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25/09/2026
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Pubblicata il 25 settembre 2026 – Aggiornata al 25 settembre 2026
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A cura di Elisabetta Baroldi, Consulente del Lavoro presso Studio Baroldi (Venezia), studio attivo dal 1980 e specializzato nella gestione del personale di hotel, campeggi, villaggi turistici, ristoranti e pubblici esercizi. Ogni anno seguiamo centinaia di assunzioni stagionali ed incentivate: per questo sappiamo che un adempimento dimenticato in fase di assunzione può costare l’intero sgravio.
Dal 1° dicembre 2026 le aziende che assumono con sgravi contributivi dovranno pubblicare preventivamente la posizione sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). In caso di inadempimento, l’accesso all’incentivo sarà precluso.
La notizia è stata comunicata il 24 settembre 2026 da Andrea Piscopo, direttore generale per l’innovazione del Ministero del Lavoro, durante la Convention nazionale dei Consulenti del Lavoro al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Il dirigente ha collegato la data all’avvio del decreto ministeriale attuativo previsto dalla norma.
Secondo quanto riferito, dal 1° dicembre sarà obbligatorio indicare il numero della vacancy quando si richiede la decontribuzione, sia su fondi nazionali sia su fondi europei.
⚠Attenzione: alla data di questa circolare il decreto ministeriale attuativo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La data del 1° dicembre deriva dall’annuncio ministeriale. Aggiorneremo questa pagina appena il testo sarà ufficiale.
L’obbligo è previsto dall’articolo 14 del DL 31 ottobre 2025, n. 159 (c.d. Decreto Sicurezza sul lavoro), convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198. La norma subordina i benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, alla pubblicazione della posizione di lavoro sul SIISL.
Il comma 5 rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative. In attesa del decreto, dal 1° aprile 2026 il Ministero del Lavoro e l’INPS (messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026) hanno avviato una fase sperimentale e facoltativa.
Durante la sperimentazione la vacancy poteva essere pubblicata anche dopo l’assunzione. In quel caso il sistema la archivia subito e non la propone ai candidati. Dal 1° dicembre 2026 questa tolleranza viene meno.
Il meccanismo non è del tutto nuovo: il DL 48/2023, che ha istituito il SIISL, lo prevedeva già per gli incentivi all’assunzione dei beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione ed il lavoro (SFL).
La vacancy pubblicata sul SIISL deve essere coerente, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, con la Comunicazione obbligatoria (UNILAV) dell’assunzione incentivata. Non basta un annuncio generico: offerta ed assunzione devono corrispondere.
| Aspetto | Fase sperimentale (1° aprile – 30 novembre 2026) | A regime (dal 1° dicembre 2026) |
|---|---|---|
| Pubblicazione della vacancy | Facoltativa | Obbligatoria per accedere allo sgravio |
| Momento della pubblicazione | Anche dopo l’assunzione | Prima dell’assunzione o contestualmente (indicazioni INPS) |
| Collegamento vacancy – UNILAV | Coerenza soggettiva ed oggettiva | Collegamento univoco obbligatorio |
| ID vacancy nel flusso Uniemens | Facoltativo (18 cifre, codice fiscale del datore coincidente con la vacancy) | Obbligatorio per i benefici interessati |
| Conseguenza se manca | Nessuna | Niente incentivo |
La pubblicazione può essere effettuata dal datore di lavoro o dagli intermediari abilitati, tra cui i Consulenti del Lavoro. Dal 1° aprile 2026 il SIISL consente inoltre l’invio delle comunicazioni UNILAV, in alternativa ai canali regionali.
Come chiarito dalla circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026, la pubblicazione preventiva non condiziona l’esonero per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato degli under 35 al primo impiego stabile.
Si tratta dell’incentivo introdotto dall’art. 4 del DL 62/2026: esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, fino a 500 euro mensili per 24 mesi. Il motivo dell’esclusione è semplice: non c’è una nuova assunzione, ma la prosecuzione di un rapporto già in essere.
⚠Occhio alle scadenze stagionali: l’esonero riguarda contratti a termine stipulati entro il 30 aprile 2026, di durata non superiore a 12 mesi, trasformati senza soluzione di continuità tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2026. Le risorse sono limitate e le domande INPS sono accolte fino a capienza. Per molti stagionali la cui stagione chiude tra settembre ed ottobre, la trasformazione va decisa prima della scadenza del contratto.
