Permessi Legge 104: più lavoratori, stesso familiare | Studio Baroldi
Lavoro & Disabilità

Permessi Legge 104: più lavoratori, stesso familiare

Come funziona il recupero quando il limite di tre giorni mensili viene superato o quando due dipendenti si assentano lo stesso giorno, secondo la circolare INPS 100/2026.

Sintesi rapida

  • Il limite di tre giorni mensili di permesso legge 104 è unico per ogni persona con disabilità grave, non per ciascun lavoratore che la assiste.
  • Dal D.Lgs. 105/2022 più lavoratori possono essere autorizzati per lo stesso familiare, ma senza superare il tetto complessivo e senza assentarsi nello stesso giorno.
  • La circolare INPS 100/2026 introduce il criterio della priorità temporale: in caso di superamento, si recupera dalla quarta giornata fruita in poi, in ordine cronologico.
  • In caso di fruizione contemporanea nello stesso giorno, il recupero è ripartito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti (50% a testa con due persone).

A cura di Elisabetta Baroldi, Consulente del Lavoro presso Studio Baroldi, specializzata nell'applicazione dei CCNL Turismo, Campeggi e Villaggi Turistici e Pubblici Esercizi.

Dal referente unico alla pluralità di lavoratori

L'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosce ai lavoratori dipendenti tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore e coperti da contribuzione figurativa, per assistere un familiare in condizione di disabilità grave non ricoverato a tempo pieno. Fino al 12 agosto 2022, questo beneficio era subordinato al principio del cosiddetto referente unico dell'assistenza: solo un familiare designato poteva fruire dei permessi per una determinata persona con disabilità, con esclusione di tutti gli altri.

Il D.Lgs. 105/2022 ha abrogato tale principio: da allora la fruizione dei permessi può essere riconosciuta a più lavoratori dipendenti per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, purché ciò avvenga in via alternativa tra gli aventi diritto e senza superare, nel complesso, il limite di tre giorni mensili riferito a quella singola persona assistita.

Le due violazioni possibili

Quando più lavoratori sono autorizzati ad assistere la stessa persona, possono verificarsi due situazioni distinte, entrambe disciplinate dalla circolare INPS 100/2026 del 18 settembre 2026.

Superamento del limite mensile

I permessi fruiti da tutti i lavoratori autorizzati, sommati tra loro, superano i tre giorni nel mese, pur essendo stati presi in giorni diversi.

Fruizione contestuale

Due o più lavoratori si assentano nella stessa giornata, o nelle stesse ore, per assistere la medesima persona: situazione sempre vietata, a prescindere dal limite mensile.

Come si individua il permesso da recuperare: il criterio della priorità temporale

Per il superamento del limite complessivo, l'INPS applica il principio della priorità temporale nell'esercizio del diritto: contano i primi tre giorni di permesso fruiti nel mese in ordine cronologico, a prescindere da quale lavoratore li abbia richiesti. Ogni giorno di permesso fruito dal quarto in poi risulta indebito e va recuperato a carico di chi lo ha effettivamente utilizzato, non necessariamente di chi ha superato personalmente le tre giornate.

Esempio pratico 1: superamento del limite

Il dipendente A fruisce dei permessi nei giorni 5, 10 e 15 del mese; il dipendente B fruisce di un permesso il giorno 20. Poiché il tetto di tre giorni per la persona assistita è già stato raggiunto il 15, la giornata del 20, fruita dal lavoratore B, risulta indebita e va recuperata, anche se B non ha mai superato personalmente il proprio limite individuale.

Diverso è il trattamento della fruizione contestuale: quando due lavoratori si assentano nello stesso giorno per assistere la medesima persona, l'indebito non può essere attribuito interamente a uno solo dei due, perché entrambi avevano pari diritto a quella giornata. La circolare stabilisce quindi una ripartizione paritetica: con due lavoratori coinvolti, a ciascuno viene recuperato il 50 per cento della giornata fruita in quella data.

Esempio pratico 2: fruizione contestuale

Il lavoratore A fruisce del permesso il 5 e il 18 marzo; il lavoratore B fruisce del permesso il 18 e il 25 marzo. Il 18 marzo la giornata è stata fruita da entrambi contemporaneamente: non essendo ammessa, va recuperato il 50% a testa di quella specifica giornata. Il permesso del 25 marzo, invece, resta regolare perché rientra nel limite complessivo di tre giorni per il mese.

