Sintesi rapida
- Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) modifica l'art. 51, comma 4, lett. a) TUIR sulla tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.
- Le auto con più di 5 anni dalla prima immatricolazione (calcolati al 31 dicembre del quinto anno successivo) subiscono una maggiorazione del 50% della base imponibile del fringe benefit.
- Si aggiunge una maggiorazione forfettaria del 5% per gli accessori non compresi nelle tabelle ACI e non pagati dal dipendente.
- La regola vale per ogni tipo di alimentazione e anche per leasing e noleggio a lungo termine: conta solo la data di prima immatricolazione.
- Si applica dal periodo d'imposta 2026, anche ai veicoli già in flotta, con effetti sui conguagli in busta paga dell'anno in corso.
Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto, interviene nuovamente sulla disciplina fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Per le aziende del turismo e della ristorazione che assegnano un'auto o un furgone a responsabili di struttura, direttori o personale itinerante, la novità comporta un ricalcolo del fringe benefit in busta paga che non può essere rimandato.
Il nuovo criterio: conta l'età del veicolo, non solo l'alimentazione
Fino ad oggi, il valore imponibile del fringe benefit auto dipendeva soprattutto dal tipo di alimentazione del veicolo, secondo le percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Il Decreto Omnibus aggiunge un secondo criterio, indipendente dal primo: l'anzianità del mezzo dalla data di prima immatricolazione.
| Alimentazione | % base (veicolo entro 5 anni) | Con maggiorazione anzianità (oltre 5 anni) |
|---|---|---|
| Veicoli elettrici a batteria | 10% | 15% |
| Ibridi plug-in | 20% | 30% |
| Benzina, diesel, GPL, ibridi tradizionali | 50% | 75% |
La percentuale si applica al costo chilometrico ACI convenzionale su una percorrenza annua di 15.000 km. La maggiorazione del 50% scatta a partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo — non dalla data di assegnazione al dipendente.
Esempio pratico
Un albergo assegna al direttore di struttura un'auto a benzina con costo chilometrico ACI di 6.000 euro/anno, immatricolata nel 2020. Fino al 31 dicembre 2025 il fringe benefit imponibile è pari al 50% di 6.000 euro, cioè 3.000 euro/anno. Dal 1° gennaio 2026, essendo trascorsi più di 5 anni dalla prima immatricolazione, la base si maggiora del 50%: il valore tassabile sale a 4.500 euro/anno, con un impatto diretto su IRPEF e contributi in busta paga.
Il 5% forfettario per gli optional
Il decreto introduce anche una maggiorazione forfettaria del 5% del valore del fringe benefit per gli accessori non compresi nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal dipendente — ad esempio sistemi di navigazione o cerchi in lega aggiuntivi installati dall'azienda. Dall'importo complessivo così calcolato va sottratto quanto il dipendente eventualmente paga di tasca propria per l'auto o per gli accessori.
Leasing, noleggio e riassegnazioni: cosa non cambia
La regola si applica indipendentemente dal titolo di possesso del veicolo: proprietà, leasing finanziario o noleggio a lungo termine sono trattati allo stesso modo. Conta esclusivamente la data di prima immatricolazione del mezzo, non la data di stipula del contratto di leasing o noleggio.
Il decreto chiarisce inoltre un punto rimasto incerto dopo la riforma 2025: se l'auto viene riassegnata a un altro dipendente, il conteggio dell'anzianità non riparte da zero. Il parametro di riferimento resta sempre la prima immatricolazione originaria del veicolo.
Il regime transitorio: quali auto restano escluse
Per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel corso del 2025, resta applicabile il vecchio regime basato sulle emissioni di CO2, in vigore fino al 31 dicembre 2024 — ma solo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione. Superata questa soglia, anche questi veicoli rientrano nella maggiorazione del 50%.
Impatto per hotel, campeggi e ristorazione
Nel settore turistico-ricettivo l'auto aziendale è spesso assegnata a direttori di struttura, responsabili di reparto o personale con mansioni itineranti tra più sedi (gruppi con più stabilimenti, catene di ristoranti). Con flotte aziendali spesso non giovanissime — mantenute a lungo per contenere i costi in un settore a marginalità stagionale — il rischio di superare la soglia dei 5 anni entro il 2026 è concreto. È il momento di mappare la flotta per data di prima immatricolazione, indipendentemente dal CCNL applicato (Turismo Confcommercio, Campeggi e Villaggi Turistici o Pubblici Esercizi).
Riferimenti normativi citati
D.Lgs. 148/2026 (Decreto Omnibus), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 185 dell'11 agosto 2026 — Supplemento Ordinario n. 30, in vigore dal 12 agosto 2026. Modifica l'art. 51, comma 4, lettera a), del D.P.R. 917/1986 (TUIR). Regime transitorio: comma 48-bis, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Per l'applicazione al caso specifico della propria azienda e per il ricalcolo dei conguagli in busta paga si consiglia sempre una verifica con un consulente del lavoro.
Checklist: gestire il fringe benefit auto nel 2026
- Mappatura della flotta: censire tutti i veicoli assegnati in uso promiscuo con relativa data di prima immatricolazione, indipendentemente da proprietà, leasing o noleggio.
- Individuazione dei veicoli a rischio: isolare i mezzi che superano o supereranno il quinto anno dalla prima immatricolazione entro il 2026.
- Verifica degli accessori: controllare la presenza di optional non compresi nelle tabelle ACI e non pagati dal dipendente, per applicare correttamente la maggiorazione del 5%.
- Controllo del plafond di esenzione: verificare, per ciascun dipendente, se il nuovo valore del fringe benefit auto fa superare la soglia di 1.000 o 2.000 euro insieme agli altri benefit riconosciuti.
- Ricalcolo dei conguagli: aggiornare i cedolini con gli arretrati dovuti per i mesi del 2026 già elaborati con il vecchio criterio.
Domande frequenti
Quali auto aziendali sono coinvolte dalla maggiorazione del 50%?
Tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che, al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, superano questa soglia di anzianità. Non conta la data di assegnazione al dipendente, ma la data di prima immatricolazione del veicolo, indipendentemente dal tipo di alimentazione.
Cambia qualcosa per le auto elettriche o ibride plug-in?
La maggiorazione del 50% per anzianità del veicolo si applica anche alle auto elettriche e ibride plug-in, ma l'impatto economico è più contenuto perché partono da percentuali di base più basse (10% e 20%) rispetto ai veicoli endotermici (50%).
Cosa succede se l'auto viene riassegnata a un altro dipendente?
Il Decreto Omnibus chiarisce che la riassegnazione a un altro dipendente non fa ripartire il conteggio: il parametro di riferimento resta sempre la data di prima immatricolazione del veicolo, non la data della nuova assegnazione.
Le auto in leasing o a noleggio a lungo termine sono coinvolte?
Sì. La regola si applica indipendentemente dal titolo di possesso del veicolo: proprietà, leasing o noleggio a lungo termine. Conta esclusivamente la data di prima immatricolazione del mezzo.
Da quando si applica la maggiorazione del 50%?
Si applica dal periodo d'imposta 2026, anche ai veicoli già assegnati in flotta, con effetti sui conguagli nelle buste paga dell'anno in corso non appena il veicolo supera il quinto anno dalla prima immatricolazione.
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