegato, rispetto alla formazione AI Act dell'art. 4 (vedi il box più sotto)

Cosa dice l'articolo 50 dell'AI Act

L'articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) diventa operativo il 2 agosto 2026 e introduce obblighi di trasparenza specifici, distinti da quelli sulla formazione del personale previsti dall'articolo 4. L'obiettivo è semplice: chi entra in contatto con un contenuto o un'interazione generata dall'intelligenza artificiale deve poterlo riconoscere.

La norma individua due macro-obblighi, che si applicano a soggetti diversi: informare l'utente quando interagisce direttamente con un sistema di IA (obbligo a carico dei fornitori di chatbot e assistenti virtuali), e marcare o dichiarare i contenuti sintetici - testo, audio, immagini, video - generati o manipolati dall'IA (obbligo che coinvolge sia i fornitori dei sistemi generativi sia le aziende che li utilizzano, i deployer).

Novità normativa · agosto 2026

Il rinvio di 16 mesi per i sistemi ad alto rischio nel lavoro

Il pacchetto di semplificazione Digital Omnibus (Reg. UE 2026/1744), in vigore dal 27 luglio 2026, ha posticipato di 16 mesi - dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027 - la maggior parte degli obblighi previsti dall'AI Act per i sistemi di IA classificati ad alto rischio in ambito lavorativo (Annex III, punto 4): reclutamento e selezione del personale, decisioni su condizioni di lavoro, promozioni o licenziamenti, assegnazione di compiti in base a comportamento o caratteristiche personali, monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei lavoratori.

Per questi sistemi restano quindi sospesi, fino al dicembre 2027, gli obblighi più onerosi per i datori di lavoro-deployer: valutazione dei rischi, supervisione umana, mitigazione dei bias e le relative certificazioni. Le uniche regole che entrano davvero in vigore dal 2 agosto 2026 con un impatto sul mondo del lavoro sono quelle di più facile applicazione dell'art. 50, trattate in questa guida: ad esempio, un'azienda che utilizza un chatbot per una prima scrematura dei candidati deve comunque informarli che stanno interagendo con un'intelligenza artificiale, e chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni sui candidati deve comunicarlo.

Va inoltre segnalata la riscrittura, sempre a opera del Digital Omnibus, della clausola di grandfathering dell'art. 111 AI Act: se anche una sola unità di un determinato modello di sistema ad alto rischio è già stata immessa legittimamente sul mercato UE, l'intero modello beneficia di un periodo di tolleranza a tempo indeterminato, a condizione che la progettazione non venga modificata in modo significativo. Le associazioni per i diritti digitali, tra cui Amnesty International, hanno criticato questa scelta, segnalando il rischio che sistemi già in uso - specie in ambito di selezione del personale, valutazione dei lavoratori e sorveglianza - restino fuori da ogni controllo per anni, e che alcune aziende siano indotte ad adottare sistemi ad alto rischio prima delle nuove scadenze proprio per "congelarsi" nel regime di tolleranza.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi Plus, "AI Act, ai datori di lavoro più tempo per adempiere", 4 agosto 2026.

Chi è fornitore e chi è deployer

La distinzione è centrale per capire a chi si applica ciascun obbligo. Il fornitore è chi sviluppa un sistema di IA e lo immette sul mercato o lo mette in servizio, anche con il proprio marchio. Il deployer è chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nell'ambito della propria attività professionale.

Esempio pratico

Un hotel che installa sul proprio sito un chatbot di terze parti per gestire le prenotazioni è un deployer: usa un sistema di IA sviluppato da altri. L'azienda che ha creato quel chatbot è invece il fornitore. Gli obblighi di progettazione del sistema (far capire che si tratta di un'IA) sono a carico del fornitore; l'hotel, come deployer, deve comunque assicurarsi che l'obbligo sia rispettato nell'uso concreto che ne fa.

Obbligo per chatbot e assistenti virtuali

I fornitori di sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone - chatbot per assistenza clienti, gestione reclami, prenotazioni, e-commerce - devono progettarli in modo che l'utente sia informato del fatto di stare interagendo con un'intelligenza artificiale. L'obbligo non sussiste se l'origine artificiale dell'interazione è già evidente per una persona "ragionevolmente informata, attenta e avveduta".