Prima del D.Lgs. 105/2022Dopo il D.Lgs. 105/2022 (Circ. INPS 100/2026)
Un solo referente designato poteva fruire dei permessi per la persona assistitaPiù lavoratori possono essere autorizzati per la stessa persona assistita
Nessun rischio di sovrapposizione tra più aventi dirittoObbligo di alternanza: mai lo stesso giorno per più lavoratori
Limite di tre giorni riferito a un unico lavoratoreLimite di tre giorni complessivo, da ripartire tra tutti gli aventi diritto
Recupero raro, riferito al singolo referenteRecupero secondo priorità temporale o ripartizione paritetica al 50%

Errori frequenti da evitare

Il primo errore tipico è ritenere che i tre giorni spettino separatamente a ciascun lavoratore autorizzato: il limite è unico e riferito alla persona con disabilità, non ai singoli dipendenti. Il secondo errore è autorizzare permessi nella stessa giornata a due dipendenti che assistono lo stesso familiare senza un controllo preventivo tra uffici del personale, soprattutto quando i lavoratori appartengono ad aziende diverse ed il datore di lavoro non ha visibilità sulle assenze dell'altro.

Permessi legge 104 nel CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

Nei settori turistico, ricettivo e della ristorazione, dove i turni sono spesso costruiti con largo anticipo e la copertura del personale è più critica nei periodi di alta stagione, la gestione dei permessi legge 104 condivisi tra più lavoratori merita particolare attenzione da parte dell'ufficio del personale. Quando due dipendenti della stessa struttura, o di strutture diverse, risultano entrambi autorizzati ad assistere lo stesso familiare, è opportuno verificare preventivamente le date richieste per evitare sovrapposizioni che genererebbero recuperi retroattivi, con conseguente disallineamento tra buste paga già elaborate e importi da restituire.

Riferimenti normativi

  • Art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104
  • D.Lgs. 29 luglio 2022, n. 105 (abrogazione del referente unico, in vigore dal 13 agosto 2022)
  • Circolare INPS 4 aprile 2023, n. 39
  • Circolare INPS 18 settembre 2026, n. 100
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Domande frequenti

Quanti giorni di permesso legge 104 spettano se più lavoratori assistono lo stesso familiare?

Il limite resta di tre giorni mensili complessivi per ogni persona con disabilità grave, indipendentemente dal numero di lavoratori autorizzati ad assisterla. Non si tratta di tre giorni a testa, ma di un tetto unico da ripartire tra tutti gli aventi diritto.

Cosa succede se il totale dei permessi usati dai vari lavoratori supera i 3 giorni nel mese?

Si applica il criterio della priorità temporale: contano i primi tre giorni fruiti in ordine cronologico nel mese, a prescindere da chi li abbia richiesti. Ogni giornata dal quarto giorno in poi risulta indebita e va recuperata a carico del lavoratore che l'ha fruita.

Due lavoratori possono assentarsi lo stesso giorno per assistere la stessa persona con disabilità?

No. La fruizione contemporanea del permesso da parte di più lavoratori per la medesima persona assistita non è mai ammessa, anche se il limite mensile complessivo non è ancora stato superato.

Come viene calcolato il recupero in caso di fruizione contestuale nello stesso giorno?

Con una ripartizione paritetica dell'indebito tra i lavoratori coinvolti: con due persone, a ciascuna viene recuperato il 50 per cento della giornata fruita in quella data.

Il datore di lavoro deve controllare autonomamente le sovrapposizioni tra permessi di lavoratori diversi?

È l'INPS a rilevare il superamento del limite o la fruizione contestanea incrociando le domande relative alla stessa persona assistita, ma è prudente che l'azienda tenga un monitoraggio interno quando più dipendenti risultano autorizzati per lo stesso familiare, per anticipare eventuali recuperi.

Da quando è possibile che più lavoratori assistano contemporaneamente lo stesso familiare con la legge 104?

Dal 13 agosto 2022, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022, che ha abrogato il principio del referente unico dell'assistenza in precedenza vigente.

Sintesi informativa non esaustiva dei chiarimenti ufficiali: non sostituisce una consulenza personalizzata. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.

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