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25/08/2026
Pubblicata il 26 agosto 2026 · Studio Baroldi — Consulenti del Lavoro
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Abbiamo pubblicato una guida completa sul nuovo calcolo del fringe benefit auto: percentuali per tipo di alimentazione, esempio pratico e checklist operativa per mappare la flotta aziendale.
Con questa circolare, Studio Baroldi informa le aziende sulla nuova disciplina del fringe benefit per le auto aziendali introdotta dal Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026), in vigore dal 12 agosto 2026, con effetti diretti sui conguagli in busta paga già a partire dall’anno in corso.
Il Decreto Omnibus modifica l’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR e introduce un secondo criterio, indipendente dal tipo di alimentazione: l’anzianità del veicolo. Per le auto con più di 5 anni dalla prima immatricolazione, la base imponibile del fringe benefit aumenta del 50%.
La maggiorazione scatta dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo, non dalla data di assegnazione al dipendente. Si applica a tutte le alimentazioni — comprese elettriche e ibride plug-in — e vale anche per i veicoli in leasing o a noleggio a lungo termine.
⚠️ Attenzione al plafond di esenzione: le soglie di esenzione dei fringe benefit restano fissate a 1.000 euro (2.000 euro con figli a carico). Se la maggiorazione fa superare questa soglia complessiva, l’intero importo — non solo l’eccedenza — diventa imponibile fiscale e contributivo.
In caso di riassegnazione dell’auto a un altro dipendente, il conteggio dell’anzianità non riparte da zero: conta sempre la prima immatricolazione originaria. Restano inoltre esclusi fino al quinto anno i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, o ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati nel 2025.
Quali auto aziendali sono coinvolte dalla maggiorazione del 50%?
Tutti i veicoli concessi in uso promiscuo che, al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, superano questa soglia di anzianità, indipendentemente dall’alimentazione.
Le auto in leasing o a noleggio sono coinvolte?
Sì. Conta esclusivamente la data di prima immatricolazione del mezzo, non il titolo di possesso (proprietà, leasing o noleggio).
Da quando si applica la maggiorazione?
Dal periodo d’imposta 2026, anche ai veicoli già in flotta, con effetti sui conguagli nelle buste paga dell’anno in corso.
Per la mappatura della flotta aziendale, il ricalcolo dei conguagli o la verifica del plafond di esenzione per i propri dipendenti, lo Studio resta a disposizione per una verifica personalizzata.
Nessuna domanda è fuori luogo, promesso.
Contenuto informativo non esaustivo: non sostituisce una consulenza personalizzata. Studio Baroldi non risponde di interpretazioni o utilizzi impropri delle informazioni qui riportate.
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