Esempio pratico

Un ristorante che risponde alle richieste su WhatsApp con un assistente automatico deve far capire chiaramente, ad esempio con un messaggio iniziale, che l'interlocutore è un'IA e non una persona - a meno che il contesto (un menu di opzioni automatico evidentemente pre-impostato) non renda già ovvia questa natura.

Obbligo di marcatura per chi genera contenuti

I fornitori di sistemi di IA che generano contenuti audio, immagini, video o testuali sintetici devono marcare gli output in un formato leggibile meccanicamente (ad esempio con filigrane digitali o metadati), in modo che siano rilevabili come generati o manipolati artificialmente.

Attenzione alla proroga tecnica: per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, il Digital Omnibus on AI (Reg. UE 2026/1744) ha differito questo specifico obbligo di marcatura al 2 dicembre 2026. L'obbligo di informare l'utente su un'interazione con un chatbot, invece, resta pienamente operativo dal 2 agosto senza proroghe.

La marcatura non è richiesta se il sistema svolge una funzione di assistenza per l'editing standard senza modificare in modo sostanziale i dati forniti dal deployer, oppure se è autorizzato dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.

Sistemi di riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica

I deployer che utilizzano sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informare le persone fisiche esposte al funzionamento del sistema. È un obbligo distinto da quello sui chatbot e sui contenuti sintetici, e si affianca alla disciplina generale sulla protezione dei dati personali (GDPR, oltre al Regolamento UE 2018/1725 e alla Direttiva UE 2016/680 nei rispettivi ambiti di applicazione). È prevista un'eccezione limitata per gli impieghi autorizzati dalla legge a fini di prevenzione o indagine su reati, nel rispetto delle garanzie per i diritti e le libertà delle persone coinvolte.

Esempio pratico

Una struttura che installa telecamere con software di analisi delle espressioni facciali per misurare la soddisfazione dei clienti in hall o reception, oppure un sistema che valuta il tono emotivo durante un colloquio di selezione del personale, rientra in questa categoria: le persone esposte devono essere informate.

Obbligo di dichiarazione per chi pubblica deepfake o testi generati da IA

Chi pubblica un contenuto immagine, audio o video generato o manipolato dall'IA che costituisce un deepfake, oppure un testo generato o manipolato dall'IA pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, deve dichiararlo in modo chiaro ed percepibile dalle persone.

Questo obbligo non si applica in due casi: se il sistema è autorizzato dalla legge a fini di indagine o repressione di reati, oppure se la pubblicazione è stata sottoposta a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale del contenuto, con identità e recapiti resi pubblici e facilmente reperibili (ad esempio nei termini e condizioni del sito).

Per le opere evidentemente artistiche, creative, satiriche o fittizie l'obbligo è attenuato: la dichiarazione deve comunque essere data, ma in modo adeguato al contesto, senza richiedere un avviso invasivo o permanente che ostacoli la fruizione dell'opera. La natura artificiale del contenuto deve comunque restare conoscibile per chi lo guarda o lo ascolta.

Esempio pratico

Un post promozionale scritto con l'assistenza di un'IA generativa e riletto ed approvato dal titolare dell'attività prima della pubblicazione rientra tipicamente nell'eccezione: c'è revisione umana e responsabilità editoriale chiara. Il chatbot di assistenza clienti, invece, deve sempre far percepire la propria natura artificiale: qui l'eccezione della revisione umana non si applica, perché riguarda un'interazione diretta, non un contenuto pubblicato.

Come deve essere comunicata la trasparenza

Le informazioni previste dall'art. 50 devono essere fornite in modo chiaro, distinguibile ed accessibile, al più tardi al momento della prima interazione o esposizione della persona al sistema o al contenuto, e nel rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili. Non basta inserire un avviso generico nei termini e condizioni: l'informativa non può essere nascosta in condizioni generali particolarmente lunghe, formulata con espressioni ambigue, o resa disponibile solo dopo che l'interazione si è già conclusa.