Nel turismo le assunzioni si concentrano in poche settimane e spesso si chiudono all’ultimo momento. È proprio qui che il nuovo obbligo diventa insidioso: l’UNILAV va inviata entro il giorno precedente l’inizio del rapporto e, dal 1° dicembre, la vacancy dovrà già esistere.
Esempio pratico 1 – Hotel a Venezia, assunzione per il periodo natalizio
Un hotel individua a fine novembre un giovane receptionist tramite passaparola e lo assume dal 3 dicembre a tempo indeterminato, contando su un esonero contributivo per le assunzioni 2026. Se la vacancy non è stata pubblicata sul SIISL prima dell’assunzione (o contestualmente), lo sgravio non spetta, anche se il candidato possiede tutti i requisiti.
Esempio pratico 2 – Campeggio, stagionale da stabilizzare
Un campeggio ha assunto a marzo 2026 un addetto under 35, con contratto a termine fino al 31 ottobre. Se decide di trasformarlo a tempo indeterminato prima della scadenza, può chiedere l’esonero del DL 62/2026 senza pubblicare alcuna vacancy sul SIISL. Se invece lascia scadere il contratto e lo riassume a dicembre, si tratta di una nuova assunzione: niente esonero da stabilizzazione e, per eventuali altri incentivi, obbligo di vacancy.
Entro fine ottobre 2026 il Ministero, in collaborazione con l’INPS, metterà a disposizione sul SIISL il fascicolo decontribuzione. Sono annunciati anche nuovi simulatori di contribuzione ed il caricamento massivo di comunicazioni obbligatorie e flussi Uniemens. Nato con una sola funzione, il SIISL si sta trasformando in un ecosistema digitale del lavoro.
Il direttore generale dell’INPS, Valeria Vittimberga, ha definito il SIISL uno strumento molto potente, con riscontri positivi dagli utenti. Sul tema dell’intelligenza artificiale ha sostenuto che la crescita di produttività generata dall’AI dovrebbe contribuire a finanziare formazione, occupazione e protezione sociale.
Vincenzo Caridi, capo dipartimento politiche attive del Ministero del Lavoro, ha annunciato il SILCA (Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura), con prime applicazioni entro fine 2026. Avviato nel 2024 e presentato alla Commissione europea ad agosto, integrerà le banche dati di otto amministrazioni pubbliche, confrontando ad esempio il fabbisogno teorico di manodopera di un’azienda agricola con il lavoro effettivamente dichiarato.
Commentando i recenti dati INAIL su infortuni e malattie professionali, il direttore generale vicario dell’INPS, Antonio Pone, ha osservato che non vi è evidenza scientifica di un nesso causale tra lavoro irregolare ed infortuni, ma che i due fenomeni si presentano spesso insieme.
Da quando è obbligatorio pubblicare la vacancy sul SIISL per avere gli sgravi contributivi?
Dal 1° dicembre 2026, come annunciato dal Ministero del Lavoro il 24 settembre 2026. Fino al 30 novembre 2026 resta in vigore la fase sperimentale avviata il 1° aprile 2026, in cui la pubblicazione è facoltativa.
Cosa succede se il datore di lavoro non pubblica la vacancy sul SIISL?
Il rapporto di lavoro resta valido, ma il datore di lavoro non può accedere allo sgravio contributivo collegato all’assunzione.
La vacancy può essere pubblicata dopo l’assunzione?
Solo durante la fase sperimentale. A regime, secondo le indicazioni INPS, la vacancy dovrà risultare pubblicata prima dell’assunzione o contestualmente, con un collegamento univoco alla comunicazione obbligatoria.
L’obbligo SIISL vale anche per le trasformazioni a tempo indeterminato degli under 35?
No. La circolare INPS n. 72/2026 ha chiarito che la pubblicazione preventiva non condiziona l’esonero per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei giovani under 35 al primo impiego stabile.
L’obbligo riguarda tutte le assunzioni?
No. Riguarda solo le assunzioni per le quali il datore di lavoro chiede benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche. Le assunzioni senza incentivi non sono interessate.
Gestiamo per le aziende pubblicazione delle vacancy sul SIISL, comunicazioni obbligatorie e richiesta degli sgravi contributivi, con particolare esperienza nel settore turistico-ricettivo e nella ristorazione.
Sintesi informativa non esaustiva dei chiarimenti ufficiali: non sostituisce una consulenza personalizzata e potrebbe non riflettere gli ultimissimi aggiornamenti normativi o di prassi. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.
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