Prima del 2 agosto 2026Dal 2 agosto 2026
Nessun obbligo esplicito di dichiarare l'uso di IA nei contenuti pubblicatiObbligo di dichiarare deepfake e testi IA su temi di interesse pubblico, salvo revisione umana documentata
Un chatbot poteva non specificare la propria natura artificialeI fornitori di chatbot devono informare l'utente, salvo che sia già evidente
Nessuna marcatura tecnica richiesta sui contenuti sinteticiMarcatura leggibile meccanicamente per i fornitori di sistemi generativi (differita al 2/12/2026 per sistemi già sul mercato)
Sistemi ad alto rischio nel lavoro (recruitment, valutazione, monitoraggio) attesi in vigore dal 2 agosto 2026Rinviati di 16 mesi al 2 dicembre 2027 dal Digital Omnibus: restano attivi solo gli obblighi di trasparenza dell'art. 50
Nessuna sanzione specifica dedicata alla trasparenza IASanzioni fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato globale annuo

Il quadro normativo in sintesi

  • Art. 50 Reg. UE 2024/1689 (AI Act) - obblighi di trasparenza sui contenuti IA · applicabile dal 2 agosto 2026
  • Art. 111 AI Act, come modificato dal Digital Omnibus (Reg. UE 2026/1744) - proroga al 2 dicembre 2026 per la marcatura dei sistemi già sul mercato, e clausola di grandfathering estesa a tempo indeterminato per i sistemi ad alto rischio già immessi sul mercato UE
  • Annex III, punto 4, AI Act - sistemi ad alto rischio in ambito lavorativo (recruitment, condizioni di lavoro, monitoraggio prestazioni): obblighi rinviati al 2 dicembre 2027 dal Digital Omnibus
  • Codice di condotta sulla marcatura e l'etichettatura dei contenuti IA - Commissione europea, 10 giugno 2026 (adesione volontaria)
  • Orientamenti sugli obblighi di trasparenza per fornitori e operatori - Commissione europea, 20 luglio 2026
  • Testo ufficiale: EUR-Lex Reg. UE 2024/1689

Cosa verificare subito in azienda

L'adeguamento non si esaurisce con una frase standard nei termini di utilizzo del sito. Prima di tutto occorre censire i sistemi di IA effettivamente in uso - interni, acquistati da terzi, incorporati in software gestionali, o strumenti generativi usati direttamente dal personale - e per ciascuno stabilire il proprio ruolo (fornitore, deployer, importatore o distributore), perché gli obblighi cambiano di conseguenza. Vale anche la pena verificare se qualcuno dei sistemi utilizzati rientri tra quelli ad alto rischio nel lavoro (Annex III, punto 4): per quelli, come visto sopra, gli obblighi più onerosi sono rinviati al 2 dicembre 2027, ma vale comunque la pena mapparli fin da ora.

Checklist: 8 domande da porsi per ogni sistema di IA in uso
  • Il sistema interagisce direttamente con persone fisiche (clienti, ospiti, candidati)?
  • Produce testi, immagini, audio o video sintetici?
  • Gli output devono essere marcati in un formato leggibile meccanicamente?
  • Vengono prodotti o pubblicati contenuti che potrebbero costituire un deepfake?
  • I testi generati riguardano questioni di interesse pubblico?
  • Esiste un processo documentato di revisione umana o controllo editoriale?
  • Il personale coinvolto ha ricevuto una formazione adeguata al proprio ruolo (art. 4)?
  • Contratti, informative, interfacce e procedure interne attribuiscono chiaramente le responsabilità?

Un punto spesso sottovalutato riguarda i contratti con i fornitori tecnologici: prima di affidarsi a un servizio di IA di terze parti (chatbot, strumenti di generazione contenuti, software con moduli predittivi) è opportuno verificare se il fornitore garantisca la marcatura tecnica degli output, quali informazioni metta a disposizione e come ripartisca le responsabilità in caso di mancata conformità.

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Domande frequenti

Cosa dice l'articolo 50 dell'AI Act e da quando si applica?

L'articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689 impone obblighi di trasparenza sui contenuti generati o manipolati dall'intelligenza artificiale, applicabili dal 2 agosto 2026. Riguarda sia i fornitori di sistemi IA sia le aziende che li utilizzano (deployer).

È vero che alcuni obblighi dell'AI Act sono stati rinviati?

Sì, ma solo per i sistemi di IA classificati ad alto rischio in ambito lavorativo (recruitment, condizioni di lavoro, promozioni o licenziamenti, monitoraggio delle prestazioni). Il Digital Omnibus (Reg. UE 2026/1744), in vigore dal 27 luglio 2026, ha rinviato di 16 mesi - al 2 dicembre 2027 - la maggior parte di questi obblighi. Gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 trattati in questa guida non sono invece rinviati e restano operativi dal 2 agosto 2026.

La mia azienda usa un chatbot per il customer care: cosa devo fare?

Il chatbot deve far capire chiaramente all'utente che sta interagendo con un'intelligenza artificiale, a meno che questo non sia già evidente dal contesto. L'obbligo di progettazione è del fornitore del chatbot, ma l'azienda che lo utilizza deve verificare che venga rispettato nell'uso concreto.

Devo etichettare retroattivamente i contenuti pubblicati prima del 2 agosto 2026?

No. Le linee guida della Commissione europea chiariscono che i contenuti diffusi prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente, anche se è consigliato farlo volontariamente quando possibile.

Cosa rischia un'azienda che non rispetta gli obblighi di trasparenza?

L'inosservanza degli obblighi dell'art. 50 comporta sanzioni amministrative fino a 15 milioni di euro o, se l'autore è un'impresa, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. Per le PMI la sanzione arriva fino alle percentuali o all'importo indicati, a seconda di quale sia inferiore.

Qual è la differenza tra questo obbligo e la formazione AI Act prevista dall'art. 4?

Sono due obblighi distinti dello stesso Regolamento. L'art. 4 impone la formazione (alfabetizzazione AI) dei dipendenti che usano sistemi di IA, obbligo già in vigore dal 2 febbraio 2025. L'art. 50 impone invece la trasparenza sui contenuti e sulle interazioni generate da IA verso clienti e pubblico, operativo dal 2 agosto 2026. Un'azienda può dover rispettare entrambi contemporaneamente.

Se uso un sistema AI per selezionare i candidati, sono già in regola con tutto?

No. Anche se gli obblighi più onerosi sui sistemi ad alto rischio (valutazione dei rischi, supervisione umana, mitigazione dei bias) sono rinviati al 2 dicembre 2027, resta comunque attivo dal 2 agosto 2026 l'obbligo di trasparenza dell'art. 50: se il sistema interagisce direttamente con i candidati (ad esempio un chatbot per una prima scrematura) o analizza le loro emozioni, questi devono esserne informati.

Cosa si intende per "revisione umana" e "controllo editoriale" ai fini dell'eccezione?

La revisione umana richiede che una o più persone con conoscenze pertinenti esaminino deliberatamente la sostanza del contenuto, includendo un fact-checking minimo sull'accuratezza. Il controllo editoriale richiede che un'entità responsabile (ad esempio un responsabile della comunicazione) abbia l'autorità di approvare, modificare o rifiutare il contenuto. In entrambi i casi, l'identità di chi detiene la responsabilità editoriale deve essere pubblicamente reperibile.

Un video satirico o una parodia realizzati con l'IA vanno dichiarati come tali?

Sì, ma in modo attenuato. Per le opere evidentemente artistiche, creative, satiriche o fittizie l'obbligo di trasparenza resta, ma la dichiarazione può essere data in modo adeguato al contesto, senza un avviso invasivo o permanente che comprometta la fruizione dell'opera. La natura artificiale deve comunque restare riconoscibile.

Usiamo telecamere o software che analizzano le emozioni dei clienti: cosa dobbiamo fare?

I sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica impongono al deployer (l'azienda che li usa) di informare le persone esposte al loro funzionamento. Questo obbligo si affianca, e non sostituisce, gli adempimenti previsti dal GDPR per il trattamento di questi dati, tipicamente particolarmente sensibili.

Sintesi informativa non esaustiva dei chiarimenti ufficiali: non sostituisce una consulenza personalizzata. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.

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